CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la penale responsabilità dell'imputata sulla base della individuazione fotografica della stessa da parte della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la suddetta individuazione, già avvenuta in sede di indagini, è stata confermata in sede dibattimentale, nel legittimo esplicarsi del contraddittorio tra le parti; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso