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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15263/2026

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, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1485/2024depositata il 18/09/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaTaormina e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire condannare ciascunacoppia convenuta al pagamento di €. 296.991,83, oltre interessi erivalutazione.A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attrice che nel corsodell’anno 2010 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonina [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai rispettivi coniugi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anche legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].), si accordavano affinché,una volta divenuti comproprietari (in ragione di un terzo per ognicoppia di coniugi) di un terreno edificabile sito in Carini, avrebbero ivirealizzato due villette bifamiliari, composte da due appartamenticiascuna, e che a tal fine la sorella [OSCURATO:PERSONA] unitamente almarito [OSCURATO:PERSONA] avrebbero messo a disposizione la propriaimpresa di costruzione, offrendosi di provvedere alla realizzazione delleopere in economia, richiedendo esclusivamente il rimborso dei costi dimanodopera e di materiali che anche gli altri fratelli avrebberocontribuito ad acquistare.

In particolare, tale terreno sarebbe diventatodi loro proprietà solo a seguito della formalizzazione dell’atto dipermuta, effettivamente poi stipulato il 21.01.2013, in forza del qualeil quarto fratello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto il predettoterreno in cambio dell’acquisto della proprietà di uno dei costruendiappartamenti.Le opere venivano effettivamente eseguite, tant’è che la villetta delcorpo A veniva completata e consegnata ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] già nel giugno 2012, e l’appartamento venivaconsegnato ad [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2014.

Di contro,Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026la villetta del corpo B, costituita dai due appartamenti destinati aiconiugi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al momento dell’introduzione del giudizio di primogrado si trovava ancora interamente nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]Qualificato il rapporto come di appalto privato, il Tribunale diPalermo condannava ciascuna delle due coppie convenute a pagareall’attrice l’importo di euro 161.043,33 oltre interessi legali (ex art.1284, comma 4, c.c.) dalla domanda; condannava, altresì, l’attrice aconsegnare ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] leunità immobiliari realizzate.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevano appelloinnanzi alla Corte d’Appello di Palermo che, in accoglimento delgravame, rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA].,condannandola alle spese del doppio grado di giudizio.A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale osservava che:- il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, in assenza di espressapattuizione, resta subordinato all’accettazione dell’opera da parte delcommittente ex art. 1655 c.c.;- ferma la posizione dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaMarcianò (i quali avevano già ottenuto la consegna dell’opera e, in ognicaso, hanno prestato acquiescenza alla decisione di primo grado),l’appaltatrice non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dei coniugiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere gli stessipuntualmente contestato tanto il diritto al corrispettivo di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto l’esistenza di vizi e difformità delle opererispetto al progetto pattuito.3.

Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazioneVI.[OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi.Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreVicentin.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del Consiglieredelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2026, la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno premettere che, a séguito della decisione di questaCorte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U., n. 9611 del 10.04.2024), eper le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - quale componente delCollegio che definisce il giudizio - del Consigliere delegato proponente,ex art. 380-bis c.p.c., non rileva quale ragione di incompatibilità, aisensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c.2.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1665 c.c., 167, 183, n. 1, 345 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.Con due diverse censure, la ricorrente contesta la sentenzaimpugnata innanzitutto nella parte in cui avrebbe applicato l’art. 1665c.c., anziché rilevare la tardività dell’eccezione di inadempimentoproposta solo in sede di appello; ciò perché nella comparsa dicostituzione e risposta i convenuti avevano chiesto l’immediataconsegna delle villette nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano,in aperto contrasto con l’eccezione di inadempimento secondo leprevisioni di cui all’art. 1665.

Con la seconda censura, osserva laricorrente che la decisione impugnata si fonda sull’erroneo presuppostodella mancata consegna delle villette e della mancata accettazioneNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle opere, laddove invece vi era stata consegna parziale della villettadel corpo A, in relazione alla quale ogni coppia di coniugi aveva lacomproprietà per 1/3.2.1.

