CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ()A-Y(2Th [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, in data 14 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di varia natura commessi tra l'aprile 2019 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che i reati di cui agli artt. 336, 337, 635 cod. pen. commessi il 05/04/2019 siano slegati da quelli relativi al traffico di stupefacenti, già uniti in continuazione tra loro, e siano del tutto occasionali, e che il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. commesso il 16/02/2021 non possa essere posto in continuazione con gli altri, per la non omogeneità e la distanza spazio-temporale; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione nell'avere il Tribunale negato la continuazione tra i delitti di traffico di stupefacenti e quelli di cui agli artt. 336, 337 e 635 cod. pen. commessi il 05/04/2019 all'interno del medesimo carcere in cui avveniva il traffico di droga, in quanto lo stesso collaboratore che ha svelato il traffico di stupefacenti ha collegato detti reati ai motivi di rancore insorti tra due opposte fazioni di detenuti che svolgevano tale traffico e il contestuale traffico di telefoni cellulari necessari per gestire l'attività di spaccio, e in quanto sussistono, in ogni caso, gli indici sintomatici della unicità di spazio e tempo, ed anche della medesima finalità; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto le sue argomentazioni confermano la valutazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui i reati indicati, del tutto eterogenei rispetto a quelli di traffico di stupefacenti con i quali si chiede il riconoscimento della continuazione, non sono stati preordinati originariamente, neppure nelle loro linee generali, bensì sono stati decisi in modo occasionale ed estemporaneo, solo a seguito di problemi sorti nello svolgimento dell'altra attività criminosa, senza che tali problemi potessero essere ipotizzati sin dall'inizio, così da poter programmare anche una reazione aggressiva contro il personale di sorveglianza del carcere, che voleva impedire lo scontro tra i gruppi di detenuti in contrasto tra loro; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le concrete modalità e le motivazioni dei delitti di cui agli artt. 336, 337 e 635 cod. pen. sono state logicamente ritenute dimostrative della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatiche, piuttosto, di una propensione dell'istante ad una grave devianza, che si è concretizzata in ìi * relazione ad un'occasione del tutto estemporanea (vedi Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere estensore tIl Per sidente [OSCURATO:PERSONA] enzo Si l,., i eu...