CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze in data 27 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 22.1.2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela ed ha rideterminato la pena irrogata in relazione al reato di cui al capo a). 2. Il ricorso deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art.337 cod. proc. pen., per mancata legittimazione del querelante alla presentazione della querela di cui al capo a), oltreché per mancata presentazione della procura speciale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva; 3) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge e di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen. con riguardo alla determinazione della pena applicata. 3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. Manifestamente infondata é la prima censura. Ed invero correttamente la Corte territoriale ha ritenuto valida la querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso, essendo gestore dell'impianto, deve essere ritenuto parte offesa del reato e legittimato alla presentazione della querela in quanto titolare di una detenzione qualificata sul bene. Di conseguenza non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa dal reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (così, Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289). Con riguardo ai restanti motivi non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Ed invero, la Corte di merito con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto che l'episodio criminoso per cui si procede é significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Quanto alla determinazione della pena, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), ipotesi che nella specie non ricorre. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle