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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01681/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25050-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] retributive - superiore inquadramento R.G.N.25050/2019 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione a precetto proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] – Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]), aveva dichiarato insussistente il diritto del Galvano di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della citata società sulla base della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1105/2003.

2. La Corte territoriale ha premesso che la sentenza n. 1105 del 29.4.2003, pronunciata nel procedimento n. 1343/2002 promosso dal Galvano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento nel 6° livello professionale e retributivo del contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al pagamento delle differenze retributive tra il 6° livello e il 5° livello; ha escluso, in conformità alla decisione di primo grado, che si fosse verificato un fenomeno successorio tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e la [OSCURATO:SOCIETA] ed ha rilevato come il Galvano fosse stato assunto ex novo da quest’ultima società con decorrenza “a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali” dall’1 gennaio 2003; ha dato atto che con verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003, sottoscritto dal lavoratore e dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Industria, dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Agricoltura e dalla [OSCURATO:SOCIETA], il primo aveva accettato “le condizioni economiche e di inquadramento categoriale...specificamente indicate nell’allegato al presente verbale di lettera A” e dichiarato di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l'AmministrazioneRegionale”; che in base al citato allegato A, il Galvano era stato inquadrato quale impiegato di 5° livello del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], qualifica corrispondente a quella posseduta presso l’ente di provenienza all’epoca di sottoscrizione del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003; che nel [OSCURATO:PERSONA] del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura, la Presidenza della Regione Sicilia, la [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alle OO.SS. avevano convenuto che l’assunzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del personale di cui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei Consorzi agrari provinciali) si sarebbe perfezionata solo previa “rinuncia totale e completa di ogni e qualsivoglia contenzioso con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura…”.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] – Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 4, L.R. 84/1995, degli artt. 1 e 2, L.R. 21/2002, del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003.

Si assume che la Corte d’appello ha errato nel dichiarare non opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 1105/2003 del Tribunale di Agrigento e inesistente un fenomeno successorio tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, chel’accertamento effettuato dal Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto produrre effetti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in base alle citate previsioni normative.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere costituito un nuovo rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il ricorrente, del tutto distinto da quello originariamente intercorso con il Consorzio: sia perché la normativa parla di trasferimento dalla Regione alla [OSCURATO:SOCIETA], con implicito riferimento ad una continuità del rapporto di lavoro anche se disciplinato da un nuovo contratto collettivo, sia perché il trasferimento del ricorrente doveva avvenire nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2002 (art. 1).

Si denuncia la violazione del principio dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi che hanno una posizione non autonoma.

7. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. nella interpretazione del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003.

Si assume che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ricompresa nella rinuncia, prevista dal Disciplinare citato ed espressa dal ricorrente nel verbale di conciliazione, anche la rinuncia a far valere il corretto inquadramento nell'ente di provenienza; che la clausola richiamata dalla Corte d'appello prevede la rinuncia ad ogni contenzioso con l'Amministrazione regionale e l'Assessorato regionale dell'agricoltura, soggetti nei cui confronti il Galvano non ha mai avuto alcuna controversia.

8. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per l’omessa valutazione della prova costituita dall'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile (n. 1105/2003) del Tribunale di Agrigento con effetto retroattivo, in riferimento alle mansioni superiori svolte dal ricorrente.

Il ricorrente denuncia la nullità della rinuncia ad un diritto futuro e sottolinea che il diritto al superiore inquadramento non faceva parte del suo patrimonio all'epoca di sottoscrizione della conciliazione (11 aprile 2003), posto che l'accertamento di tale diritto è avvenuto con sentenza del tribunale di Agrigento del 29.4.2003.

9. Con il quinto motivo si sostiene l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società, sia perché la prescrizione da giudicato matura in dieci anni, sia perché la sentenza n. 1105/2003 è stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla stessa comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento sollecitando l’emissione dei provvedimenti di competenza.

10. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, non sono fondati.

11. La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa e, in conformità a tale previsione, la Corte d’appello ha escluso che la sentenza (n. 1105/2003) pronunciata tra il Galvano e il precedente datore di lavoro, il Consorzio, potesse esplicare qualsiasi effetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta datrice di lavoro del predetto a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dopo che, terminato il rapporto con il Consorzio in data 31.10.1999, il lavoratore era passato alle dipendenze della Regione ed era stato impiegato presso la [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. ricorso per cassazione, pag. 6).

12. I giudici di appello hanno escluso qualsiasi fenomeno successorio, relativamente alla posizione lavorativa del Galvano, tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed i precedenti datori di lavoro, ed hanno accertato che tra il predetto e la [OSCURATO:SOCIETA] è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro, con decorrenza “a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali” dal 1° gennaio 2003.

Si tratta di un accertamento in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, in particolar modo in presenza di una cd. doppia conforme.

Peraltro, l’instaurazione con la [OSCURATO:SOCIETA] di un nuovo rapporto di lavoro a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è già stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 24349 del 2017 che ha esaminato, sia pure ad altri fini, una fattispecie analoga a quella oggetto di causa.

13. La pretesa del lavoratore, di rendere opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto al superiore inquadramento riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Agrigento (nei confronti del Consorzio), non può utilmente fondarsi sulle previsioni normative invocate (L.R. n. 30/1997, DPRS n. 21/1993, L.R. n. 84/1995, Protocollo d’Intesa 11.7.2002, L.R. n. 21/2002) che hanno disciplinato il passaggio del personale proveniente dagli ex Consorzi agrari alla Regione Sicilia e poi all’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la [OSCURATO:SOCIETA] “nel rispetto del trattamento economico-normativo- previdenziale posseduto”, essendo pacifico che la sentenza n. 1105/2003 è intervenuta (il 29.4.2003) in epoca successiva alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA] e alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003, col quale è stato riconosciuto al lavoratore l’inquadramento nel quinto livello del Contratto [OSCURATO:PERSONA], corrispondente a quello “posseduto” dal Galvano nell’ente di provenienza, e tale inquadramento è stato espressamente accettato unitamente alle condizioni economiche connesse.

14. Neppure è utile il riferimento all’efficacia riflessa del giudicato; essa presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche e, in particolare, che il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (v. da ultimo, Cass. n.17931 del 2019; n. 18062 del 2019); requisiti certamente non rinvenibili nella fattispecie in esame, per l’autonomia e novità del rapporto di lavoro concluso con la [OSCURATO:SOCIETA] e per lo specifico contenuto del verbale di conciliazione.

15. Con tale accordo conciliativo, sottoscritto l’11 aprile 2003 dal lavoratore, dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Industria, dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Agricoltura e dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Galvano ha dichiarato di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l’[OSCURATO:PERSONA]”.

La Corte d’appello ha interpretato tale accordo come contenente “espressioni, dall’inequivocabile valore lessicale, preordinate ad evidenziare la volontà del lavoratore di abdicare ad ogni pretesa (anche retributiva) riferibile ai pregressi rapporti di lavoro” che lo stesso aveva intrattenuto con il Consorzio e la Regione prima di essere assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Ha sottolineato come tale interpretazione fosse coerente con quanto convenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura, dalla Presidenza della Regione Sicilia, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalle OO.SS. nel [OSCURATO:PERSONA] del Protocollo di Intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè che l’assunzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del personale di cui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei Consorzi agrari provinciali) si sarebbe perfezionata solo previa “rinuncia totale e completa di ogni e qualsivoglia contenzioso con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura…e in particolare per tutte le possibili fattispecie comunque riconducibili alla gestione ex art. 12 legge regionale 36/91, articolo 3 legge regionale n. 35/94 e articolo 43 legge regionale n. 30/97”.

16. L’attuale ricorrente critica tale interpretazione dell’accordo sostenendo che la rinuncia prevista dal Disciplinare ed espressa nell’accordo conciliativo riguardava il contenzioso nei confronti dell’Amministrazione regionale e dell’Assessorato regionale (contenzioso inesistente nei suoi rapporti con la regione) e non includeva la rinuncia a far valere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] il corretto inquadramento nell’ente di provenienza.

Ove pure si prescinda dal difetto dei presupposti che, per quanto finora esposto, rendono non opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] il riconoscimento del superiore inquadramento oggetto della sentenza n. 1105/2003, non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dei canoni ermeneutici oggetto del terzo motivo di ricorso.

17. Al riguardo, occorre premettere, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte (v.

Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017), che l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. ovvero per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione adottata si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente.

La critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudicedel merito, cui l'attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

18. [OSCURATO:PERSONA] critica la lettura data dai giudici di merito valorizzando il riferimento al contenzioso con l’Amministrazione regionale e ignorando altri dati, come la rinuncia anche a “qualsivoglia rivendicazione” (logicamente riferibile alla domanda di superiore inquadramento) e l’espresso richiamo agli atti normativi che hanno regolato nel corso degli anni la sorte dei dipendenti dei Consorzi (poi transitati alle dipendenze della Regione Sicilia) in tal modo contrapponendo una diversa ricostruzione interpretativa a quella fatta propria dai giudici di appello, senza evidenziare gli elementi indispensabili ai fini della dedotta violazione di legge.

Dal che discende il rigetto del motivo di ricorso in esame ed anche delle censure mosse col quarto motivo, non essendovi spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2113 c.c. alla luce della interpretazione data dalla Corte di merito all’accordo conciliativo nel senso della rinuncia non a diritti futuri bensì a qualsiasi pretesa riferibile ai pregressi rapporti di lavoro.19.

Il quinto motivo, concernente il mancato decorso dei termini prescrizionali, è assorbito dal rigetto degli altri motivi.

20. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25050-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] retributive - superiore inquadramento R.G.N.25050/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione a precetto proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] – Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]), aveva dichiarato insussistente il diritto del Galvano di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della citata società sulla base della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1105/2003. 2. La Corte territoriale ha premesso che la sentenza n. 1105 del 29.4.2003, pronunciata nel procedimento n. 1343/2002 promosso dal Galvano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento nel 6° livello professionale e retributivo del contratto collettivo [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al pagamento delle differenze retributive tra il 6° livello e il 5° livello; ha escluso, in conformità alla decisione di primo grado, che si fosse verificato un fenomeno successorio tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e la [OSCURATO:SOCIETA] ed ha rilevato come il Galvano fosse stato assunto ex novo da quest’ultima società con decorrenza “a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali” dall’1 gennaio 2003; ha dato atto che con verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003, sottoscritto dal lavoratore e dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Industria, dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Agricoltura e dalla [OSCURATO:SOCIETA], il primo aveva accettato “le condizioni economiche e di inquadramento categoriale...specificamente indicate nell’allegato al presente verbale di lettera A” e dichiarato di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l'AmministrazioneRegionale”; che in base al citato allegato A, il Galvano era stato inquadrato quale impiegato di 5° livello del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], qualifica corrispondente a quella posseduta presso l’ente di provenienza all’epoca di sottoscrizione del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003; che nel [OSCURATO:PERSONA] del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura, la Presidenza della Regione Sicilia, la [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alle OO.SS. avevano convenuto che l’assunzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del personale di cui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei Consorzi agrari provinciali) si sarebbe perfezionata solo previa “rinuncia totale e completa di ogni e qualsivoglia contenzioso con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura…”. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] – Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 4, L.R. 84/1995, degli artt. 1 e 2, L.R. 21/2002, del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003. Si assume che la Corte d’appello ha errato nel dichiarare non opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 1105/2003 del Tribunale di Agrigento e inesistente un fenomeno successorio tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, chel’accertamento effettuato dal Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto produrre effetti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in base alle citate previsioni normative. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere costituito un nuovo rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il ricorrente, del tutto distinto da quello originariamente intercorso con il Consorzio: sia perché la normativa parla di trasferimento dalla Regione alla [OSCURATO:SOCIETA], con implicito riferimento ad una continuità del rapporto di lavoro anche se disciplinato da un nuovo contratto collettivo, sia perché il trasferimento del ricorrente doveva avvenire nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2002 (art. 1). Si denuncia la violazione del principio dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi che hanno una posizione non autonoma. 7. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. nella interpretazione del Protocollo d’Intesa dell’11 luglio 2002, del Disciplinare applicativo datato 28 gennaio 2003 e del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003. Si assume che la Corte d’appello ha errato nel ritenere ricompresa nella rinuncia, prevista dal Disciplinare citato ed espressa dal ricorrente nel verbale di conciliazione, anche la rinuncia a far valere il corretto inquadramento nell'ente di provenienza; che la clausola richiamata dalla Corte d'appello prevede la rinuncia ad ogni contenzioso con l'Amministrazione regionale e l'Assessorato regionale dell'agricoltura, soggetti nei cui confronti il Galvano non ha mai avuto alcuna controversia. 8. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per l’omessa valutazione della prova costituita dall'accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile (n. 1105/2003) del Tribunale di Agrigento con effetto retroattivo, in riferimento alle mansioni superiori svolte dal ricorrente. Il ricorrente denuncia la nullità della rinuncia ad un diritto futuro e sottolinea che il diritto al superiore inquadramento non faceva parte del suo patrimonio all'epoca di sottoscrizione della conciliazione (11 aprile 2003), posto che l'accertamento di tale diritto è avvenuto con sentenza del tribunale di Agrigento del 29.4.2003. 9. Con il quinto motivo si sostiene l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società, sia perché la prescrizione da giudicato matura in dieci anni, sia perché la sentenza n. 1105/2003 è stata notificata alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla stessa comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento sollecitando l’emissione dei provvedimenti di competenza. 10. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, non sono fondati. 11. La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi e aventi causa e, in conformità a tale previsione, la Corte d’appello ha escluso che la sentenza (n. 1105/2003) pronunciata tra il Galvano e il precedente datore di lavoro, il Consorzio, potesse esplicare qualsiasi effetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta datrice di lavoro del predetto a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dopo che, terminato il rapporto con il Consorzio in data 31.10.1999, il lavoratore era passato alle dipendenze della Regione ed era stato impiegato presso la [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. ricorso per cassazione, pag. 6). 12. I giudici di appello hanno escluso qualsiasi fenomeno successorio, relativamente alla posizione lavorativa del Galvano, tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed i precedenti datori di lavoro, ed hanno accertato che tra il predetto e la [OSCURATO:SOCIETA] è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro, con decorrenza “a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali” dal 1° gennaio 2003. Si tratta di un accertamento in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, in particolar modo in presenza di una cd. doppia conforme. Peraltro, l’instaurazione con la [OSCURATO:SOCIETA] di un nuovo rapporto di lavoro a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è già stato riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 24349 del 2017 che ha esaminato, sia pure ad altri fini, una fattispecie analoga a quella oggetto di causa. 13. La pretesa del lavoratore, di rendere opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto al superiore inquadramento riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Agrigento (nei confronti del Consorzio), non può utilmente fondarsi sulle previsioni normative invocate (L.R. n. 30/1997, DPRS n. 21/1993, L.R. n. 84/1995, Protocollo d’Intesa 11.7.2002, L.R. n. 21/2002) che hanno disciplinato il passaggio del personale proveniente dagli ex Consorzi agrari alla Regione Sicilia e poi all’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la [OSCURATO:SOCIETA] “nel rispetto del trattamento economico-normativo- previdenziale posseduto”, essendo pacifico che la sentenza n. 1105/2003 è intervenuta (il 29.4.2003) in epoca successiva alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA] e alla sottoscrizione del verbale di conciliazione dell’11 aprile 2003, col quale è stato riconosciuto al lavoratore l’inquadramento nel quinto livello del Contratto [OSCURATO:PERSONA], corrispondente a quello “posseduto” dal Galvano nell’ente di provenienza, e tale inquadramento è stato espressamente accettato unitamente alle condizioni economiche connesse. 14. Neppure è utile il riferimento all’efficacia riflessa del giudicato; essa presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche e, in particolare, che il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (v. da ultimo, Cass. n.17931 del 2019; n. 18062 del 2019); requisiti certamente non rinvenibili nella fattispecie in esame, per l’autonomia e novità del rapporto di lavoro concluso con la [OSCURATO:SOCIETA] e per lo specifico contenuto del verbale di conciliazione. 15. Con tale accordo conciliativo, sottoscritto l’11 aprile 2003 dal lavoratore, dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Industria, dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Agricoltura e dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Galvano ha dichiarato di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia rivendicazione presente e futura nonché ad ogni forma di contenzioso, già avviato o da avviare, con l’[OSCURATO:PERSONA]”. La Corte d’appello ha interpretato tale accordo come contenente “espressioni, dall’inequivocabile valore lessicale, preordinate ad evidenziare la volontà del lavoratore di abdicare ad ogni pretesa (anche retributiva) riferibile ai pregressi rapporti di lavoro” che lo stesso aveva intrattenuto con il Consorzio e la Regione prima di essere assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ha sottolineato come tale interpretazione fosse coerente con quanto convenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura, dalla Presidenza della Regione Sicilia, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalle OO.SS. nel [OSCURATO:PERSONA] del Protocollo di Intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e cioè che l’assunzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del personale di cui all’art. 1, L.R. 21/2002 (tra cui gli ex dipendenti dei Consorzi agrari provinciali) si sarebbe perfezionata solo previa “rinuncia totale e completa di ogni e qualsivoglia contenzioso con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] all’Agricoltura…e in particolare per tutte le possibili fattispecie comunque riconducibili alla gestione ex art. 12 legge regionale 36/91, articolo 3 legge regionale n. 35/94 e articolo 43 legge regionale n. 30/97”. 16. L’attuale ricorrente critica tale interpretazione dell’accordo sostenendo che la rinuncia prevista dal Disciplinare ed espressa nell’accordo conciliativo riguardava il contenzioso nei confronti dell’Amministrazione regionale e dell’Assessorato regionale (contenzioso inesistente nei suoi rapporti con la regione) e non includeva la rinuncia a far valere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] il corretto inquadramento nell’ente di provenienza. Ove pure si prescinda dal difetto dei presupposti che, per quanto finora esposto, rendono non opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA] il riconoscimento del superiore inquadramento oggetto della sentenza n. 1105/2003, non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dei canoni ermeneutici oggetto del terzo motivo di ricorso. 17. Al riguardo, occorre premettere, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte (v. Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017), che l'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. ovvero per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione adottata si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente. La critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudicedel merito, cui l'attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). 18. [OSCURATO:PERSONA] critica la lettura data dai giudici di merito valorizzando il riferimento al contenzioso con l’Amministrazione regionale e ignorando altri dati, come la rinuncia anche a “qualsivoglia rivendicazione” (logicamente riferibile alla domanda di superiore inquadramento) e l’espresso richiamo agli atti normativi che hanno regolato nel corso degli anni la sorte dei dipendenti dei Consorzi (poi transitati alle dipendenze della Regione Sicilia) in tal modo contrapponendo una diversa ricostruzione interpretativa a quella fatta propria dai giudici di appello, senza evidenziare gli elementi indispensabili ai fini della dedotta violazione di legge. Dal che discende il rigetto del motivo di ricorso in esame ed anche delle censure mosse col quarto motivo, non essendovi spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2113 c.c. alla luce della interpretazione data dalla Corte di merito all’accordo conciliativo nel senso della rinuncia non a diritti futuri bensì a qualsiasi pretesa riferibile ai pregressi rapporti di lavoro.19. Il quinto motivo, concernente il mancato decorso dei termini prescrizionali, è assorbito dal rigetto degli altri motivi. 20. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 qua
Sentenza Cassazione n. 01681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris