Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14413/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG Fabio [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il qualeha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Torino quale giudice del riesame cautelare, conordinanza in data 23 luglio 2025 in sede di giudizio di rinvio all’esito diannullamento della precedente ordinanza del medesimo tribunale, harigettato le richieste di riesame avanzate da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto del GIP presso il Tribunale di Torino che aveva disposto ilsequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza dellasomma di euro 154.342,00, in relazione al reato di cui all’art.5, comma1, D.Lgs. n.74/2000 in ragione dell’omessa presentazione da partedella società sportiva dilettantistica [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrenteera legale rappresentante, della dichiarazione Iva 2019, relativaall’anno di imposta 2018.2.

La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il precedenteprovvedimento del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenzadel periculum in mora, osservando che lo stesso era statosostanzialmente ricavato dalle modalità delle condotte illecite nonché, afronte di accertamento di natura induttiva, della omessa allegazione dielementi contabili idonei a contrastare tale accertamento, pertantoprincipi dettati sul punto dalla sentenza a S.U.

Ellade, non avevaindicato i profili oggettivi e soggettivi da cui desumere il pericolo didispersione degli elementi finanziari positivi dell’indagato, così dagiustificare l’anticipazione degli effetti ablatori della misura di sicurezza.3.

Il Tribunale del riesame ha premesso che la capacitàpatrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. risultava essersi praticamenteazzerata nel corso degli anni in quanto, dopo le rilevantissime perditedegli anni 2021 e 2022, la situazione risultava solo apparentementestabilizzata grazie alla rinuncia al rimborso dei crediti da parte dei socifinanziatori, mentre erano seguite ulteriori perdite di esercizio neglianni successivi, tanto che la società era stata sciolta a fare data dal 30aprile 2025 per perdita del capitale sociale.3.1.

Quanto alla posizione dell’indagato, da un lato evidenziava lascarsa consistenza delle disponibilità economiche del [OSCURATO:PERSONA], inragione dell’assoluta modestia dei suoi depositi bancari e dei saldi attividi conto corrente, rappresentando al contempo che lo stesso, in ragionedelle garanzie fideiussorie prestate agli istituti bancari per finanziamentierogati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., risultava esposto per importi digran lunga superiore agli elementi attivi del suo patrimonio, consistentiin modeste quote di proprietà di cespiti immobili e che, in coincidenzadell’esecuzione del provvedimento di sequestro, il [OSCURATO:PERSONA] si eraspogliato del veicolo di sua proprietà, cedendola alla moglie, così darendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio, sia in ragionedella insufficienza patrimoniale del prevenuto, sia in ragione di unaazione dismissiva di componenti patrimoniali di agevole amovibilità edispersione.4.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ladifesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico motivo diricorso con il quale assume l’inosservanza e l’erronea applicazione dellalegge penale, per la violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen.e 12 bis d.lgs.74/2000 in merito alla sussistenza del periculum in mora.Assume che l’ordinanza impugnata aveva disatteso i principi di dirittoentro i quali avrebbe dovuto muoversi, a seguito dell’annullamento delgiudizio rescindente, replicando una trama argomentativa chemodulava il giudizio sul periculum sulle modalità esecutive dellacondotta ascritta, ignorando i criteri direttivi segnalati dalla Corte diCassazione nel provvedimento rescindente.

Il giudice del rinvio si eralimitato a rappresentare la inconsistenza patrimoniale e finanziaria delricorrente, da sola non sufficiente, per giurisprudenza del giudice dilegittimità, a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio dellaconfisca e valorizzando un’asserita condotta distrattiva peraltro deltutto indimostrata, in quanto realizzata in epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA] era deltutto inconsapevole della adozione del provvedimento di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiaratoinammissibile.

Invero, ricordato il principio secondo cui: “Il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivoo probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguitodal giudice” (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, rv. 285608), nel caso inesame la difesa rapporta la presunta violazione di legge alla carenzamotivazionale che aveva colpito il precedente provvedimento diconferma del Tribunale del Riesame, datato 9/01/2025, rispettoall’obbligo di motivazione sul periculm in mora e che la Suprema Corteaveva censurato - ritenendo insufficiente detta motivazione - rispetto aisoli parametri asseritamente utilizzati della “gravità indiziaria” e allemodalità della condotta desunta dalla mancata allegazione di riscontricontabili rispetto alla prospettazione accusatoria.2.

Ciò non di meno, il Tribunale, ha fatto propri i principi delleSezioni Unite Ellade secondo cui il provvedimento di sequestropreventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato allaconfisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisamotivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioniche rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo dellaconfisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi percui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzatoo alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose lacui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscareato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene alnovero di quelli confiscabili “ex lege”: Sez.

Un. n. 36959 del24/06/2021, Ellade, rv. 281848).

Il giudice del rinvio dimostra in primoluogo di affrontare nel merito i suddetti parametri ritenuti rilevanti dalgiudice rescindente con argomentazioni non censurabili in questa sede,ricorrente che sfuggono al controllo di legittimità, logicamentericondotta dal giudicante ad una capienza patrimoniale soltanto“apparente” ai fini che qui competono, posto che in relazione alla formadi sequestro che ha colpito il [OSCURATO:PERSONA] (ossia per equivalente), ilpatrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso non sarebbe in grado diassicurare alcuna garanzia per i crediti dell’erario.

Oltre a ciò, ilTribunale, in ossequio al principio ex art. 627 c.p.p., mostra diintegrare la precedente motivazione con ulteriori parametri diriferimento e con il richiamo a condotte potenzialmente elusive dellapossibilità di riscossione del debito tributario all’esito del giudizio,valorizzando il trasferimento di un bene mobile registrato(autovettura), dal rilevante valore economico, nelle more delprocedimento di esecuzione del sequestro.3.

Il giudice del riesame invero, con motivazione che si sottrae alsindacato di legittimità, non si è limitato a dare conto della insufficienzadel patrimonio del ricorrente a soddisfare la confisca, per equivalente,dell’importo accertato come potenziale profitto del reato, ma hadelineato concreti elementi di fatto riferibili alla società debitrice([OSCURATO:SOCIETA]. ormai sciolta per azzeramento del capitale sociale) e allegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indicativi non solo di unagenerica incapienza patrimoniale, ma di un attuale e concreto pericolodi dispersione e di sottrazione dei cespiti patrimoniali positivi, sia inragione del modesto valore del patrimonio immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] chepotrebbe risultare integralmente consumato (nelle more del giudizio) afronte delle garanzie personali (fideiussioni) prestate a plurimi istituti dicredito per i finanziamenti concessi alla società sportiva, sia per lainconsistenza finanziaria (depositi e conti bancari di cui alcuni negativio soggetti a prelazione pignoratizia), sia per l’accertato atto didismissione dell’autovettura in pendenza di procedimento di esecuzione(peraltro in favore di un familiare).4.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nelsuo complesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle speseprocessuali, nonché al versamento di una somma in favore della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misuraindicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza dicolpa.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG Fabio [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il qualeha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Torino quale giudice del riesame cautelare, conordinanza in data 23 luglio 2025 in sede di giudizio di rinvio all’esito diannullamento della precedente ordinanza del medesimo tribunale, harigettato le richieste di riesame avanzate da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto del GIP presso il Tribunale di Torino che aveva disposto ilsequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza dellasomma di euro 154.342,00, in relazione al reato di cui all’art.5, comma1, D.Lgs. n.74/2000 in ragione dell’omessa presentazione da partedella società sportiva dilettantistica [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrenteera legale rappresentante, della dichiarazione Iva 2019, relativaall’anno di imposta 2018.2. La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il precedenteprovvedimento del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenzadel periculum in mora, osservando che lo stesso era statosostanzialmente ricavato dalle modalità delle condotte illecite nonché, afronte di accertamento di natura induttiva, della omessa allegazione dielementi contabili idonei a contrastare tale accertamento, pertantoprincipi dettati sul punto dalla sentenza a S.U. Ellade, non avevaindicato i profili oggettivi e soggettivi da cui desumere il pericolo didispersione degli elementi finanziari positivi dell’indagato, così dagiustificare l’anticipazione degli effetti ablatori della misura di sicurezza.3. Il Tribunale del riesame ha premesso che la capacitàpatrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. risultava essersi praticamenteazzerata nel corso degli anni in quanto, dopo le rilevantissime perditedegli anni 2021 e 2022, la situazione risultava solo apparentementestabilizzata grazie alla rinuncia al rimborso dei crediti da parte dei socifinanziatori, mentre erano seguite ulteriori perdite di esercizio neglianni successivi, tanto che la società era stata sciolta a fare data dal 30aprile 2025 per perdita del capitale sociale.3.1. Quanto alla posizione dell’indagato, da un lato evidenziava lascarsa consistenza delle disponibilità economiche del [OSCURATO:PERSONA], inragione dell’assoluta modestia dei suoi depositi bancari e dei saldi attividi conto corrente, rappresentando al contempo che lo stesso, in ragionedelle garanzie fideiussorie prestate agli istituti bancari per finanziamentierogati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., risultava esposto per importi digran lunga superiore agli elementi attivi del suo patrimonio, consistentiin modeste quote di proprietà di cespiti immobili e che, in coincidenzadell’esecuzione del provvedimento di sequestro, il [OSCURATO:PERSONA] si eraspogliato del veicolo di sua proprietà, cedendola alla moglie, così darendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio, sia in ragionedella insufficienza patrimoniale del prevenuto, sia in ragione di unaazione dismissiva di componenti patrimoniali di agevole amovibilità edispersione.4. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ladifesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico motivo diricorso con il quale assume l’inosservanza e l’erronea applicazione dellalegge penale, per la violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen.e 12 bis d.lgs.74/2000 in merito alla sussistenza del periculum in mora.Assume che l’ordinanza impugnata aveva disatteso i principi di dirittoentro i quali avrebbe dovuto muoversi, a seguito dell’annullamento delgiudizio rescindente, replicando una trama argomentativa chemodulava il giudizio sul periculum sulle modalità esecutive dellacondotta ascritta, ignorando i criteri direttivi segnalati dalla Corte diCassazione nel provvedimento rescindente. Il giudice del rinvio si eralimitato a rappresentare la inconsistenza patrimoniale e finanziaria delricorrente, da sola non sufficiente, per giurisprudenza del giudice dilegittimità, a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio dellaconfisca e valorizzando un’asserita condotta distrattiva peraltro deltutto indimostrata, in quanto realizzata in epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA] era deltutto inconsapevole della adozione del provvedimento di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiaratoinammissibile. Invero, ricordato il principio secondo cui: “Il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivoo probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguitodal giudice” (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, rv. 285608), nel caso inesame la difesa rapporta la presunta violazione di legge alla carenzamotivazionale che aveva colpito il precedente provvedimento diconferma del Tribunale del Riesame, datato 9/01/2025, rispettoall’obbligo di motivazione sul periculm in mora e che la Suprema Corteaveva censurato - ritenendo insufficiente detta motivazione - rispetto aisoli parametri asseritamente utilizzati della “gravità indiziaria” e allemodalità della condotta desunta dalla mancata allegazione di riscontricontabili rispetto alla prospettazione accusatoria.2. Ciò non di meno, il Tribunale, ha fatto propri i principi delleSezioni Unite Ellade secondo cui il provvedimento di sequestropreventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato allaconfisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisamotivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioniche rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo dellaconfisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi percui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzatoo alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose lacui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscareato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene alnovero di quelli confiscabili “ex lege”: Sez. Un. n. 36959 del24/06/2021, Ellade, rv. 281848). Il giudice del rinvio dimostra in primoluogo di affrontare nel merito i suddetti parametri ritenuti rilevanti dalgiudice rescindente con argomentazioni non censurabili in questa sede,ricorrente che sfuggono al controllo di legittimità, logicamentericondotta dal giudicante ad una capienza patrimoniale soltanto“apparente” ai fini che qui competono, posto che in relazione alla formadi sequestro che ha colpito il [OSCURATO:PERSONA] (ossia per equivalente), ilpatrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso non sarebbe in grado diassicurare alcuna garanzia per i crediti dell’erario. Oltre a ciò, ilTribunale, in ossequio al principio ex art. 627 c.p.p., mostra diintegrare la precedente motivazione con ulteriori parametri diriferimento e con il richiamo a condotte potenzialmente elusive dellapossibilità di riscossione del debito tributario all’esito del giudizio,valorizzando il trasferimento di un bene mobile registrato(autovettura), dal rilevante valore economico, nelle more delprocedimento di esecuzione del sequestro.3. Il giudice del riesame invero, con motivazione che si sottrae alsindacato di legittimità, non si è limitato a dare conto della insufficienzadel patrimonio del ricorrente a soddisfare la confisca, per equivalente,dell’importo accertato come potenziale profitto del reato, ma hadelineato concreti elementi di fatto riferibili alla società debitrice([OSCURATO:SOCIETA]. ormai sciolta per azzeramento del capitale sociale) e allegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indicativi non solo di unagenerica incapienza patrimoniale, ma di un attuale e concreto pericolodi dispersione e di sottrazione dei cespiti patrimoniali positivi, sia inragione del modesto valore del patrimonio immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] chepotrebbe risultare integralmente consumato (nelle more del giudizio) afronte delle garanzie personali (fideiussioni) prestate a plurimi istituti dicredito per i finanziamenti concessi alla società sportiva, sia per lainconsistenza finanziaria (depositi e conti bancari di cui alcuni negativio soggetti a prelazione pignoratizia), sia per l’accertato atto didismissione dell’autovettura in pendenza di procedimento di esecuzione(peraltro in favore di un familiare).4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nelsuo complesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle speseprocessuali, nonché al versamento di una somma in favore della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misuraindicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza dicolpa. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris