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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 14870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio processuale e di quello valutativo (identificazione dell'autore del fatto) dedotti.

1.1. La difesa lamenta, con il primo motivo di ricorso, inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 178, 179, cod. proc. pen.) per avere la Corte rigettato il motivo di appello con il quale si deduceva la nullità del giudizio di primo grado in conseguenza della illegittima nomina in dibattimento di un nuovo difensore di ufficio, diverso da quello già nominato nella fase delle indagini preliminari.

1.2. La Corte distrettuale ha rilevato che la denunzia del vizio processuale non fosse accompagnata dalla enunciazione di alcun concreto danno processuale, in ragione del fatto che il primo difensore non aveva svolto attività processuale in favore del soggetto assistito ex officio.

Tale argomentazione non presta il fianco a censure, né in ritc, né di ratio atteso anche che si conforma ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non palesa alternanze (Sez. 1, n. 3444, del 21/11/2017, Rv. 272052).

Inoltre, deve pure ricordarsi che la sostituzione del difensore di ufficio, già nominato (peraltro in una differente fase processuale nella quale è rimasto inerte), dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 19908 del 14/4/2010, Rv. 247493), che resta sanata se non eccepita dal difensore che assiste al compimento dell'atto viziato Ove, come nel caso in disamina, l'eccezione non sia formulata tempestivamente, la nullità è sanata (Sez.

Un. 27/1/11 n. 22242).

1.3. Quanto ai dedotti vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova (identificazione dell'autore del fatto), deve pure ritenersi logica e congruente con le evidenze manifestatesi nel giudizio di merito la motivazione che ha valorizzato una pluralii:à di elementi ricognitivi convergenti (con grado di certezza non equivocabile) verso la persona dell'imputato.

Gli argomenti così evidenziati non prestano il fianco a censure di sorta nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio processuale e di quello valutativo (identificazione dell'autore del fatto) dedotti. 1.1. La difesa lamenta, con il primo motivo di ricorso, inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 178, 179, cod. proc. pen.) per avere la Corte rigettato il motivo di appello con il quale si deduceva la nullità del giudizio di primo grado in conseguenza della illegittima nomina in dibattimento di un nuovo difensore di ufficio, diverso da quello già nominato nella fase delle indagini preliminari. 1.2. La Corte distrettuale ha rilevato che la denunzia del vizio processuale non fosse accompagnata dalla enunciazione di alcun concreto danno processuale, in ragione del fatto che il primo difensore non aveva svolto attività processuale in favore del soggetto assistito ex officio. Tale argomentazione non presta il fianco a censure, né in ritc, né di ratio atteso anche che si conforma ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non palesa alternanze (Sez. 1, n. 3444, del 21/11/2017, Rv. 272052). Inoltre, deve pure ricordarsi che la sostituzione del difensore di ufficio, già nominato (peraltro in una differente fase processuale nella quale è rimasto inerte), dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 19908 del 14/4/2010, Rv. 247493), che resta sanata se non eccepita dal difensore che assiste al compimento dell'atto viziato Ove, come nel caso in disamina, l'eccezione non sia formulata tempestivamente, la nullità è sanata (Sez. Un. 27/1/11 n. 22242). 1.3. Quanto ai dedotti vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova (identificazione dell'autore del fatto), deve pure ritenersi logica e congruente con le evidenze manifestatesi nel giudizio di merito la motivazione che ha valorizzato una pluralii:à di elementi ricognitivi convergenti (con grado di certezza non equivocabile) verso la persona dell'imputato. Gli argomenti così evidenziati non prestano il fianco a censure di sorta nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.
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