Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17588/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 31983/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati giusta delega in atti dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], Jacchia, Franchini e Forlani in Roma, via

V. Bellini n. 24; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso /1 // l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 822/ /20 depositata in data 25/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - i ricorrenti, rispettivamente centro trasmissione dati (in prosieguo CTD) e bookmaker ai fini dell'imposta unica sulle scommesse con riguardo a operazioni svoltesi negli anni 2021 e 2013, impugnavano l'avviso di accertamento notificato loro dall'[OSCURATO:PERSONA]; la CTR dichiarava inammissibile il ricorso del bookmaker Stanleybet e rigettava le doglianze dei sigg.

Quetti, quali CTD; - tal pronuncia era impugnata dai contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la statuizione di primo grado; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a cinque motivi che illustrano con memoria; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione in Pubblica udienza formulata in memoria dai contribuenti: in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757).

Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio; il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che pongono svariate censure in diritto, sono tutti inammissibili; infatti, le questioni poste sono state tutte risolte nel senso della infondatezza dalla ormai torrenziale giurisprudenza di questa Corte sul punto (per tutte, vedasi tra moltissime, vedasi Cass. ord.8757/2021, e ivi ampi richiami ad altre pronunce di questa Corte anche con riferimento alle ragioni per le quali non va disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione) alla quale si rimanda anche per le ragioni che consentono qui di ritenere insussistenti le ragioni posta a fondamento dell'istanza di remissione delle questioni poste alla Corti di Giustizia dell'Unione; nel concreto invero per quanto innanzi evidenziato e di seguito diffusamente esplicitato, la Corte unionale è già intervenuta in merito (Corte giust.

UE, sentenza 26 febbraio 2020, in causa C- 788/18); il secondo motivo è parimenti inammissibile, dal momento che l'avvenuta articolata difesa sul punto dei contribuenti nei gradi precedenti consente di ritenere adeguatamente motivato l'avviso di accertamento in parola, dal momento che costoro vi hanno opposto articolate e approfondite eccezioni in fatto e in diritto; in ultimo il terzo motivo di ricorso, relativo alle sanzioni, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 c. 1 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto non applicabile l'esimente in oggetto alla sanzione irrogata; anche questo motivo è inammissibile; secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria «è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e Va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.

Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti.

Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la diffice)Ità d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà d confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza (5JIMA. di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenza (i contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)2. ( contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082 del 09/12/2019).

Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire 'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66,

I. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsablità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 gestione delle scommesse pur se privo di concessione.

La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della

I. n. 220 del 2C10, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.).

In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza cella soggettività passiva.

Ne consegue che l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'a-t. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi di anni d'imposta (il 2012 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 e il 2013) posteriori al 2010 (tra le molte, in tema vedasi Cass.2050/2022); - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (come questa Corte ha chiarito nella nota pronuncia Cass. sent.

SS.

UU n. 7155/2017); le spese sono regolate dalla soccombenza; l f i i -t7 I ' , -,--, ," k, p.q.m. il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così decisp in Roma, l'8 marzo 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31983/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati giusta delega in atti dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], Jacchia, Franchini e Forlani in Roma, via V. Bellini n. 24; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso /1 // l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 822/ /20 depositata in data 25/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - i ricorrenti, rispettivamente centro trasmissione dati (in prosieguo CTD) e bookmaker ai fini dell'imposta unica sulle scommesse con riguardo a operazioni svoltesi negli anni 2021 e 2013, impugnavano l'avviso di accertamento notificato loro dall'[OSCURATO:PERSONA]; la CTR dichiarava inammissibile il ricorso del bookmaker Stanleybet e rigettava le doglianze dei sigg. Quetti, quali CTD; - tal pronuncia era impugnata dai contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la statuizione di primo grado; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a cinque motivi che illustrano con memoria; l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione in Pubblica udienza formulata in memoria dai contribuenti: in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà in appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio; il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che pongono svariate censure in diritto, sono tutti inammissibili; infatti, le questioni poste sono state tutte risolte nel senso della infondatezza dalla ormai torrenziale giurisprudenza di questa Corte sul punto (per tutte, vedasi tra moltissime, vedasi Cass. ord.8757/2021, e ivi ampi richiami ad altre pronunce di questa Corte anche con riferimento alle ragioni per le quali non va disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione) alla quale si rimanda anche per le ragioni che consentono qui di ritenere insussistenti le ragioni posta a fondamento dell'istanza di remissione delle questioni poste alla Corti di Giustizia dell'Unione; nel concreto invero per quanto innanzi evidenziato e di seguito diffusamente esplicitato, la Corte unionale è già intervenuta in merito (Corte giust. UE, sentenza 26 febbraio 2020, in causa C- 788/18); il secondo motivo è parimenti inammissibile, dal momento che l'avvenuta articolata difesa sul punto dei contribuenti nei gradi precedenti consente di ritenere adeguatamente motivato l'avviso di accertamento in parola, dal momento che costoro vi hanno opposto articolate e approfondite eccezioni in fatto e in diritto; in ultimo il terzo motivo di ricorso, relativo alle sanzioni, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 c. 1 del d. Lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto non applicabile l'esimente in oggetto alla sanzione irrogata; anche questo motivo è inammissibile; secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria «è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e Va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la diffice)Ità d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà d confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza (5JIMA. di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenza (i contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)2. ( contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082 del 09/12/2019). Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire 'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsablità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220 del 2C10, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza cella soggettività passiva. Ne consegue che l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'a-t. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi di anni d'imposta (il 2012 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 e il 2013) posteriori al 2010 (tra le molte, in tema vedasi Cass.2050/2022); - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (come questa Corte ha chiarito nella nota pronuncia Cass. sent. SS. UU n. 7155/2017); le spese sono regolate dalla soccombenza; l f i i -t7 I ' , -,--, ," k, p.q.m. il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così decisp in Roma, l'8 marzo 2022. I
Sentenza Cassazione n. 17588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris