CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 24646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24491-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 24491/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 220/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, l’associazione sportiva ASC Ginn.For.Ju., esponendo di aver lavorato “come istruttore sportivo in regime di rimborso forfettario” per detta associazione in tre diversi periodi e con contratti a termine presso un villaggio turistico negli anni 2012, 2013 e 2015 e di non aver percepito l’intero compenso pattuito quanto all’ultimo rapporto, per un credito preteso pari a euro 3.300,00; 2. la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attore, con vittoria di spese, disattendendo la tesi della convenuta secondo cui la stessa non aveva potuto versare gli importi richiesti “per l’esistenza dell’obbligo di versare la trattenuta del 30%” all’Erario; 3. la Corte, per quanto qui rileva, ha considerato, in primis, “con rilievo invero dirimente”, che “il compenso dell’interessato era stato pattuito al netto e quindi privo di oneri di sorta, sicché questi aveva diritto a ricevere ancora proprio 3.300,00 euro”; ha aggiunto che “non vi è prova che l’associazione abbia in assoluto versato una qualche somma come sostituto di imposta per lo Szekely”; la Corte ha, poi, ulteriormente argomentato sotto altri profili l’infondatezza dell’impugnazione dell’associazione, tra cui anche “il dato per cui i redditi dell’interessato, inferiori alla soglia di euro 7.500,00 nell’anno 2015 erano esenti da tassazione”; 4. avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato, che ha anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, DPR n. 600/1973 e 73 (già 81), comma 2, DPR n. 917/86, “per aver il giudice territoriale negato che l’Associazione – nel pagare i compensi al cittadino straniero non residente Szekely – fosse sostituto d’imposta e in quanto tale obbligata ad operare la trattenuta del 30% di legge”; con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza “nella parte in cui il giudice territoriale ha ritenuto allegato e provato –come non è – che i redditi dello Szekely siano stati nel 2015 inferiori alla soglia di euro 7.500,00 e, in quanto tali, esenti da tassazione e conseguentemente da ritenuta a norma dell’art. 69, comma 2, m) del DPR n. 917/86”; col terzo mezzo di impugnazione si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, m), DPR n. 917/86, “per aver il giudice territoriale ritenuto che la soglia di euro 7.500,00 estranea al reddito imponibile vada calcolata sul singolo pagamento o sui pagamenti effettuati dal singolo committente e non complessivamente nel periodo di imposta”; 2. il ricorso, in tutte le censure in cui è articolato, risulta inammissibile; come riportato nello storico della lite, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che l’associazione avesse versato una qualche somma come sostituto di imposta per lo Szekely unitamente alla considerazione che il compenso dell’interessato fosse stato pattuito al netto e, quindi, privo di oneri di sorta; tale complessiva ragione decisoria, di per sé sola sufficiente a sorreggere il decisum , non risulta adeguatamente ed efficacemente censurata dai tre motivi di ricorso articolati dalla soccombente, che riguardano piuttosto altre ragioni concorrenti che hanno indotto il convincimento della Corte territoriale; solo alla fine del ricorso, “per mero scrupolo difensivo”, si deduce: “irrilevante è poi che l’Associazione non abbia provato in giudizio di aver versato le ritenute all’Erario atteso che l’obbligo di operare la ritenuta del sostituto d’imposta è distinto e sussiste prima e indipendentemente dall’obbligo di riversare le somme trattenute, riguardando quest’ultimo i rapporti non tra sostituto e sostituito ma tra sostituto ed Erario”; lungi dall’opinare sulla pretesa “irrilevanza” di una delle ragioni decisorie poste a fondamento della motivazione, parte ricorrente avrebbe, invece, dovuto farne oggetto di specifica censura, ove l’avesse ritenuta erronea, indicando in quale vizio sarebbe incorsa la Corte territoriale e quali fossero i parametri normativi asseritamente violati; è, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001, Cass. n. 24540 del 2009); applicando siffatto principio al caso di specie consegue che, poiché una delle rationes decidendi posta a fondamento della motivazione impugnata non è stata oggetto di specifica e adeguata censura, anche laddove in ipotesi errata, è del tutto ultronea la verifica della fondatezza o meno dei motivi di ricorso che aggrediscono le concorrenti e distinte ragioni della decisione di rigetto del gravame; 3. conclusiva mente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par