CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 18590/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con l’ordinanza in epigrafe n. 26 del 14gennaio 2026, depositata il 15 gennaio 2026 (n. 774/2025 SIUS) ha accolto in parte ilreclamo sulla liberazione anticipata proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] e, per ilresto, lo ha respinto, confermando il diniego disposto dal Magistrato di sorveglianza diPotenza con provvedimento del 14 ottobre 2025, relativamente ai seguenti periodi:- semestre 9/1/2018-9/7/2018, nell’ambito del quale ha rilevato una grave violazionedisciplinare, essendo stato il detenuto rapportato in data 28/6/2018 per inosservanza degliordini sanzionata disciplinarmente con l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per ladurata di giorni cinque;- semestre 9/7/2021-21/12/2022, relativo a periodo in cui il condannato era in regime dicustodia cautelare agli arresti domiciliari, durante il quale ha rilevato plurime violazioniavvenute nelle date del 23/10/2021 (quando all’interno dell’abitazione veniva trovata la figliadella convivente non autorizzata ad accedervi), 28/03/2022, 13/06/2022 e 10/07/2022(quando il condannato non veniva rinvenuto dagli operanti presso il domicilio).Ad avviso del Tribunale nei periodi in questione il detenuto ha reiteratamente posto inessere condotte superficiali e indicative dell’interruzione dell’adesione al trattamento, ritenutesintomatiche della interruzione della recezione da parte sua delle proposte rieducative erisocializzanti e proiettano inevitabilmente i propri effetti anche sulla valutazione relativa allaconcessione del beneficio.2. Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe, nella parte in cui ha respinto il reclamo,propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, affidatoa sei motivi di ricorso, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazioneex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al diniego relativo al primo semestre nonché travisamento del fatto oggetto dellasanzione disciplinare annullata a seguito del reclamo del 4/12/2018. L’ordinanza impugnatanon procede ad alcuna analisi globale della condotta dl ricorrente nel semestre in esame nébilancia l’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con eventuali elementi favorevoli emergenti dagli atti. A talfine si deduce come siano state annullate due infrazioni disciplinari con ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Catanzaro n. 2018/1920 (in all. 1): quella di cui al n. 15 e al n.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento allaliberazione anticipata nel secondo periodo del 9/07/2021-21/12/2022 per uso di automatismisulle violazioni delle prescrizioni. La decisione impugnata trascura che, anche nel periodo inarresti domiciliari, il giudizio ex art. 54 ord. pen. deve riguardare, senza alcun automatismo,la complessiva adesione del condannato al trattamento non potendosi ridurre a meroconteggio quantitativo di violazioni.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di lege per erronea selezione dei criterilegali di valutazione all’opera rieducativa ed omessa valutazione degli elementi favorevoli. IlTribunale ha omesso di attribuire qualsiasi peso nella valutazione della partecipazioneall’opera rieducativa, alla documentazione attestante la convivenza stabile del ricorrente conla persona rinvenuta nell’abitazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA], figlia della convivente),alle condizioni di grave disabilità della figlia e alle connesse esigenze assistenziali.2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione apparente su punti decisivi.L’ordinanza impugnata si limita a menzionare l’intervenuta assoluzione per evasione inrelazione all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza spiegare in alcun modo il perché, nonostante taleesito, il medesimo fatto venga comunque ritenuto indicativo di una insufficientepartecipazione all’opera rieducativa; richiama solo in via generica la documentazioneprodotta dalla difesa in ordine alla convivenza con la persona trovata in casa e allecondizioni della figlia.2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione per contraddittorietà dellamotivazione per la valutazione dei semestri del 2018. Il Tribunale ha riconosciuto laliberazione anticipata pur nel contesto degli stessi fatti disciplinari richiamati ai motivi cheprecedono per altri semestri, sicché manca qualsiasi spiegazione idonea a rendere il diversopeso attribuito allo stesso fatto rispetto a due periodi contigui, dando luogo a un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili.2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione per la valutazione complessivadelle violazioni agli arresti domiciliari. Il Tribunale ha adottato un’impostazione priva disviluppo integrativo e di una concreta graduazione degli indici negativi e positivi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 30marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loroconnessi o del tutto sovrapponibili – è inammissibile perché deduce censure aspecifiche,reiterative e rivalutative.1. Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, formaoggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannatoall’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e ilreinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficiopremiale.La partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre chedall’art. 54 ord. pen., dall’art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condottaesteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la solaadesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013,dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743-01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355-01).Deve, altresì, specificarsi che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, ilprincipio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato – nonavente carattere assoluto – non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente anche sul giudizio concernente i semestri contigui, con precipuo riferimento aquelli antecedenti, pur immuni da rilievi disciplinari (Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, DiBella, non mass.; Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859-01; Sez. 1, n. 3358 del13/01/2015, Serra, Rv. 262072-01), sempre che si tratti di una violazione particolarmentegrave e sintomatica che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espressorifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025, Giglio, non mass.;Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi,Rv. 207705), tale da autorizzare la conclusione – congruamente argomentata – circa lamancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, anche con riferimento alperiodo antecedente, rispetto a quello nel quale la condotta si sia verificata; violazione,altresì, che deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempointeressati (Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, cit.; Sez. 1, n. 36902 del 16/9/2025, Terranova,non mass. in motiv. § 3; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120-01; Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01, secondo cui: «In temadi liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestriantecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto»; Sez.1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01).Inoltre, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera risocializzante, leeventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione benpossono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinaria condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quellopsicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condottarestia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudiziocomplessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito allacondotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivogliainfrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità daldetenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01).È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda ad una completavalutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l’incidenza negativasulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025,Giglio, non mass.; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01). Ed «ai fini delrigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto delcontenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta alcondannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguatamotivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commessenon rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale,indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf. Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmass. in motiv. § 3).2. Tanto premesso e ribadito, nella specie il Tribunale di sorveglianza si è conformatoai principi ermeneutici suindicati, espressamente richiamandoli e rettamente declinandoli,resiste a tutte le odierne censure, le quali si rivelano reiterative, aspecifiche, genericheovvero meramente contestative o rivalutative.Gli argomenti posti alla base dell’impugnato provvedimento in parte qua di rigetto,facendo perno sulla complessiva stigmatizzazione di reiterate condotte superficiali poste inessere dal ricorrente e ritenute indicative dell’interruzione dell’adesione al trattamentorieducativo, sono coerenti con il requisito richiesto dall’art. 54 ord. pen.. che esige unaponderazione completa, equilibrata e logica dell’attività svolta dal detenuto nel corso dellapermanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesidel personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera dirisocializzazione (cfr. Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01; Sez. 1, n. 758 del22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396-01).La conclusione cui sono giunti i Giudici specializzati, ad onta dei rilievi difensivi, non èmanifestamente illogica né apparente laddove affermano che, a fronte delle irregolaritàriscontrate – valutate nella loro concretezza per l’aspetto fattuale e per quello psicologicodegli addebiti (nella specie, l’infrazione disciplinare quanto al semestre decorso dal9/01/2019 al 9/07/2018; le reiterate violazioni commesse nelle date 23/10/2021, 28/03/2022,13/06/2022 e 10/07/2022, quanto al semestre successivo) – ciò che rileva è l’assenza dielementi di condotta di fattiva e positiva adesione ad un percorso trattamentale, ovvero di unprocesso di progressiva maturazione ed evoluzione della personalità del condannato.L’ordinanza impugnata, senza incorrere nei denunciati automatismi o nelle asseritecontraddizioni rispetto ai periodi per i quali, di contro, ha concesso la liberazione anticipata,ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le ravvisate reiterate infrazioni,limitatamente ai periodi in contestazione, hanno assunto rilevanza sotto il profilodell’attitudine a far emergere una mancanza di volontà di partecipazione al processorieducativo nei periodi considerati (e limitatamente ad essi).2.1. Quanto alle singole doglianze, con riferimento al semestre 9/1/2018-9/7/2018,nell’ambito del quale il Tribunale ha rilevato una grave violazione disciplinare, essendo statoil detenuto rapportato in data 28/6/2018 per inosservanza degli ordini sanzionatadisciplinarmente con l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di giornicinque, generica, reiterativa e manifestamente infondata si rivela la deduzione difensiva chededuce un asserito travisamento del fatto.In disparte l’errore - del tutto ininfluente - commesso nell’individuazione del Magistratodi sorveglianza [da individuarsi in quello di Catanzaro anziché in quello di Taranto], ilTribunale ha puntualmente spiegato, in risposta ad identica doglianza difensiva, che, adifferenza di quanto sostenuto nel reclamo, l’ordinanza n. 2018/1920 del Magistrato disorveglianza [di Catanzaro, NdE] emessa il 4/12/2018 non ha affatto riguardo alla suddettavicenda disciplinare, ma ha ad oggetto «soltanto il provvedimento disciplinare emessoall’esito delle infrazioni di atteggiamento offensivo commesse nei confronti degli operatori,fatti previsti dalla legge come reato, contestati in data 4/09/2018»; è solo con riferimento atali incolpazioni – ha soggiunto l’ordinanza impugnata – che il Magistrato di sorveglianza «haannullato la sanzione disciplinare comminata al ricorrente», pari a giorni 15, relativa adepisodio commesso in data 4/09/2018 (e, dunque, successivamente al semestre inconsiderazione).Il ricorrente, nel lamentare aspecificamente un preteso travisamento del fatto, non siconfronta con tale motivazione che trova puntuale riscontro nello stesso provvedimentoallegato al ricorso, da cui emerge come episodio – la cui sanzione è stata annullata – èdiverso da quello del 28/06/2018, perché riguarda fatti commessi successivamente (il4/09/2018) ricadenti peraltro su altro semestre.2.2. Con riferimento al semestre 9/07/2021-21/12/2022, quanto all’accertata violazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], del tutto reiterativa ed aspecifica è la doglianza che lamenta la mancatadisamina della documentazione difensiva relativa alla persona rinvenuta all’internodell’abitazione ove il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari, avendo sul punto il Tribunalemotivatamente disatteso l’identica eccezione difensiva facendo puntuale riferimento – deltutto obliterato dal ricorrente, che sul punto non istituisce alcun confronto – all’annotazione dip.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla circostanza che la persona in questione non risulta inserita nellostato di famiglia storico e risulta per tabulas residente altrove.2.3. Aspecifica è, poi, la censura relativa ad asseriti deficit motivazionali in relazioneall’intervenuta assoluzione dal reato di evasione rispetto all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quartomotivo di ricorso) poiché il Tribunale sul punto ha esaustivamente individuato le ragioni deldiniego della liberazione anticipata, spiegando che sono basate non già su tale episodio,conclusosi in effetti con esito assolutorio, bensì sulla suddetta violazione del 23/10/2021.2.4. Le ulteriori censure mosse con l’odierno ricorso, complessivamente valutate,oltreché meramente contestative, si risolvono nel sollecitare una diversa e alternativa letturache non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601-01), a fronte di un apparato motivazionale del tutto congruo, esaustivo e nonmanifestamente illogico.3. In conclusione, il ricorso è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nonché –per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto deimotivi dedotti, è equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]