CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO (.) .-1(-)4[ 2Y-2- La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data (26/05/2024 confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 23/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MEMET, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento, essendo la Corte d'Appello incorsa in un errore percettivo quanto alla sussistenza della prova del reato presupposto. COn memoria ritualmente trasmessa, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, anche attraverso alcuni richiami giurisprudenziali. Il ricorso è inammissibile. Deve invero escludersi la sussistenza del denunciato travisamento. La Corte d'Appello, in piena linea di continuità con le valutazioni del primo giudice, ha infatti ritenuto adeguatamente comprovato il furto del cellulare - poi rinvenuto nella disponibilità del ricorrente - sulla scorta della denuncia sporta dalla proprietaria dell'apparecchio, madre del dodicenne utilizzatore, il quale - prima di iniziare a giocare a calcio al campetto della scuola - lo aveva riposto all'interno della tasca chiusa con una cerniera di un giacchetto lasciato ai bordi del campo. Il difensore, estraendo una sola frase dalla complessiva deposizione della donna (secondo la quale il figlio si era recato da lei dicendo "mamma non lo trovo più"), ha ritenuto che tale affermazione escludesse la veridicità della denuncia. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi, per un verso, che la doglianza non presenta i necessari requisiti di autosufficienza, avendo il difensore l'onere di confutare la ricostruzione della Corte territoriale alla luce dell'intera deposizione della persona offesa (cfr. sul punto Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati»). Per altro verso, si tratta a ben vedere di una censura priva di effettivo rilievo, alla luce delle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale (pienamente apprezzabili in questa sede, alla luce del consolidato principio della reciproca integrazione delle pronunce di merito, in caso di "doppia conforme") e rimaste prive di qualsiasi confutazione da parte del ricorrente. Si allude a quanto osservato dal primo giudice in ordine al fatto che, anche a voler credere alla tesi del ritrovamento del cellulare nei pressi del campetto, si sarebbe comunque in presenza di un delitto di furto secondo costante giurisprudenza: "per cui è chiaro che se il [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse appropriato nelle modalità da lui indicate avrebbe comunque commesso una condotta configurabile come un furto, mentre se lo avesse ricevuto da terzi - come appare più verosimile al decidente - avrebbe comunque posto in essere la condotta di ricettazione in contestazione» (cfr. pag. 5 della sentenza del Tribunale di Marsala). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ri re Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1 1,[OSCURATO:PERSONA]