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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00701/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 28076 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F.

BLLDNL68M41H 501K ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calceal controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28; - controrico rrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura municipale in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; - controricorrente - nonché Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -ROMA n. 4576 /16 , depositat a in data 1 5 / 7 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Fatti di causa Con ricorso alla C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione avverso il preavviso di fermo notificatole, con il quale [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( “l’agente della riscossione” ) preannunciò l’iscrizione del fermo per la riscossione di un credito derivante da cartelle esattoriali non pagate, aventi ad oggetto tributi e sanzioni amministrative.

Per alcune cartelle eccepiva che già una precedente sentenza della C.T.P. (n. 381/51/13, pronunciata il 4/11/2013), passata in giudicato, aveva annullato alcune cartelle poste a fondamento di un precedente provvedimento di fermo amministrativo.

Eccepì anche che per altre cartelle i relativi crediti erano stati estinti mediante il pagamento in un’unica soluzione, così come consentito dalla legge di stabilità 2014.

La C.T.P. accolse il ricorso per la mancata prova della notificazione delle cartelle presupposte dal fermo amministrativo.

Su appello dell’agente della riscossione, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, sulla base del deposito delle relate di notifica delle cartelle di pagamento.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Ragioni della decisione Innanzitutto, deve darsi atto, contrariamente a quanto dedotto in controricorso da [OSCURATO:PERSONA], che la legittimazione passiva dell’ente locale deriva dal fatto che tra le cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo oggetto del presente giudizio vi è anche la cartella n. 09720080273458928, che, secondo la sentenza n. 381/51/13 depositata il 4/11/2013 della C.T.P. di Roma, passata in giudicato, r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’ICI, che è un’imposta comunale, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

Deve essere, pertanto, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, il ricorso soddisfa i requisiti di autosufficienza e di specificità. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. non abbia esaminato l’eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della C.T.P. di Roma n. 381/51/13, depositata il 4/11/2013, che avevaannullato gli atti impugnati “per difetto dei necessari presupposti”.

In particolare, la citata sentenza aveva accertato che di alcune cartelle di pagamento (nn. 09720080273458928, 09720090074581744, 09720090260994681) non era stata prova di regolare notifica, con il conseguente annullamento degli atti allora impugnati.

L’esistenza del giudicato esterno era stata dedotta dalla contribuente sia in primo che in secondo grado, e la C.T.R. ha omesso del tutto l’esame della relativa questione.

1.1. Il motivo è fondato.

La questione del giudicato, ritualmente dedotta in primo grado e riproposta in appello, non è stata affrontata nella sintetica sentenza dalla C.T.R.

Non rileva che l’atto impugnato (il preavviso di fermo) nel presente giudizio sia diverso dagli atti impugnati oggetto della sentenza passata in giudicato: il vincolo del giudicato, infatti, riguarda l’annullamento di alcune delle cartelle poste a base dell’odierno preavviso di fermo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e ss.

L. n. 147 del 2013 (cd. legge di stabilità per il 2014), art. 615 c.p.c., art. 115, 342c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di impugnazione fondato sull’estinzione del debito portato da alcune cartelle, precisamente indicate nell’esposizione del motivo in esame, in adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014.

Il motivo di impugnazione delle dette cartelle era stato proposto sin dal primo grado di giudizio e correttamente riproposto in appello.

2.1. Il motivo è fondato.

La contribuente aveva eccepito, sin dal primo grado del giudizio, che aveva estinto il debito portato da alcune cartelle (quelle indicate nella esposizione del motivo di ricorso in esame) aderendo alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014, senza avere alcuna risposta dalla C.T.R. 3.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 28076 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. BLLDNL68M41H 501K ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] n. 13; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calceal controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28; - controrico rrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura municipale in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; - controricorrente - nonché Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -ROMA n. 4576 /16 , depositat a in data 1 5 / 7 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 5 novembre 2024 ; Fatti di causa Con ricorso alla C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione avverso il preavviso di fermo notificatole, con il quale [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( “l’agente della riscossione” ) preannunciò l’iscrizione del fermo per la riscossione di un credito derivante da cartelle esattoriali non pagate, aventi ad oggetto tributi e sanzioni amministrative. Per alcune cartelle eccepiva che già una precedente sentenza della C.T.P. (n. 381/51/13, pronunciata il 4/11/2013), passata in giudicato, aveva annullato alcune cartelle poste a fondamento di un precedente provvedimento di fermo amministrativo. Eccepì anche che per altre cartelle i relativi crediti erano stati estinti mediante il pagamento in un’unica soluzione, così come consentito dalla legge di stabilità 2014. La C.T.P. accolse il ricorso per la mancata prova della notificazione delle cartelle presupposte dal fermo amministrativo. Su appello dell’agente della riscossione, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, sulla base del deposito delle relate di notifica delle cartelle di pagamento. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Ragioni della decisione Innanzitutto, deve darsi atto, contrariamente a quanto dedotto in controricorso da [OSCURATO:PERSONA], che la legittimazione passiva dell’ente locale deriva dal fatto che tra le cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo oggetto del presente giudizio vi è anche la cartella n. 09720080273458928, che, secondo la sentenza n. 381/51/13 depositata il 4/11/2013 della C.T.P. di Roma, passata in giudicato, r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’ICI, che è un’imposta comunale, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Deve essere, pertanto, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il ricorso soddisfa i requisiti di autosufficienza e di specificità. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. non abbia esaminato l’eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della C.T.P. di Roma n. 381/51/13, depositata il 4/11/2013, che avevaannullato gli atti impugnati “per difetto dei necessari presupposti”. In particolare, la citata sentenza aveva accertato che di alcune cartelle di pagamento (nn. 09720080273458928, 09720090074581744, 09720090260994681) non era stata prova di regolare notifica, con il conseguente annullamento degli atti allora impugnati. L’esistenza del giudicato esterno era stata dedotta dalla contribuente sia in primo che in secondo grado, e la C.T.R. ha omesso del tutto l’esame della relativa questione. 1.1. Il motivo è fondato. La questione del giudicato, ritualmente dedotta in primo grado e riproposta in appello, non è stata affrontata nella sintetica sentenza dalla C.T.R. Non rileva che l’atto impugnato (il preavviso di fermo) nel presente giudizio sia diverso dagli atti impugnati oggetto della sentenza passata in giudicato: il vincolo del giudicato, infatti, riguarda l’annullamento di alcune delle cartelle poste a base dell’odierno preavviso di fermo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e ss. L. n. 147 del 2013 (cd. legge di stabilità per il 2014), art. 615 c.p.c., art. 115, 342c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 r.g. n. 28076/2016a.c.1 5 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di impugnazione fondato sull’estinzione del debito portato da alcune cartelle, precisamente indicate nell’esposizione del motivo in esame, in adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014. Il motivo di impugnazione delle dette cartelle era stato proposto sin dal primo grado di giudizio e correttamente riproposto in appello. 2.1. Il motivo è fondato. La contribuente aveva eccepito, sin dal primo grado del giudizio, che aveva estinto il debito portato da alcune cartelle (quelle indicate nella esposizione del motivo di ricorso in esame) aderendo alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014, senza avere alcuna risposta dalla C.T.R. 3.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in div
Sentenza Cassazione n. 00701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris