CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25022/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in qualità di amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento alla mancata traduzione in lingua sarda della sentenza d'appello entro il termine per il deposito della motivazione della stessa. In particolare, si denunzia la violazione del diritto dell'imputata di ricevere gli atti tradotti nella propria lingua madre, con conseguente possibile discrepanza temporale nel computo del termine di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si denunzia la mancata traduzione della sentenza in lingua sarda entro il termine per il deposito, è manifestamente infondato. La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775; Sez. 2, n. 6084 del 09/01/2009, Diop, Rv. 243281). Nel caso in esame non risulta alcuna richiesta di traduzione, eccetto quella relativa alla sentenza di primo grado, cui il giudice di appello ha fatto seguito, disponendo la traduzione dell'atto e la successiva notifica all'imputata. Peraltro, anche se tale richiesta fosse stata avanzata, il vizio attinente alla mancata traduzione del provvedimento impugnato entro i termini per il deposito della sentenza in lingua italiana avrebbe come unico effetto la restituzione all'imputata dei termini per impugnare la sentenza di appello. In ogni caso, la sentenza risulta comunque tradotta in lingua sarda ed è allegata all'originale in lingua italiana; inoltre, l'imputata ha proposto tempestivamente ricorso in cassazione. 3. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e risulta anche aspecifico, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 12). In ordine alle attenuanti generiche, va rammentato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi valorizzabili sul punto, evidenziando altresì il ruolo assunto dalla ricorrente nelle condotte contestate e la mancanza di segni di rivalutazione critica del proprio operato. Per quanto concerne poi il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di adeguatezza della pena inflitta, determinata in misura prossima ai minimi edittali. Sicché la sentenza risulta conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). Infatti, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Serratore, Rv. 256197). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C