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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 21196/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroD.H. , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 69, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentesul ricorso successivo propostoD.H. , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 69, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroRete [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 309/2021pubblicata in data 07/07/2021, n.r.g. 253/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- D.H. era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] dal 05/05/1985 conqualifica di marinaio.A decorrere dal 15/11/1998 era stato trasferito negli uffici della società,con qualifica di “operatore amministrativo”, in conseguenza della suaaccertata inidoneità definitiva alla navigazione, in quanto affetto daipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado grave.Aveva ottenuto sentenza n. 3962/2006, con cui la predetta patologia erastata riconosciuta come di origine e natura professionale.Adìva pertanto il Tribunale di Messina per ottenere il risarcimento deldanno morale e biologico conseguente alla violazione delle misure diprotezione della sua integrità psico-fisica, nonché il risarcimento del dannopatrimoniale in conseguenza del mutamento di mansioni, con perditadell’indennità di navigazione e dell’indennità di presenza a bordo.2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse,espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, in parzialeaccoglimento delle domande, accertava la responsabilità datoriale per ildanno biologico integrato dall’invalidità permanente del 60%, liquidava lapredetta voce di danno non patrimoniale nella somma di euro 339.461,82 inapplicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2018,negando la detraibilità di quanto erogato da IPSEMA a titolo di renditavitalizia concessa ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965; rigettava la domanda dirisarcimento del danno morale per carenze di allegazione e di prova;liquidava altresì la somma di euro 39.815,01 a titolo di danno patrimonialepatito in conseguenza del mutamento di mansioni da marinaio a bordo dellenavi traghetto ad operatore di ufficio, in relazione al periodo dal febbraio1999 al 20/10/2008 (data di deposito del ricorso di primo grado).3.- Disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, con lasentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravameOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025interposto da [OSCURATO:SOCIETA] ed in parziale accoglimento di quello proposto dalD.H. , riliquidava il danno biologico nella somma di euro 509.192,73 e ildanno patrimoniale nella somma di euro 53.821,37.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la protezione del lavoratore contro il rischio derivante dall’esposizioneal rumore ha trovato la prima regolamentazione nel d.lgs. n.277/1991, dal quale occorre prendere le mosse (artt. 4, 5, 40, 42,43);b) gli obblighi di sicurezza derivanti dal richiamato testo legislativo nonsono stati adempiuti;c) in particolare il teste K.D. addotto dalla società, certamente piùdeposizione, ha escluso che al personale fossero state fornite cuffie oaltri dispositivi di protezione durante lo svolgimento del servizio diimbarco e di sbarco dei mezzi;d) trattasi di circostanza rilevante, poiché tutti i testimoni hannoconcordemente riferito che una particolare esposizione al rumore siverificava non soltanto durante l’attività di scrostatura delle partiarrugginite, ma soprattutto nel corso della normale attività di imbarcoe di sbarco dei mezzi pesanti e delle carrozze ferroviarie;e) il teste K.D. poi ha dichiarato che la società installava fonometrimobili in media una volta ogni cinque anni e ciò rende evidente che lasocietà aveva omesso di operare una ricognizione preventiva ecostante sui luoghi di lavoro della nave, che avrebbe condotto ad unadoverosa valutazione del rischio;f) dalla mancanza di una ricognizione preventiva e poi costante delrischio consegue la violazione “a cascata” di tutta una serie di obblighiimposti dal d.lgs. n. 277/1991, poiché quella mancanza non haconsentito alla datrice di lavoro di assolvere a tutti gli interventi di tipoprotettivo specificamente individuati dalla normativa in base al settoreove il dipendente presta servizio;g) il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che la patologia uditiva èinsorta nell’anno 1996 all’età di 39 anni e si è rapidamente aggravataOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025nel 1998, epoca in cui il D.H. era stato giudicato permanentementenon idoneo ai servizi di navigazione;h) va escluso che il lavoratore possa essere stato esposto al rischiorumore al di fuori dell’attività lavorativa ed è innegabile quindi cheproprio le mansioni di marinaio in concreto svolte abbiano comportatotale esposizione, soprattutto in relazione all’ordinaria attività svoltadurante l’imbarco e lo sbarco di mezzi, soprattutto di quelli ferroviari,il più pesanti e rumorosi;i) dalla deposizione del K.D. si evince che proprio in relazione a taleultima attività quotidiana nessun dispositivo individuale di protezioneveniva fornito dalla società;j) quanto alla detrazione della rendita vitalizia IPSEMA dal dannopatrimoniale, va considerato che la predetta rendita attiene al dannopermanente sotto forma di lucro cessante, ma non comprende ancheil c.d. danno emergente, che se provato va ristorato;k) nel caso di specie nel danno patrimoniale del D.H. vannocomputate, oltre alla perdita dell’indennità di navigazione edell’indennità di presenza a bordo, anche la perdita dell’indennità diturno e dell’indennità di pernottazione perviste dal CCNL econtinuativamente godute dal lavoratore nei limiti risultanti dallebuste paga in atti;l) al lavoratore va altresì riconosciuto il danno morale quale sofferenzaintimamente connessa con la patologia e che non richiede specificaprova, in quanto componente compresa nel danno biologico, sicché atale titolo va liquidata l’ulteriore somma di euro 169.730,91.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- D.H. ha resistito con controricorso.6.- A sua volta D.H. ha proposto ricorso successivo avversola medesima sentenza, affidato a due motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso successivo mediante controricorso e poiha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/20251.- In via preliminare va evidenziato che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso.Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla formaassunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale(Cass. ord. n. 36057/2021).RICORSO PRINCIPALE2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto ulteriorisomme a titolo di danno biologico, nonostante che nel ricorso d’appello, apag. 4, il lavoratore avesse precisato che la sua impugnazione aveva adoggetto soltanto la misura del danno patrimoniale ed il mancatoriconoscimento del danno morale.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha inteso riconoscere il danno morale in quantoconsiderato una componente di quello biologico, insieme al danno alla salutein senso stretto.

Dunque i Giudici d’appello si sono attenuti ai motivi digravame e alle domande formulate dall’appellante D.H. , senza alcunaviolazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2697 e 2729 c.c., 163 c.p.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto ildanno morale come componente del danno biologico, in contrasto con iprincipi espressi in sede di legittimità, secondo cui si tratta di una voceautonoma di danno non patrimoniale, da riconoscere non in via automatica,ma solo previo positivo accertamento di specifiche condizioni di disagiopsicologico e interiore (Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 901/2018), nellaspecie mancato, anche perché il lavoratore non aveva assolto al proprioonere di allegazione, come già ritenuto dal Tribunale.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e quindi diOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025specificità: la Corte d’Appello ha interpretato in un determinato senso ladomanda di primo grado e la ricorrente non ha riportato – come invece erasuo onere – il tenore del ricorso originario per consentire a questa Corte diverificare l’eventuale duplicazione di poste risarcitorie.Sul piano dell’interpretazione della domanda, poi, questa Corte ha giàaffermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione delcontenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, nonè tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sonocontenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanzialedella pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicendededotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. ord. n. 9909/2025).

Datale principio di diritto la Corte territoriale non si è discostata.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 10 d.P.R.n. 1124/1965 e 13 d.lgs. n. 38/2000 per avere la Corte territoriale ignoratoil motivo di appello da essa proposto, secondo cui il Tribunale aveva erratonel considerare come danno biologico, non ristorato dal sistemadell’assicurazione obbligatoria INAIL/IPSEMA, non soltanto la “ipoacusiabilaterale da rumore”, ma anche lo “stato ansioso depressivo” che erainsorto soltanto nell’anno 2003, come accertato dal consulente tecnicod’ufficio.

Assume che, quindi, quest’ultima patologia è disciplinata non dald.P.R. n. 1124/1965 bensì dal d.lgs. n. 38/2000, con cui il legislatore haincluso anche il danno biologico nel sistema assicurativo obbligatorio, equindi il suo ristoro sarebbe già integralmente realizzato mediante la renditavitalizia riconosciuta da IPSEMA.Il motivo è fondato.Alle pagg. 26 e 27 dell’appello della società, da essa riportato nel ricorsoper cassazione (v. p. 14), era stato espressamente formulato il motivo digravame come sopra sintetizzato.La decisione della Corte territoriale può ben essere intesa come rigettoimplicito di quel motivo, e tuttavia essa è inficiata dal mancatoaccertamento della data di effettiva insorgenza della seconda patologia,accertamento necessario proprio ai fini del suo riconoscimento in termini didanno biologico da risarcire in quanto non compreso nel sistema di cui alOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025t.u. n. 1124/1965, oppure non risarcibile (se non in termini di danno c.d.differenziale) in quanto già ristorato dal nuovo sistema di assicurazioneobbligatoria introdotto dal d.lgs. n. 38/2000.Infatti, in via di principio questa Corte ha più volte affermato che in temadi danno c.d. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio alloscomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della renditaINAIL (o IPSEMA), anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto,provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementicostitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, aicommi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”.

Ciò implica,quindi, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete puòeseguire ai fini del calcolo del differenziale.

Diversamente opinando, illavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque nonsarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilitàpenale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL,che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancataliquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore,che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciatoprescrivere l’azione (ex multis Cass. n. 13819/2017; Cass. n. 9166/2017).La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per il nuovo esamee la decisione espressa di quel motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA], tenendo contodel principio di diritto, per cui nel calcolo e nella liquidazione del dannobiologico c.d. differenziale va operato un computo per poste omogenee,sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non giàil valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valorecapitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 deld.lgs. n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, dellaquota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specificadell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n.20807/2016; Cass. n. 9166/2017; Cass. n. 9112/2019). [OSCURATO:PERSONA] di rinviodovrà altresì tenere conto del fatto che l'indennizzo erogato dall'INAIL aisensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico dainabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinatodisposto con l'art. 66, co. 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, il danno biologicoOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025risarcibile è solo quello relativo all'invalidità permanente (Cass. n.4972/2018).

Infine, laddove si tratti di malattia professionale indennizzatasecondo il regime anteriore al d.lgs. n. 38/2000 occorrerà tenere conto chel’indennizzo assicurativo era volto solo a “coprire” il danno patrimoniale enon pure quello biologico, che pertanto diviene danno “complementare” (enon “differenziale”), senz’altro e integralmente risarcibile dal datore dilavoro.5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 10d.P.R. n. 1124/1965 per non avere la Corte territoriale detratto la renditaINAIL/IPSEMA liquidata secondo quel sistema di assicurazione obbligatoriadal danno patrimoniale vantato dal D.H. .Il motivo è fondato.L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è evidente: dopo averesattamente affermato che la rendita vitalizia IPSEMA attiene al dannopatrimoniale permanente sotto forma di lucro cessante, ma non comprendeanche il c.d. danno emergente, che se provato va ristorato, ha poi liquidatovoci di danno che rappresentano un lucro cessante, ossia le varie indennitàche prima dell’infortunio il D.H. aveva percepito con regolarità e che poinon aveva più percepito proprio in conseguenza del mutamento di mansioniconseguente alla malattia professionale da lui contratta.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per l’esatto calcolodella somma eventualmente dovuta a titolo di danno patrimonialedifferenziale, ossia previa detrazione della rendita IPSEMA/INAIL: quindiliquidare il danno civilistico, verificare il valore attuariale della rendita,comparare le due poste e accertare se il danno civilistico sia maggiore, nelquale caso riconoscere il c.d. danno (patrimoniale) differenziale.RICORSO INCIDENTALE6.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 75, co. 2,CCNL Ferrovie dello Stato del 1998, 14 e 15 dell’alleg. 7, capo III, CCNL del1990, 61, co. 11, 56, co. 8, e 76 CCNL del 2003 per avere la Corteterritoriale erroneamente liquidato le poste di danno patrimonialerivendicate, non considerando che la retribuzione normale giornaliera siOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025ottiene dividendo sempre quella mensile per 26.Il motivo è inammissibile.Le censure del ricorrente non si confrontano con quella specifica partedella motivazione (v. sentenza impugnata, pp. 13 e 14), con cui la Corteterritoriale, condividendo la tesi difensiva della società, ha affermato che dalcombinato disposto degli artt. 73, 74 e 75 CCNL del 1998 si evince che ilcriterio di calcolo su 26 giorni riguarda solo gli elementi della retribuzionebase, non anche le indennità la cui erogazione è direttamente correlataall’effettiva presenza in servizio come avviene per l’indennità di presenza abordo e per l’indennità di navigazione, secondo la disciplina dettata dagliartt. 14 e 15 del medesimo CCNL del 1998.Con riguardo poi all’indennità di turno, il ricorrente non si confronta conquell’ulteriore parte della motivazione, in cui la Corte territoriale haaccertato che ai sensi dell’art. 43 CCNL del 1990 “il relativo compenso vieneliquidato mensilmente sulla base del numero dei giorni del mese detratte ledomeniche, le altre festività cadenti nel mese stesso, nonché le assenzedovute a qualsiasi motivo.

Esso è pertanto rapportato all’effettiva presenzain servizio” (v. sentenza impugnata, p. 15).7.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso dirilevare la carenza di indicazione dei giorni di presenza al lavoro nelle bustepaga.Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art.360, penult. co., c.p.c.).

Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come inveceera suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo gradoe quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato edimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 19001/2016).8.- In caso di diffusione deve essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi del controricorrente-ricorrente incidentale e delterzo K.D. ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglieil terzo ed il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quelloper il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., sedovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi del controricorrente-ricorrente incidentale e delterzo K.D. ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 17/06/2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroD.H. , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 69, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentesul ricorso successivo propostoD.H. , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 69, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroRete [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 309/2021pubblicata in data 07/07/2021, n.r.g. 253/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/06/2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- D.H. era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] dal 05/05/1985 conqualifica di marinaio.A decorrere dal 15/11/1998 era stato trasferito negli uffici della società,con qualifica di “operatore amministrativo”, in conseguenza della suaaccertata inidoneità definitiva alla navigazione, in quanto affetto daipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado grave.Aveva ottenuto sentenza n. 3962/2006, con cui la predetta patologia erastata riconosciuta come di origine e natura professionale.Adìva pertanto il Tribunale di Messina per ottenere il risarcimento deldanno morale e biologico conseguente alla violazione delle misure diprotezione della sua integrità psico-fisica, nonché il risarcimento del dannopatrimoniale in conseguenza del mutamento di mansioni, con perditadell’indennità di navigazione e dell’indennità di presenza a bordo.2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse,espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, in parzialeaccoglimento delle domande, accertava la responsabilità datoriale per ildanno biologico integrato dall’invalidità permanente del 60%, liquidava lapredetta voce di danno non patrimoniale nella somma di euro 339.461,82 inapplicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2018,negando la detraibilità di quanto erogato da IPSEMA a titolo di renditavitalizia concessa ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965; rigettava la domanda dirisarcimento del danno morale per carenze di allegazione e di prova;liquidava altresì la somma di euro 39.815,01 a titolo di danno patrimonialepatito in conseguenza del mutamento di mansioni da marinaio a bordo dellenavi traghetto ad operatore di ufficio, in relazione al periodo dal febbraio1999 al 20/10/2008 (data di deposito del ricorso di primo grado).3.- Disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, con lasentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravameOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025interposto da [OSCURATO:SOCIETA] ed in parziale accoglimento di quello proposto dalD.H. , riliquidava il danno biologico nella somma di euro 509.192,73 e ildanno patrimoniale nella somma di euro 53.821,37.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la protezione del lavoratore contro il rischio derivante dall’esposizioneal rumore ha trovato la prima regolamentazione nel d.lgs. n.277/1991, dal quale occorre prendere le mosse (artt. 4, 5, 40, 42,43);b) gli obblighi di sicurezza derivanti dal richiamato testo legislativo nonsono stati adempiuti;c) in particolare il teste K.D. addotto dalla società, certamente piùdeposizione, ha escluso che al personale fossero state fornite cuffie oaltri dispositivi di protezione durante lo svolgimento del servizio diimbarco e di sbarco dei mezzi;d) trattasi di circostanza rilevante, poiché tutti i testimoni hannoconcordemente riferito che una particolare esposizione al rumore siverificava non soltanto durante l’attività di scrostatura delle partiarrugginite, ma soprattutto nel corso della normale attività di imbarcoe di sbarco dei mezzi pesanti e delle carrozze ferroviarie;e) il teste K.D. poi ha dichiarato che la società installava fonometrimobili in media una volta ogni cinque anni e ciò rende evidente che lasocietà aveva omesso di operare una ricognizione preventiva ecostante sui luoghi di lavoro della nave, che avrebbe condotto ad unadoverosa valutazione del rischio;f) dalla mancanza di una ricognizione preventiva e poi costante delrischio consegue la violazione “a cascata” di tutta una serie di obblighiimposti dal d.lgs. n. 277/1991, poiché quella mancanza non haconsentito alla datrice di lavoro di assolvere a tutti gli interventi di tipoprotettivo specificamente individuati dalla normativa in base al settoreove il dipendente presta servizio;g) il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che la patologia uditiva èinsorta nell’anno 1996 all’età di 39 anni e si è rapidamente aggravataOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025nel 1998, epoca in cui il D.H. era stato giudicato permanentementenon idoneo ai servizi di navigazione;h) va escluso che il lavoratore possa essere stato esposto al rischiorumore al di fuori dell’attività lavorativa ed è innegabile quindi cheproprio le mansioni di marinaio in concreto svolte abbiano comportatotale esposizione, soprattutto in relazione all’ordinaria attività svoltadurante l’imbarco e lo sbarco di mezzi, soprattutto di quelli ferroviari,il più pesanti e rumorosi;i) dalla deposizione del K.D. si evince che proprio in relazione a taleultima attività quotidiana nessun dispositivo individuale di protezioneveniva fornito dalla società;j) quanto alla detrazione della rendita vitalizia IPSEMA dal dannopatrimoniale, va considerato che la predetta rendita attiene al dannopermanente sotto forma di lucro cessante, ma non comprende ancheil c.d. danno emergente, che se provato va ristorato;k) nel caso di specie nel danno patrimoniale del D.H. vannocomputate, oltre alla perdita dell’indennità di navigazione edell’indennità di presenza a bordo, anche la perdita dell’indennità diturno e dell’indennità di pernottazione perviste dal CCNL econtinuativamente godute dal lavoratore nei limiti risultanti dallebuste paga in atti;l) al lavoratore va altresì riconosciuto il danno morale quale sofferenzaintimamente connessa con la patologia e che non richiede specificaprova, in quanto componente compresa nel danno biologico, sicché atale titolo va liquidata l’ulteriore somma di euro 169.730,91.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- D.H. ha resistito con controricorso.6.- A sua volta D.H. ha proposto ricorso successivo avversola medesima sentenza, affidato a due motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso successivo mediante controricorso e poiha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/20251.- In via preliminare va evidenziato che il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, unavolta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso.Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cuiogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla formaassunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale(Cass. ord. n. 36057/2021).RICORSO PRINCIPALE2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto ulteriorisomme a titolo di danno biologico, nonostante che nel ricorso d’appello, apag. 4, il lavoratore avesse precisato che la sua impugnazione aveva adoggetto soltanto la misura del danno patrimoniale ed il mancatoriconoscimento del danno morale.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha inteso riconoscere il danno morale in quantoconsiderato una componente di quello biologico, insieme al danno alla salutein senso stretto. Dunque i Giudici d’appello si sono attenuti ai motivi digravame e alle domande formulate dall’appellante D.H. , senza alcunaviolazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2697 e 2729 c.c., 163 c.p.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto ildanno morale come componente del danno biologico, in contrasto con iprincipi espressi in sede di legittimità, secondo cui si tratta di una voceautonoma di danno non patrimoniale, da riconoscere non in via automatica,ma solo previo positivo accertamento di specifiche condizioni di disagiopsicologico e interiore (Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 901/2018), nellaspecie mancato, anche perché il lavoratore non aveva assolto al proprioonere di allegazione, come già ritenuto dal Tribunale.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e quindi diOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025specificità: la Corte d’Appello ha interpretato in un determinato senso ladomanda di primo grado e la ricorrente non ha riportato – come invece erasuo onere – il tenore del ricorso originario per consentire a questa Corte diverificare l’eventuale duplicazione di poste risarcitorie.Sul piano dell’interpretazione della domanda, poi, questa Corte ha giàaffermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione delcontenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, nonè tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sonocontenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanzialedella pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicendededotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. ord. n. 9909/2025). Datale principio di diritto la Corte territoriale non si è discostata.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 10 d.P.R.n. 1124/1965 e 13 d.lgs. n. 38/2000 per avere la Corte territoriale ignoratoil motivo di appello da essa proposto, secondo cui il Tribunale aveva erratonel considerare come danno biologico, non ristorato dal sistemadell’assicurazione obbligatoria INAIL/IPSEMA, non soltanto la “ipoacusiabilaterale da rumore”, ma anche lo “stato ansioso depressivo” che erainsorto soltanto nell’anno 2003, come accertato dal consulente tecnicod’ufficio. Assume che, quindi, quest’ultima patologia è disciplinata non dald.P.R. n. 1124/1965 bensì dal d.lgs. n. 38/2000, con cui il legislatore haincluso anche il danno biologico nel sistema assicurativo obbligatorio, equindi il suo ristoro sarebbe già integralmente realizzato mediante la renditavitalizia riconosciuta da IPSEMA.Il motivo è fondato.Alle pagg. 26 e 27 dell’appello della società, da essa riportato nel ricorsoper cassazione (v. p. 14), era stato espressamente formulato il motivo digravame come sopra sintetizzato.La decisione della Corte territoriale può ben essere intesa come rigettoimplicito di quel motivo, e tuttavia essa è inficiata dal mancatoaccertamento della data di effettiva insorgenza della seconda patologia,accertamento necessario proprio ai fini del suo riconoscimento in termini didanno biologico da risarcire in quanto non compreso nel sistema di cui alOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025t.u. n. 1124/1965, oppure non risarcibile (se non in termini di danno c.d.differenziale) in quanto già ristorato dal nuovo sistema di assicurazioneobbligatoria introdotto dal d.lgs. n. 38/2000.Infatti, in via di principio questa Corte ha più volte affermato che in temadi danno c.d. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio alloscomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della renditaINAIL (o IPSEMA), anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto,provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementicostitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965, aicommi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”. Ciò implica,quindi, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete puòeseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, illavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque nonsarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilitàpenale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL,che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancataliquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore,che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciatoprescrivere l’azione (ex multis Cass. n. 13819/2017; Cass. n. 9166/2017).La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per il nuovo esamee la decisione espressa di quel motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA], tenendo contodel principio di diritto, per cui nel calcolo e nella liquidazione del dannobiologico c.d. differenziale va operato un computo per poste omogenee,sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non giàil valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valorecapitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 deld.lgs. n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, dellaquota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specificadell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n.20807/2016; Cass. n. 9166/2017; Cass. n. 9112/2019). [OSCURATO:PERSONA] di rinviodovrà altresì tenere conto del fatto che l'indennizzo erogato dall'INAIL aisensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico dainabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinatodisposto con l'art. 66, co. 1, n. 2, d.P.R. n. 1124/1965, il danno biologicoOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025risarcibile è solo quello relativo all'invalidità permanente (Cass. n.4972/2018). Infine, laddove si tratti di malattia professionale indennizzatasecondo il regime anteriore al d.lgs. n. 38/2000 occorrerà tenere conto chel’indennizzo assicurativo era volto solo a “coprire” il danno patrimoniale enon pure quello biologico, che pertanto diviene danno “complementare” (enon “differenziale”), senz’altro e integralmente risarcibile dal datore dilavoro.5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 10d.P.R. n. 1124/1965 per non avere la Corte territoriale detratto la renditaINAIL/IPSEMA liquidata secondo quel sistema di assicurazione obbligatoriadal danno patrimoniale vantato dal D.H. .Il motivo è fondato.L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è evidente: dopo averesattamente affermato che la rendita vitalizia IPSEMA attiene al dannopatrimoniale permanente sotto forma di lucro cessante, ma non comprendeanche il c.d. danno emergente, che se provato va ristorato, ha poi liquidatovoci di danno che rappresentano un lucro cessante, ossia le varie indennitàche prima dell’infortunio il D.H. aveva percepito con regolarità e che poinon aveva più percepito proprio in conseguenza del mutamento di mansioniconseguente alla malattia professionale da lui contratta.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per l’esatto calcolodella somma eventualmente dovuta a titolo di danno patrimonialedifferenziale, ossia previa detrazione della rendita IPSEMA/INAIL: quindiliquidare il danno civilistico, verificare il valore attuariale della rendita,comparare le due poste e accertare se il danno civilistico sia maggiore, nelquale caso riconoscere il c.d. danno (patrimoniale) differenziale.RICORSO INCIDENTALE6.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 75, co. 2,CCNL Ferrovie dello Stato del 1998, 14 e 15 dell’alleg. 7, capo III, CCNL del1990, 61, co. 11, 56, co. 8, e 76 CCNL del 2003 per avere la Corteterritoriale erroneamente liquidato le poste di danno patrimonialerivendicate, non considerando che la retribuzione normale giornaliera siOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025ottiene dividendo sempre quella mensile per 26.Il motivo è inammissibile.Le censure del ricorrente non si confrontano con quella specifica partedella motivazione (v. sentenza impugnata, pp. 13 e 14), con cui la Corteterritoriale, condividendo la tesi difensiva della società, ha affermato che dalcombinato disposto degli artt. 73, 74 e 75 CCNL del 1998 si evince che ilcriterio di calcolo su 26 giorni riguarda solo gli elementi della retribuzionebase, non anche le indennità la cui erogazione è direttamente correlataall’effettiva presenza in servizio come avviene per l’indennità di presenza abordo e per l’indennità di navigazione, secondo la disciplina dettata dagliartt. 14 e 15 del medesimo CCNL del 1998.Con riguardo poi all’indennità di turno, il ricorrente non si confronta conquell’ulteriore parte della motivazione, in cui la Corte territoriale haaccertato che ai sensi dell’art. 43 CCNL del 1990 “il relativo compenso vieneliquidato mensilmente sulla base del numero dei giorni del mese detratte ledomeniche, le altre festività cadenti nel mese stesso, nonché le assenzedovute a qualsiasi motivo. Esso è pertanto rapportato all’effettiva presenzain servizio” (v. sentenza impugnata, p. 15).7.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso dirilevare la carenza di indicazione dei giorni di presenza al lavoro nelle bustepaga.Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art.360, penult. co., c.p.c.). Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come inveceera suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo gradoe quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato edimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 19001/2016).8.- In caso di diffusione deve essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi del controricorrente-ricorrente incidentale e delterzo K.D. ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003. P.Q.MOscuramento disposto Numero registro generale 30404/2021Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 21196/2025Data pubblicazione 24/07/2025La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglieil terzo ed il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quelloper il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., sedovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi del controricorrente-ricorrente incidentale e delterzo K.D. ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 17/06/2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21196/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris