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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 29379/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/1961,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Ancona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], checonclude per l'inammissibilità del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], i quali,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha revocato la misuradegli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in servizio pressol’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 110,56 e 317 cod. pen. (capo 1) per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], anch’eglipubblico ufficiale in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diPesaro, agito per costringere l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti esecutanti abloccare o rallentare la procedura di sfratto riguardante l’immobile occupato daLuigia [OSCURATO:PERSONA] nei modi descritti nella imputazione provvisoria.2.

Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza.Nei due motivi di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penalerelativamente alla nozione di condotta costrittiva ex art. 317 cod. pen., osservandoche, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, questa ben potrebbeconsistere in un non facere desumibile, nel caso in esame, come condottaconcussiva dolosamente agevolatrice di utilità in favore del terzo dal verbale diulteriore rinvio della procedura esecutiva del marzo 2026.3.

Nella memoria difensiva presentata dal difensore dell’imputato si contestache sussistano gli elementi costitutivi dei reati per i quali si procede e si chiede lareiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso in esame non si confronta con le argomentazioni sviluppate nelprovvedimento impugnato.Come già nella imputazione provvisoria, nella argomentazione a sostegnodella ipotesi accusatoria, le condotte contestate sono configurate come se fosseroindirizzate a pretendere un comportamento omissivo del difensore del creditoreesecutante, ma non si precisa in cosa sarebbero consistite e come siconnetterebbero alle iniziative spettanti alla parte nella procedura esecutiva disfratto.2.

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha puntualmente osservato che nonè stato chiarito in che cosa avrebbe dovuto consistere la condotta dell’avvocatoprovvisorie, se si considera che, al più, questi avrebbe potuto non ulteriormentesollecitarne lo svolgimento della procedura esecutiva, mentre ben potevano gliindagati rallentare essi la procedura.Ha aggiunto che manca la prova di un preventivo accordo fra i due indagati.Ha ritenuto che : a) la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non mirava a fare desisterel’avvocato del creditore dal sollecitare la procedura esecutiva ma a evitare chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentasse un esposto per la redazione di un falso verbale il19/12/2025 e per costringerlo a sostituire il verbale del 19 dicembre 2025 conaltro verbale, al fine non tanto di favorire l’esecutata, ma di sanare le falsitàideologiche (data erronea e mancanza della richiesta di parte in relazioneall’accesso all’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA]), contestate al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 2) delleimputazioni provvisorie, contenute in quel verbale; b) non emergono dati persupporre che fosse volta a aiutare la [OSCURATO:PERSONA] o a aiutare [OSCURATO:PERSONA] a aiutare la DiGregorio.

In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] intendeva impedire al [OSCURATO:PERSONA] di sporgere unadenuncia a carico del [OSCURATO:PERSONA], paventandogli che avrebbe commesso a sua volta unreato di violazione di domicilio.Sulla base di questa argomentazione esente da manifeste illogicità,correttamente il Tribunale di Ancona ha revocato la misura cautelare perché ilTribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misuracautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non puòformulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi,risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblicoministero (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602).Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/1961,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Ancona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], checonclude per l'inammissibilità del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], i quali,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha revocato la misuradegli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale in servizio pressol’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 110,56 e 317 cod. pen. (capo 1) per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], anch’eglipubblico ufficiale in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diPesaro, agito per costringere l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti esecutanti abloccare o rallentare la procedura di sfratto riguardante l’immobile occupato daLuigia [OSCURATO:PERSONA] nei modi descritti nella imputazione provvisoria.2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza.Nei due motivi di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penalerelativamente alla nozione di condotta costrittiva ex art. 317 cod. pen., osservandoche, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, questa ben potrebbeconsistere in un non facere desumibile, nel caso in esame, come condottaconcussiva dolosamente agevolatrice di utilità in favore del terzo dal verbale diulteriore rinvio della procedura esecutiva del marzo 2026.3. Nella memoria difensiva presentata dal difensore dell’imputato si contestache sussistano gli elementi costitutivi dei reati per i quali si procede e si chiede lareiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in esame non si confronta con le argomentazioni sviluppate nelprovvedimento impugnato.Come già nella imputazione provvisoria, nella argomentazione a sostegnodella ipotesi accusatoria, le condotte contestate sono configurate come se fosseroindirizzate a pretendere un comportamento omissivo del difensore del creditoreesecutante, ma non si precisa in cosa sarebbero consistite e come siconnetterebbero alle iniziative spettanti alla parte nella procedura esecutiva disfratto.2. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha puntualmente osservato che nonè stato chiarito in che cosa avrebbe dovuto consistere la condotta dell’avvocatoprovvisorie, se si considera che, al più, questi avrebbe potuto non ulteriormentesollecitarne lo svolgimento della procedura esecutiva, mentre ben potevano gliindagati rallentare essi la procedura.Ha aggiunto che manca la prova di un preventivo accordo fra i due indagati.Ha ritenuto che : a) la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non mirava a fare desisterel’avvocato del creditore dal sollecitare la procedura esecutiva ma a evitare chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentasse un esposto per la redazione di un falso verbale il19/12/2025 e per costringerlo a sostituire il verbale del 19 dicembre 2025 conaltro verbale, al fine non tanto di favorire l’esecutata, ma di sanare le falsitàideologiche (data erronea e mancanza della richiesta di parte in relazioneall’accesso all’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA]), contestate al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 2) delleimputazioni provvisorie, contenute in quel verbale; b) non emergono dati persupporre che fosse volta a aiutare la [OSCURATO:PERSONA] o a aiutare [OSCURATO:PERSONA] a aiutare la DiGregorio. In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] intendeva impedire al [OSCURATO:PERSONA] di sporgere unadenuncia a carico del [OSCURATO:PERSONA], paventandogli che avrebbe commesso a sua volta unreato di violazione di domicilio.Sulla base di questa argomentazione esente da manifeste illogicità,correttamente il Tribunale di Ancona ha revocato la misura cautelare perché ilTribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misuracautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non puòformulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi,risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblicoministero (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602).Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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