CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 31942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE [OSCURATO:PERSONA] APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militareL'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 03/12/2025, la Corte militare diappello ha confermato la decisione resa il 26 febbraio 2025, con cui il Tribunalemilitare di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, allapena di due anni di reclusione militare per il reato di peculato militare aggravato(artt. 215 e 47, n. 2, cod. pen. mil. pace), perché, nella qualità di Brigadierecapo dei [OSCURATO:PERSONA], effettivo al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] diAlcamo, incaricato di funzioni amministrative ed in particolare di capo depositocarburanti e di consegnatario delle schede magnetiche per prelievo carburantedell'[OSCURATO:PERSONA], avendone la disponibilità, se ne appropriava perun importo complessivo di euro 8.137,637; fatti commessi nel 2015, 2016 e nelprimo e secondo quadrimestre del 2017, in Alcamo.I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto provata laresponsabilità dell’imputato sulla base di un quadro probatorio convergente. Èstato, in particolare, accertato che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti capo depositocarburanti del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo, aveva ladisponibilità delle schede magnetiche per il prelievo del carburante, custodite inun cassetto chiuso a chiave del proprio ufficio. La consistenza dell’ammanco èemersa dagli accertamenti contabili svolti dalla Commissione di inchiesta delComando [OSCURATO:PERSONA], presieduta dal Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA], la quale,esaminata la contabilità della [OSCURATO:PERSONA] e delle Stazioni dipendenti, ha rilevatola mancanza di n. 104 cedole magnetiche di benzina, n. 119 cedole magnetichedi gasolio e n. 8 cedole cartacee di benzina, per un pregiudizio complessivo indanno dell’[OSCURATO:PERSONA] militare pari a euro 8.137,637.La Corte d’appello ha valorizzato, in modo unitario, tale accertamento, lafalsificazione di alcuni verbali di verifica quadrimestrale, il contenuto delleintercettazioni telefoniche e le dichiarazioni testimoniali, in particolare quelle resedal Lgt. [OSCURATO:PERSONA], reputando tali elementi idonei a dimostrare non solol’esistenza degli ammanchi e delle alterazioni documentali funzionali al lorooccultamento, ma anche la diretta riferibilità della condotta appropriativaall’imputato.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entroi limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo articolato motivo lamenta mancanza e contraddittorietàdella motivazione su circostanze di fondamentale importanza.Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che i giudici di merito abbianoaffermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al presunto ammanco dellecedole carburante senza sorreggere tale convincimento con prove certe eunivoche. I giudici militari di appello, inoltre, si sono limitati a recepireintegralmente le argomentazioni del Tribunale militare di Napoli, omettendo diconfrontarsi con i rilievi difensivi articolati nell’atto di appello.In particolare, la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazionein ordine alla deduzione difensiva secondo cui l’odierno ricorrente, per almenoquarantacinque giorni l’anno, era assente dal servizio di gestione delle cedolecarburante, affidato in tali periodi ad altri militari della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo. Neconsegue che, durante tali intervalli temporali, l’utilizzo indebito delle schedecarburante avrebbe potuto essere posto in essere da altri soggetti. Il mancatoaccertamento di tale decisiva circostanza determina una lacuna motivazionaleidonea a compromettere l’intero impianto argomentativo della decisione.Lamenta ulteriormente il ricorrente che non risponde al vero l’affermazione,recepita dalla sentenza impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l’unicodetentore delle chiavi del cassetto nel quale erano custodite le cedole e le cartemagnetiche utilizzate dai militari per il rifornimento delle autovetture di servizio.Non può, pertanto, essere esclusa la possibilità che, nei periodi in cui il ricorrentefruiva delle ferie, si siano verificati l’indebita sottrazione ovvero l’utilizzo nonistituzionale delle suddette cedole o carte magnetiche da parte di altri soggetti.Inoltre, la Corte militare d’appello ha del tutto omesso di valutare ilrigoroso sistema di controlli amministrativi interni predisposto per la gestione deicarburanti, incorrendo, anche sotto tale profilo, in una motivazione del tuttocarente. In particolare, le schede carburante venivano periodicamenteconsegnate a [OSCURATO:PERSONA] e, con cadenza mensile, l’imputato trasmetteva alcomandante il riepilogo dei consumi. Il comandante procedeva alla verifica deidati e restituiva i rendiconti senza formulare alcun rilievo, attestando così lacorrispondenza tra le cedole e le carte magnetiche in uso al comando e i consumidi carburante relativi ai mezzi di servizio. Un controllo analogo, e ancor piùrigoroso, veniva poi effettuato dagli uffici del [OSCURATO:PERSONA], i quali, prima diconsegnare un nuovo pacchetto di cedole o carte magnetiche, procedevano allaverifica incrociata tra i moduli di consumo del carburante e il numero delleschede utilizzate dai militari. Si tratta di un sistema di verifiche incompatibile conl’ipotesi accusatoria di peculato militare contestata all’appellante. Del resto,anche i testi Palazzolo e Agnello, gestori del distributore presso il quale venivanoeffettuati i rifornimenti delle autovetture di servizio, hanno costantemente riferitodella correttezza dell’imputato, il quale curava con rigore e precisione larendicontazione dei consumi coperti mediante l’utilizzo della carta carburante.Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione degli elementidi prova e l’ingiustificata esclusione dell’ipotesi della buona fede. In particolare,tanto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali quanto dalledichiarazioni rese ai colleghi di servizio più vicini emergerebbe che Capobiancoaveva giustificato i presunti ammanchi richiamando errori di calcolo nelleverifiche dei consumi delle stazioni dei [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza, nonchédiscrasie derivanti dalle variazioni del prezzo del gasolio e della benzina, daldiverso taglio delle schede carburante o, comunque, da meri errori gestionali,tutti commessi in assoluta buona fede. I giudici di primo grado, pertanto, nonavrebbero fatto buon governo del contenuto delle conversazioni intercettate,poiché, invece di valorizzarle quali elementi idonei a corroborare la tesi difensivadella buona fede del militare, le hanno utilizzate come prova della responsabilitàdell’odierno ricorrente.La motivazione della sentenza impugnata presenta, inoltre, un’evidentecontraddizione con riguardo a quanto riferito dal tenente colonnello EmanueleArecco, presidente della Commissione di inchiesta. Questi, infatti, in sede diesame dibattimentale, ha da un lato attestato la regolarità contabile e formaledei registri di movimentazione delle cedole, e dall’altro ha rilevato la mancanzadi schede magnetiche per il rifornimento di gasolio. Si tratta di un’affermazioneintrinsecamente contraddittoria, poiché non può ritenersi accertato un ammancodi schede carburante allorché tutti gli atti di gestione, di contabilizzazione e diverifica delle distinte carburante risultino regolari sotto il profilo contabile eformale. Anche sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza impugnata si rivelacontraddittoria e priva di un adeguato supporto logico-argomentativo.Si censura, inoltre, l’erronea valutazione del ruolo rivestito da Capobiancoin relazione al reato contestato.La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto sussistente in capo all’imputatola qualifica richiesta dall’art. 215 cod. pen. mil. pace ai fini della configurabilitàdel reato ascrittogli. I giudici di merito hanno affermato con certezza chel’odierno ricorrente, nella qualità di capo deposito carburanti, avesse il possessoesclusivo delle schede magnetiche; nel corso del giudizio, tuttavia, l’imputato hadichiarato che anche altri militari disponevano della chiave del cassetto nel qualetali schede erano custodite.Ne deriva che l’assunto posto a fondamento della decisione, in ordine alladisponibilità esclusiva delle schede da parte di [OSCURATO:PERSONA], risulta privo diadeguato supporto motivazionale.2.2. Con il secondo motivo si censura il rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.La Corte militare di appello ha errato nel rigettare la richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, formulata al fine di procedere alnuovo esame del comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo, capitano Pisani,nonché del colonnello responsabile della Commissione di inchiesta, [OSCURATO:PERSONA].L’omesso accoglimento di tale richiesta ha determinato un vulnus al diritto didifesa, posto che la rinnovazione dell’istruttoria avrebbe consentito di chiarirecircostanze rilevanti ai fini della decisione.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, con il quale la difesa contesta l’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che contiene anche censureinammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complessoinfondato.2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità nonconsista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici dimerito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire sequesti ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbianofornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincenterisposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regoledella logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n, 930 del 13/12/1995dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, MoroG, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenzadi un «ragionevole dubbio», esula quindi dai poteri della Corte di cassazione,nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, laformulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente algiudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verificadell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o menodato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere ladecisione.In linea generale, occorre, ancora, notare come debbano essere dichiaratiinammissibili quei motivi che costituiscano mera riproposizione di questioni giàdedotte in appello che tendano a una rilettura delle emergenze processuali in unsenso stimato più plausibile.Sempre in via generale, giova ribadire il consolidato principio di dirittosecondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado(c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato ilvizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, perrispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato datiprobatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici delmerito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorieacquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, intermini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv.256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il primo motivo non coglie nelsegno, poiché, pur denunciando formalmente vizi della motivazione, tende inrealtà a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, alternativa aquella, non manifestamente illogica, fatta propria dai giudici di merito conmotivazioni tra loro conformi.Né può ritenersi che la Corte militare di appello si sia limitata a unaadesione meramente apparente alla decisione di primo grado. La sentenzaimpugnata, richiamando gli snodi essenziali della pronuncia del Tribunalemilitare, si è confrontata con il nucleo delle deduzioni difensive e ha dato contodelle ragioni per le quali la responsabilità dell’imputato doveva ritenersidimostrata sulla base di un quadro probatorio convergente, costituito dalladocumentazione amministrativa, dagli esiti della Commissione di inchiestapresieduta dal Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni testimoniali e dal contenutodelle conversazioni intercettate.La doglianza relativa alla possibile disponibilità delle schede da parte di altrimilitari, nei periodi di assenza o di ferie dell’imputato, è stata correttamentedisattesa perché meramente congetturale. I giudici di merito hanno accertatoche [OSCURATO:PERSONA], quale capo deposito carburanti e consegnatario delle schedemagnetiche, aveva la disponibilità qualificata dei titoli di prelievo e curava lagestione amministrativa dei relativi rendiconti; hanno, inoltre, evidenziato cheproprio tale posizione gli consentiva di intervenire sui registri e sulle annotazionicontabili, rendendo solo apparente la corrispondenza formale tra lemovimentazioni documentate e i consumi effettivi.In questa prospettiva, neppure il riferimento alla pretesa disponibilitàcomune delle chiavi del cassetto nel quale erano custodite le schede incrina latenuta della motivazione. La difesa, infatti, non indica specifici elementi di provatrascurati dai giudici di merito idonei a dimostrare un’alternativa causaleconcreta, e non meramente ipotetica, rispetto alla ricostruzione accolta;ricostruzione fondata non sul solo dato della custodia fisica delle schede, masull’insieme degli elementi valorizzati in sentenza: la funzione amministrativasvolta dall’imputato, la gestione dei prelievi e dei riepiloghi, la disponibilità deiregistri, nonché il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali è statadesunta la consapevolezza degli ammanchi e dell’attività posta in essere peroccultarli.Non è decisivo, in senso contrario, il richiamo al sistema dei controlliamministrativi interni. La Corte territoriale ha logicamente ritenuto che laregolarità formale dei rendiconti non fosse incompatibile con l’appropriazione, macostituisse, al contrario, l’effetto dell’alterazione e dell’aggiustamento dei daticontabili funzionali a occultare gli ammanchi. La censura difensiva isola, dunque,un segmento della vicenda amministrativa e pretende di desumere dalla mancataformulazione di rilievi da parte dei superiori o degli uffici del [OSCURATO:PERSONA] sorta di prova negativa dell’illecito, senza confrontarsi con l’argomentocentrale della decisione, secondo cui la regolarità apparente delladocumentazione era spiegata proprio dall’attività di falsificazione e coperturaNé ricorre la dedotta contraddizione con le dichiarazioni del Ten. Col.[OSCURATO:PERSONA], poiché la regolarità formale dei registri non è stata valorizzata dai giudicidi merito come dato incompatibile con l’ammanco, ma come elemento spiegabilealla luce delle alterazioni documentali accertate e dell’apparente corrispondenzacontabile così creata.In tale prospettiva non assume decisività neppure il riferimento alledichiarazioni dei gestori del distributore, i quali avrebbero riferito dellacorrettezza dell’imputato nella rendicontazione dei consumi. Si tratta di datovalutato dai giudici di merito nel più ampio contesto probatorio e comunque nonidoneo, di per sé, a neutralizzare gli elementi di segno contrario, atteso che lacorrettezza esteriore delle operazioni di rifornimento e di rendicontazione nonesclude l’appropriazione delle schede o l’utilizzo non istituzionale delle stesse,ove il meccanismo di registrazione sia stato alterato a monte o a valle dellasingola operazione.Non coglie nel segno neppure la deduzione con cui il ricorrente lamenta cheil contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe stato indebitamentevalorizzato in chiave accusatoria, anziché quale indice della buona fededell’imputato. La prospettazione difensiva muove, infatti, da una diversa letturadelle captazioni, che vengono ricondotte a meri errori gestionali, a discrasie neiconteggi ovvero a difficoltà correlate alle variazioni del prezzo del carburante e aldiverso taglio delle schede. La Corte militare di appello ha, tuttavia, spiegatoperché quelle conversazioni fossero rivelatrici non di una semplice irregolaritàcontabile, ma della consapevolezza degli ammanchi e della necessità dioccultarli, valorizzando espressioni e passaggi ritenuti incompatibili con la tesidifensiva e coerenti con la ricostruzione accusatoria.La censura, dunque, non denuncia un effettivo travisamento della prova néindividua una frattura logica del ragionamento decisorio, ma chiede a questaCorte di sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa ricostruzionedel contenuto delle captazioni; operazione non consentita nel giudizio dilegittimità, nel quale il controllo sulla motivazione non può tradursi in una nuovaponderazione del significato probatorio degli elementi acquisiti.In materia diintercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessaall’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite, vizi che non ricorrono nel caso in esame(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 3, n. 46301 del10/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 6,n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).Quanto alla qualificazione del ruolo dell’imputato, la censura è aspecifica.Il reato di peculato militare di cui all’art. 215 cod. pen. mil. pace richiedeche il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando abbia, perragione dell’ufficio o del servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobileappartenente all’amministrazione militare e se ne appropri. Nel caso in esame, igiudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] era addetto alla gestione deldeposito carburanti, consegnatario delle schede magnetiche e incaricato dellarelativa rendicontazione; elementi, questi, pienamente idonei a integrare ilpossesso qualificato richiesto dalla fattispecie incriminatrice.La deduzione difensiva, incentrata sulla possibile disponibilità materialedelle chiavi da parte di altri militari, non si confronta dunque con tale ratiodecidendi, che valorizza non la mera custodia fisica delle schede, ma ladisponibilità qualificata derivante dalle funzioni amministrative concretamenteesercitate dall’imputato.4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto aspecifico emanifestamente infondato.Va innanzitutto ricordato che la rinnovazione dell’istruttoria in appello, inragione della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, hanatura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell’eserciziodella propria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti(Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, Rv. 266820).Correttamente, quindi, la richiesta difensiva di nuovo esame delcomandante della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo e del Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenutadai Giudici d’appello inammissibile per difetto di specificità e comunquesuperflua, poiché il ricorrente non aveva indicato quali circostanze decisive, nongià emerse o non adeguatamente esplorate nel dibattimento di primo grado,avrebbero dovuto essere chiarite mediante la rinnovazione.La censura non supera, neppure in questa sede, il vaglio di specificità,poiché si esaurisce nella mera affermazione dell’utilità dell’incombente istruttorio,senza indicare quali circostanze decisive il nuovo esame avrebbe dovuto chiarire,né spiegare in che termini esso avrebbe potuto incidere sulla tenuta del quadroprobatorio già ricostruito dai giudici di merito.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]