Il motivo è infondato.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta dei convenutiin primo grado, la Corte d’appello ha tratto la conclusione che essacontenesse un’eccezione riconvenzionale con la quale i convenuticontestavano la presenza dei vizi riscontrati nella costruzioneconsegnata e presumevano l’esistenza degli stessi anche conriferimento alla costruzione non consegnata, così chiedendo chevenisse operata una compensazione tra quanto eventualmente dovutoa titolo di corrispettivo all’appaltatore ed il costo della rimozione deivizi e degli abusi riscontrati sugli immobili realizzati.Solo in grado di appello l’eccezione sarebbe divenuta vera e propriadomanda riconvenzionale, come tale dichiarata inammissibile dallaCorte d’appello per tardività, finalizzata alla quantificazione dei costi diripristino al fine della compensazione con le somme eventualmentericonosciute a titolo di corrispettivo (v. sentenza punto 3, pagg 6-7).Pertanto, la Corte distrettuale ha rigettato la domanda dell’attriceper difetto di accettazione delle opere da parte dei convenuti, cheneanche può dirsi implicitamente avvenuta a seguito della consegnaparziale delle opere (corpo A), atteso che l’accettazione tacita implicala ricezione senza riserva dell’opera, ex art. 1665, comma 4, c.c. (exmultis, Cass. Sez. 2, n. 1576 del 22/01/2025, Rv. 673607 – 01; Cass.Sez. 2, n. 10452 del 03/06/2020, Rv. 657792 – 01; Cass. Sez. 2, n.13224 del 16/05/2019, Rv. 653821 - 01), mentre i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Vicentin avevano «puntualmente contestato tanto il diritto alcorrispettivo di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto l’esistenza di vizi eNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026difformità delle opere rispetto al progetto pattuito» (v. sentenza pag.6, righi 9-10).Con ciò facendo corretta applicazione dell’art. 1665, comma 5, cit.,che assegna all’accettazione delle opere il ruolo di elemento costitutivodella pretesa di pagamento del compenso.3.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il secondogiudice avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo, ossial’avvenuta divisione dei beni e la consegna della villetta corpo B agliodierni riesistenti, sebbene [OSCURATO:SOCIETA]. avesse chiestol’autorizzazione al deposito della documentazione integrativa,formatasi successivamente al giudizio di primo grado.3.1.

Il motivo è infondato.Come detto supra, punto 1.1., la Corte d’appello ha fondato lapropria decisione sulla mancata accettazione delle opere da parte deiconvenuti, correttamente dando rilievo non decisivo all’intervenutaconsegna delle villette in corso di causa a seguito di divisione «nellostato in cui si trovavano», della quale pure era consapevole (v.sentenza p. 7, rigo 12).La censura, quindi, già esaminata dal giudice di merito, è priva difondamento, posto che non sussiste l’omesso esame prospettato.4.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.La ricorrente lamenta l’eccessivo ammontare delle spese di liteliquidate dalla Corte d’Appello per il primo grado di giudizio in euro14.103,00 e per il grado di appello in euro 9.900,00.4.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte territoriale ha correttamente rivisto le spese di lite ancheper il primo grado secondo la regola della soccombenza, avendoriformato la decisione del primo giudice (per tutte: Cass. Sez. 3,Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 01), applicando letabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificate con decreto 13agosto 2022, n. 147 applicabile ratione temporis), liquidandole – afronte di un valore della controversia del valore di euro 250.000,00,come dichiarato dalla stessa ricorrente – sui valori medi, secondo unavalutazione discrezionale conforme a legge e non sindacabile in sededi legittimità (ex multis: Cass. Sez. 5, n. 26734 del 15/10/2024; Cass.Sez. 3, n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 – 01; Cass. Sez. 2, n.14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).5.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono secondo soccombenza.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, poiché il giudizio è stato definito inconformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamentodella somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassadelle ammende v.

Cass.

S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre aeuro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%,IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.500,00 equitativamente determinata,nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1485/2024depositata il 18/09/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaTaormina e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire condannare ciascunacoppia convenuta al pagamento di €. 296.991,83, oltre interessi erivalutazione.A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attrice che nel corsodell’anno 2010 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonina [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai rispettivi coniugi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo anche legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].), si accordavano affinché,una volta divenuti comproprietari (in ragione di un terzo per ognicoppia di coniugi) di un terreno edificabile sito in Carini, avrebbero ivirealizzato due villette bifamiliari, composte da due appartamenticiascuna, e che a tal fine la sorella [OSCURATO:PERSONA] unitamente almarito [OSCURATO:PERSONA] avrebbero messo a disposizione la propriaimpresa di costruzione, offrendosi di provvedere alla realizzazione delleopere in economia, richiedendo esclusivamente il rimborso dei costi dimanodopera e di materiali che anche gli altri fratelli avrebberocontribuito ad acquistare. In particolare, tale terreno sarebbe diventatodi loro proprietà solo a seguito della formalizzazione dell’atto dipermuta, effettivamente poi stipulato il 21.01.2013, in forza del qualeil quarto fratello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto il predettoterreno in cambio dell’acquisto della proprietà di uno dei costruendiappartamenti.Le opere venivano effettivamente eseguite, tant’è che la villetta delcorpo A veniva completata e consegnata ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] già nel giugno 2012, e l’appartamento venivaconsegnato ad [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2014. Di contro,Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026la villetta del corpo B, costituita dai due appartamenti destinati aiconiugi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al momento dell’introduzione del giudizio di primogrado si trovava ancora interamente nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]Qualificato il rapporto come di appalto privato, il Tribunale diPalermo condannava ciascuna delle due coppie convenute a pagareall’attrice l’importo di euro 161.043,33 oltre interessi legali (ex art.1284, comma 4, c.c.) dalla domanda; condannava, altresì, l’attrice aconsegnare ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] leunità immobiliari realizzate.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevano appelloinnanzi alla Corte d’Appello di Palermo che, in accoglimento delgravame, rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA].,condannandola alle spese del doppio grado di giudizio.A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale osservava che:- il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, in assenza di espressapattuizione, resta subordinato all’accettazione dell’opera da parte delcommittente ex art. 1655 c.c.;- ferma la posizione dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaMarcianò (i quali avevano già ottenuto la consegna dell’opera e, in ognicaso, hanno prestato acquiescenza alla decisione di primo grado),l’appaltatrice non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dei coniugiAnna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere gli stessipuntualmente contestato tanto il diritto al corrispettivo di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto l’esistenza di vizi e difformità delle opererispetto al progetto pattuito.3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazioneVI.[OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi.Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreVicentin.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del Consiglieredelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2026, la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno premettere che, a séguito della decisione di questaCorte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), eper le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - quale componente delCollegio che definisce il giudizio - del Consigliere delegato proponente,ex art. 380-bis c.p.c., non rileva quale ragione di incompatibilità, aisensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1665 c.c., 167, 183, n. 1, 345 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.Con due diverse censure, la ricorrente contesta la sentenzaimpugnata innanzitutto nella parte in cui avrebbe applicato l’art. 1665c.c., anziché rilevare la tardività dell’eccezione di inadempimentoproposta solo in sede di appello; ciò perché nella comparsa dicostituzione e risposta i convenuti avevano chiesto l’immediataconsegna delle villette nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano,in aperto contrasto con l’eccezione di inadempimento secondo leprevisioni di cui all’art. 1665. Con la seconda censura, osserva laricorrente che la decisione impugnata si fonda sull’erroneo presuppostodella mancata consegna delle villette e della mancata accettazioneNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle opere, laddove invece vi era stata consegna parziale della villettadel corpo A, in relazione alla quale ogni coppia di coniugi aveva lacomproprietà per 1/3.2.1. Il motivo è infondato.Dall’esame della comparsa di costituzione e risposta dei convenutiin primo grado, la Corte d’appello ha tratto la conclusione che essacontenesse un’eccezione riconvenzionale con la quale i convenuticontestavano la presenza dei vizi riscontrati nella costruzioneconsegnata e presumevano l’esistenza degli stessi anche conriferimento alla costruzione non consegnata, così chiedendo chevenisse operata una compensazione tra quanto eventualmente dovutoa titolo di corrispettivo all’appaltatore ed il costo della rimozione deivizi e degli abusi riscontrati sugli immobili realizzati.Solo in grado di appello l’eccezione sarebbe divenuta vera e propriadomanda riconvenzionale, come tale dichiarata inammissibile dallaCorte d’appello per tardività, finalizzata alla quantificazione dei costi diripristino al fine della compensazione con le somme eventualmentericonosciute a titolo di corrispettivo (v. sentenza punto 3, pagg 6-7).Pertanto, la Corte distrettuale ha rigettato la domanda dell’attriceper difetto di accettazione delle opere da parte dei convenuti, cheneanche può dirsi implicitamente avvenuta a seguito della consegnaparziale delle opere (corpo A), atteso che l’accettazione tacita implicala ricezione senza riserva dell’opera, ex art. 1665, comma 4, c.c. (exmultis, Cass. Sez. 2, n. 1576 del 22/01/2025, Rv. 673607 – 01; Cass.Sez. 2, n. 10452 del 03/06/2020, Rv. 657792 – 01; Cass. Sez. 2, n.13224 del 16/05/2019, Rv. 653821 - 01), mentre i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Vicentin avevano «puntualmente contestato tanto il diritto alcorrispettivo di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto l’esistenza di vizi eNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026difformità delle opere rispetto al progetto pattuito» (v. sentenza pag.6, righi 9-10).Con ciò facendo corretta applicazione dell’art. 1665, comma 5, cit.,che assegna all’accettazione delle opere il ruolo di elemento costitutivodella pretesa di pagamento del compenso.3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il secondogiudice avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo, ossial’avvenuta divisione dei beni e la consegna della villetta corpo B agliodierni riesistenti, sebbene [OSCURATO:SOCIETA]. avesse chiestol’autorizzazione al deposito della documentazione integrativa,formatasi successivamente al giudizio di primo grado.3.1. Il motivo è infondato.Come detto supra, punto 1.1., la Corte d’appello ha fondato lapropria decisione sulla mancata accettazione delle opere da parte deiconvenuti, correttamente dando rilievo non decisivo all’intervenutaconsegna delle villette in corso di causa a seguito di divisione «nellostato in cui si trovavano», della quale pure era consapevole (v.sentenza p. 7, rigo 12).La censura, quindi, già esaminata dal giudice di merito, è priva difondamento, posto che non sussiste l’omesso esame prospettato.4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.La ricorrente lamenta l’eccessivo ammontare delle spese di liteliquidate dalla Corte d’Appello per il primo grado di giudizio in euro14.103,00 e per il grado di appello in euro 9.900,00.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte territoriale ha correttamente rivisto le spese di lite ancheper il primo grado secondo la regola della soccombenza, avendoriformato la decisione del primo giudice (per tutte: Cass. Sez. 3,Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 01), applicando letabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificate con decreto 13agosto 2022, n. 147 applicabile ratione temporis), liquidandole – afronte di un valore della controversia del valore di euro 250.000,00,come dichiarato dalla stessa ricorrente – sui valori medi, secondo unavalutazione discrezionale conforme a legge e non sindacabile in sededi legittimità (ex multis: Cass. Sez. 5, n. 26734 del 15/10/2024; Cass.Sez. 3, n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 – 01; Cass. Sez. 2, n.14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01).5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono secondo soccombenza.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, poiché il giudizio è stato definito inconformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamentodella somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassadelle ammende v. Cass. S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 21669/2024Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 15263/2026Data pubblicazione 20/05/2026per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre aeuro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%,IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.500,00 equitativamente determinata,nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris