CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05501/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 804/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37239/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso – con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in deroga, in favore di collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991 – deduce ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata motivato con argomentati riferimenti alla necessità di un supplemento di osservazione intramuraria funzionale alla dimostrazione del conseguito «ravvedimento»; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5501/2025 Roma, lì, 10/02/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]