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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07035/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-10-2021 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2020, il Tribunale di Sassari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo A, limitatamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011, mentre per quelle emesse nel 2009 interveniva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo B, commesso in Sassari il 13 novembre 2012) e art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo C, commesso in Sorso in data anteriore e prossima al 27 aprile 2014).

Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo C, perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A, limitatamente alla fattura n. 2 del 30 marzo 2021, perché estinto per prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena a carico dell'imputato, per il reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo B) e per il residuo reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art. 2 cod. pen. e 8, comma 2, del d.

Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che la modifica legislativa dell'art. 17 comma 1 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 è entrata in vigore il 14 settembre 2011, ovvero all'interno dell'arco temporale nel corso del quale sono state compiute le singole condotte, che vanno quindi unitariamente considerate, in forza della previsione di cui all'art. 8 comma 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, che prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione a unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con il secondo motivo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevandosi che le valutazioni dei giudici di merito sono state fondate non su indizi gravi, precisi e concordanti, ma solo sulla presunzione tributaria, non essendosi considerato che la verifica fiscale, peraltro avvenuta a distanza di 4 anni dai fatti di causa, non ha provato l'inesistenza delle operazioni poste a fondamento delle imputazioni di cui ai capi A e B, avendo anzi il teste della difesa confermato l'esistenza delle operazioni di nolo di attrezzatura e manodopera, essendo del resto impossibile verificare la presenza di cantieri o automezzi dopo oltre tre anni dalla conclusione dei relativi contratti di appalto.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare la difesa della conferma da parte della Corte di appello della pena base indicata dal Tribunale, che aveva erroneamente ritenuto più grave tra i reati di cui ai capi A e B quello di cui al capo B, sebbene si tratti di fattispecie di pari gravità, punite all'epoca dei fatti con pena minima di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena questa inferiore rispetto a quella in concreto irrogata.

3. Con memoria pervenuta il 4 ottobre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a ciascun motivo sollevato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, in ordine al computo della prescrizione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 e Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Rv. 246193), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi; dunque, in applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva non può trovare accoglimento, posto che tutte le fatture contestate risalgono al 2011, l'ultima delle quali al 30 dicembre, per cui il dies a quo della prescrizione va individuato in tale data, a ciò dovendosi aggiungere che il termine di prescrizione massima del reato de quo deve essere computato in 10 anni e non in 7 anni e 6 mesi, atteso che, con l'art. 2 comma 36 vícies semel lettera I) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (ovvero prima che il delitto contestato fosse giunto alla sua compiuta consumazione), è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del d.

Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Invero, la decisione della Corte di appello di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A rispetto alla fattura del 30 marzo 2011 risulta non corretta, proprio perché il dies a quo andava ancorato all'ultima fattura dell'anno 2011, senza compiere alcuna parcellizzazione della condotta unitariamente contestata.

Tuttavia, trattandosi di statuizione favorevole all'imputato non oggetto di impugnazione da parte del P.M., la stessa non può essere messa in discussione in questa sede, dovendosi solo ribadire che, in ogni caso, alla data di emissione della sentenza impugnata (20 ottobre 2021), non era maturato il termine decennale di prescrizione del reato di cui al capo A, decorrente dal 30 dicembre 2011, ovvero dalla data dell'ultima delle fatture emesse nell'anno di riferimento.Né assume rilievo la circostanza che, in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, la prescrizione massima sia intervenuta, almeno rispetto al capo A (la prescrizione decennale per il capo B decorre pacificamente dal 13 novembre 2012, ossia dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale ritenuta fraudolenta), essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

2. Passando al secondo motivo, deve rilevarsi che anche le censure riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza risultano manifestamente infondate.

E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Ozieri nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", poi diventata "Home and [OSCURATO:SOCIETA].", di cui era rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che, nel 2009 e nel 2011, la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva emesso fatture, redatte in modo generico, nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", società avente il medesimo oggetto della "[OSCURATO:SOCIETA]" (ricostruzioni edili) e che era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato; dalla verifica emergeva altresì che un'altra ditta individuale, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato e marito di [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso fatture nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]", ciò sebbene la ditta di [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di dipendenti e di beni aziendali, non essendo in grado tale impresa di esibire alcuna scrittura contabile, ivi comprese le fatture originali.

Quanto alla "[OSCURATO:SOCIETA]", è emerso, da un lato, che la stessa era titolare di un solo ciclomotore immatricolato nel 2004 e, dall'altro, che ha avuto a disposizione per la propria attività solo una dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nonostante la società abbia sviluppato in quel periodo un notevole volume di affari.

Le società coinvolte nella verifica non sono state in grado inoltre di documentare l'effettivo pagamento delle prestazioni rese, mentre l'unico pagamento accertato, dell'importo di 5.000 euro, è stato operato dalla "Edicostruzioni" il 5 febbraio 2014 in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", a verifica fiscale già avviata e con la generica causale "pagamento di fattura".

Del resto, come si è accennato, generico è anche il contenuto delle stesse fatture, parlandosi in esse di "lavori edili eseguiti presso i cantieri" o "noleggio di attrezzature e cantieri".

È altresì emerso che, in data 13 novembre 2012, l'imputato, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]", presentava la dichiarazione modello Unico 2012 relativa al 2011, deducendo i costi relative alle fatture emesse dalla ditta del padre, risultando i componenti negativi di reddito, derivanti dalle fatture utilizzate, pari a 191.500 euro di imponibile, con iva pari a 38.674 euro.

Era stata invece omessa la presentazione da parte della società dell'imputato delle dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap.

Sulla scorta di tali elementi, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, sia di quelle emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" in favore della "Edicostruzioni", sia di quelle emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] in favore della "Edichesu", fondandosi l'impostazione dei giudici di merito non su meri dati presuntivi, ma sulla correlazione logica di elementi fattuali dotati di una loro pregnanza probatoria, dovendosi solo precisare che la Corte territoriale non si è limitata a recepire apoditticamente le conclusioni del primo giudice, ma al contrario ne ha sviluppato il percorso argomentativo, mediante una rivalutazione adeguatamente critica delle acquisizioni probatorie, che in ogni caso, nei due gradi di merito, non sono state contrastate da fonti dimostrative di segno contrario.

Né è mancato nella sentenza impugnata il necessario confronto con le deduzioni difensive, avendo i giudici di appello sottolineato, in modo pertinente, che la distanza temporale (circa tre anni) tra la chiusura dei cantieri e la verifica fiscale non era elemento di per sé dirimente, posto che, pur essendo plausibile che nessuna attrezzatura sia stata trovata, è tuttavia l'esito della verifica documentale a dissipare ogni dubbio sull'inesistenza delle operazioni, essendo emerso che la società dell'imputato, pur esistente, non effettuava pagamenti, che non vi erano contratti di appalto o di sub appalto, che nessun automezzo o altra attrezzatura di lavoro era registrata (essendo inverosimile che l'impresa avesse solo attrezzi non registrati), che non vi erano altri costi sostenuti e che le fatture non contenevano alcuna descrizione specifica delle attività compiute, non essendo stato l'operaio [OSCURATO:PERSONA] neanche in grado di riferire con certezza chi fosse il suo datore di lavoro e a chi appartenessero le presunte attrezzature utilizzate.

In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]" (capo A) e all'utilizzo, nella dichiarazione fiscale relativa al 2011, delle false fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi rilevare che le censure difensive (al di là dei pur palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi di prova il cui contenuto non è stato allegato o riportato) sollecitano sostanzialmente una differente (e invero parziale) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

3. Analoga conclusione si impone per il terzo motivo.

E invero il primo giudice ha irrogato all'imputato la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, individuando il reato più grave nella violazione di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 e, avuto riguardo alla "significativa gravità della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA]", fissando la relativa pena base nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione, operando poi su tale pena l'aumento di mesi 2, ossia di un mese di reclusione per ciascuno dei due reati satellite (capi A e C).

La Corte di appello, nell'assolvere l'imputato dal reato di cui al capo C e nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A limitatamente a una delle fatture contestate, ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, mantenendo ferma la pena base per il capo B, pena il cui discostamento dal minimo era stato già congruamente motivato dal Tribunale, e applicando l'aumento di 25 giorni, ovvero un po' meno di quanto applicato dal primo giudice (1 mese), ciò alla luce della parziale declaratoria di estinzione del reato, che in effetti ha riguardato una soltanto delle cinque fatture contestate, mentre è stato ovviamente escluso l'ulteriore aumento di un mese relativo al reato di cui al capo C, rispetto al quale, come detto, l'imputato è stato assolto.

Ne consegue che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle censure difensive, formulate invero in termini generici.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-10-2021 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2020, il Tribunale di Sassari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A, limitatamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011, mentre per quelle emesse nel 2009 interveniva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B, commesso in Sassari il 13 novembre 2012) e art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo C, commesso in Sorso in data anteriore e prossima al 27 aprile 2014). Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo C, perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A, limitatamente alla fattura n. 2 del 30 marzo 2021, perché estinto per prescrizione, e per l'effetto rideterminava la pena a carico dell'imputato, per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B) e per il residuo reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art. 2 cod. pen. e 8, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che la modifica legislativa dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 è entrata in vigore il 14 settembre 2011, ovvero all'interno dell'arco temporale nel corso del quale sono state compiute le singole condotte, che vanno quindi unitariamente considerate, in forza della previsione di cui all'art. 8 comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, che prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione a unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con il secondo motivo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevandosi che le valutazioni dei giudici di merito sono state fondate non su indizi gravi, precisi e concordanti, ma solo sulla presunzione tributaria, non essendosi considerato che la verifica fiscale, peraltro avvenuta a distanza di 4 anni dai fatti di causa, non ha provato l'inesistenza delle operazioni poste a fondamento delle imputazioni di cui ai capi A e B, avendo anzi il teste della difesa confermato l'esistenza delle operazioni di nolo di attrezzatura e manodopera, essendo del resto impossibile verificare la presenza di cantieri o automezzi dopo oltre tre anni dalla conclusione dei relativi contratti di appalto. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare la difesa della conferma da parte della Corte di appello della pena base indicata dal Tribunale, che aveva erroneamente ritenuto più grave tra i reati di cui ai capi A e B quello di cui al capo B, sebbene si tratti di fattispecie di pari gravità, punite all'epoca dei fatti con pena minima di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena questa inferiore rispetto a quella in concreto irrogata. 3. Con memoria pervenuta il 4 ottobre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a ciascun motivo sollevato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, in ordine al computo della prescrizione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865 e Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Rv. 246193), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi; dunque, in applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva non può trovare accoglimento, posto che tutte le fatture contestate risalgono al 2011, l'ultima delle quali al 30 dicembre, per cui il dies a quo della prescrizione va individuato in tale data, a ciò dovendosi aggiungere che il termine di prescrizione massima del reato de quo deve essere computato in 10 anni e non in 7 anni e 6 mesi, atteso che, con l'art. 2 comma 36 vícies semel lettera I) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (ovvero prima che il delitto contestato fosse giunto alla sua compiuta consumazione), è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Invero, la decisione della Corte di appello di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A rispetto alla fattura del 30 marzo 2011 risulta non corretta, proprio perché il dies a quo andava ancorato all'ultima fattura dell'anno 2011, senza compiere alcuna parcellizzazione della condotta unitariamente contestata. Tuttavia, trattandosi di statuizione favorevole all'imputato non oggetto di impugnazione da parte del P.M., la stessa non può essere messa in discussione in questa sede, dovendosi solo ribadire che, in ogni caso, alla data di emissione della sentenza impugnata (20 ottobre 2021), non era maturato il termine decennale di prescrizione del reato di cui al capo A, decorrente dal 30 dicembre 2011, ovvero dalla data dell'ultima delle fatture emesse nell'anno di riferimento.Né assume rilievo la circostanza che, in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, la prescrizione massima sia intervenuta, almeno rispetto al capo A (la prescrizione decennale per il capo B decorre pacificamente dal 13 novembre 2012, ossia dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale ritenuta fraudolenta), essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 2. Passando al secondo motivo, deve rilevarsi che anche le censure riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza risultano manifestamente infondate. E invero le due conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Ozieri nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", poi diventata "Home and [OSCURATO:SOCIETA].", di cui era rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che, nel 2009 e nel 2011, la "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva emesso fatture, redatte in modo generico, nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", società avente il medesimo oggetto della "[OSCURATO:SOCIETA]" (ricostruzioni edili) e che era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato; dalla verifica emergeva altresì che un'altra ditta individuale, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato e marito di [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso fatture nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]", ciò sebbene la ditta di [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di dipendenti e di beni aziendali, non essendo in grado tale impresa di esibire alcuna scrittura contabile, ivi comprese le fatture originali. Quanto alla "[OSCURATO:SOCIETA]", è emerso, da un lato, che la stessa era titolare di un solo ciclomotore immatricolato nel 2004 e, dall'altro, che ha avuto a disposizione per la propria attività solo una dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nonostante la società abbia sviluppato in quel periodo un notevole volume di affari. Le società coinvolte nella verifica non sono state in grado inoltre di documentare l'effettivo pagamento delle prestazioni rese, mentre l'unico pagamento accertato, dell'importo di 5.000 euro, è stato operato dalla "Edicostruzioni" il 5 febbraio 2014 in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", a verifica fiscale già avviata e con la generica causale "pagamento di fattura". Del resto, come si è accennato, generico è anche il contenuto delle stesse fatture, parlandosi in esse di "lavori edili eseguiti presso i cantieri" o "noleggio di attrezzature e cantieri". È altresì emerso che, in data 13 novembre 2012, l'imputato, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]", presentava la dichiarazione modello Unico 2012 relativa al 2011, deducendo i costi relative alle fatture emesse dalla ditta del padre, risultando i componenti negativi di reddito, derivanti dalle fatture utilizzate, pari a 191.500 euro di imponibile, con iva pari a 38.674 euro. Era stata invece omessa la presentazione da parte della società dell'imputato delle dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap. Sulla scorta di tali elementi, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, sia di quelle emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" in favore della "Edicostruzioni", sia di quelle emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] in favore della "Edichesu", fondandosi l'impostazione dei giudici di merito non su meri dati presuntivi, ma sulla correlazione logica di elementi fattuali dotati di una loro pregnanza probatoria, dovendosi solo precisare che la Corte territoriale non si è limitata a recepire apoditticamente le conclusioni del primo giudice, ma al contrario ne ha sviluppato il percorso argomentativo, mediante una rivalutazione adeguatamente critica delle acquisizioni probatorie, che in ogni caso, nei due gradi di merito, non sono state contrastate da fonti dimostrative di segno contrario. Né è mancato nella sentenza impugnata il necessario confronto con le deduzioni difensive, avendo i giudici di appello sottolineato, in modo pertinente, che la distanza temporale (circa tre anni) tra la chiusura dei cantieri e la verifica fiscale non era elemento di per sé dirimente, posto che, pur essendo plausibile che nessuna attrezzatura sia stata trovata, è tuttavia l'esito della verifica documentale a dissipare ogni dubbio sull'inesistenza delle operazioni, essendo emerso che la società dell'imputato, pur esistente, non effettuava pagamenti, che non vi erano contratti di appalto o di sub appalto, che nessun automezzo o altra attrezzatura di lavoro era registrata (essendo inverosimile che l'impresa avesse solo attrezzi non registrati), che non vi erano altri costi sostenuti e che le fatture non contenevano alcuna descrizione specifica delle attività compiute, non essendo stato l'operaio [OSCURATO:PERSONA] neanche in grado di riferire con certezza chi fosse il suo datore di lavoro e a chi appartenessero le presunte attrezzature utilizzate. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]" (capo A) e all'utilizzo, nella dichiarazione fiscale relativa al 2011, delle false fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi rilevare che le censure difensive (al di là dei pur palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi di prova il cui contenuto non è stato allegato o riportato) sollecitano sostanzialmente una differente (e invero parziale) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 3. Analoga conclusione si impone per il terzo motivo. E invero il primo giudice ha irrogato all'imputato la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, individuando il reato più grave nella violazione di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 e, avuto riguardo alla "significativa gravità della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA]", fissando la relativa pena base nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione, operando poi su tale pena l'aumento di mesi 2, ossia di un mese di reclusione per ciascuno dei due reati satellite (capi A e C). La Corte di appello, nell'assolvere l'imputato dal reato di cui al capo C e nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo A limitatamente a una delle fatture contestate, ha rideterminato la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 25 di reclusione, mantenendo ferma la pena base per il capo B, pena il cui discostamento dal minimo era stato già congruamente motivato dal Tribunale, e applicando l'aumento di 25 giorni, ovvero un po' meno di quanto applicato dal primo giudice (1 mese), ciò alla luce della parziale declaratoria di estinzione del reato, che in effetti ha riguardato una soltanto delle cinque fatture contestate, mentre è stato ovviamente escluso l'ulteriore aumento di un mese relativo al reato di cui al capo C, rispetto al quale, come detto, l'imputato è stato assolto. Ne consegue che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle censure difensive, formulate invero in termini generici. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina
Decreto Cassazione n. 07035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris