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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 11268/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36534/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 634/2018 depositata il 19.5.2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Fabriano ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, la [OSCURATO:SOCIETA] la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver stipulato con MRN Progetti una convenzione in data 22.6.2000, con cui la società, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, con le caratteristiche tipologiche costruttive in materia di edilizia economico-popolare e gli standard edilizi di cui alla legge n. 457/1978, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati.

Il Comune ha sostenuto che la società contraente si era resa gravemente inadempiente poiché non aveva mai ceduto in locazione alcuna delle unità immobiliari oggetto della convenzione, contravvenendo alle finalità stabilite dalla legge di finanziamento degli interventi post-terremoto, con la conseguenza, espressamente prevista nella convenzione, che doveva essere restituito l'importo erogato oltre agli interessi legali dalla data delle singole riscossioni.

La restituzione è stata richiesta anche nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato dalla MRN Progetti il complesso immobiliare, dichiarando di conoscere l'intero contenuto della convenzione ed obbligandosi espressamente ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quant'altro.

Si sono costituite in giudizio entrambe le convenute, contestando il fondamento dell'avversaria pretesa e chiedendone la reiezione; in particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza della legittimazione attiva del Comune della propria legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda nei suoi confronti, oltreché l'insussistenza dell'inadempimento della società beneficiaria del contributo.

2. Il Tribunale con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannato la MRN Progetti al pagamento a favore del Comune di Fabriano dell'importo di € 690.612,10, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo e spese di giudizio, e ha rigettato la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con favore di spese.

Il Tribunale, a tal proposito, ha osservato che l'articolo 14 della convenzione tra Comune e MRN Progetti aveva autorizzato preventivamente la cessione del rapporto contrattuale, per il caso di trasferimento del complesso immobiliare, esigendo però per il perfezionamento di tale cessione la notificazione al Comune o l’accettazione in forma scritta da parte sua; che nella fattispecie la cessione del rapporto non era stata notificata al Comune, che aveva manifestato in modo espresso la volontà di accettare soltanto con l'atto di revoca del contributo in data 17.2.2009, indirizzato anche alla [OSCURATO:PERSONA]; che perciò la cessione non poteva aver riguardato il contributo ormai erogato, che, anzi, era stato esplicitamente escluso da ogni considerazione anche nell’ambito del contratto di alienazione del complesso immobiliare del 20.7.2022; che, in relazione alla erogazione e, conseguentemente, alla restituzione, del contributo non vi era alcun rapporto giuridico tra l'ente comunale e la [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Fabriano a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia di MRN Progetti.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 19.5.2018 ha respinto l’appello, con l’aggravio delle spese del grado.

La Corte di appello ha ritenuto che alla restituzione del contributo potesse essere tenuta solo la società che l’aveva effettivamente ricevuto, senza che una diversa conclusione potesse essere giustificata dalla conoscenza della convenzione e dall’impegno a rispettarne le pattuizioni assunto da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’acquisto, posto che non si discuteva dell’inadempimento alla convenzione ma invece dell’obbligo restitutorio che non poteva gravare che sul percettore effettivo. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 13.12.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Fabriano, svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 21.1.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

L’intimata MRN Progetti non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito l’originario difensore, avv.Menditto, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sollecita fissazione di udienza.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

La memoria di [OSCURATO:PERSONA] tuttavia è stata depositata solo il 29.11.2022 e pertanto tardivamente rispetto all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al termine a ritroso previsto dall’art.380 bis - 1 comma 1, terzo periodo, c.p.c. (10 giorni). [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.

Secondo il Comune, [OSCURATO:PERSONA] era obiettivamente inadempiente agli obblighi della convenzione in cui era subentrata per effetto della cessione; l’atto di decadenza dal contributo era lo strumento con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitato l’eccezione di inadempimento della beneficiaria e della sua avente causa; la mancata pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] configurava una violazione dell’art.112 cod.proc.civ.

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei principi di diritto in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 e ss. cod.civ.) e in materia di revoca dell’atto amministrativo (art.21 quinquies legge 7.8.1990 n.241) e di convenzione di lottizzazione urbanistica (art.28 legge 17.8.1942 n.1150), nonché della specifica normativa regionale (art.11 DPG Regione Marche n.37 del 9.4.1999 (all.5 fascicolo di primo grado) e negoziale (convenzione 22.6.2000- all.2 fascicolo di primo grado).

Secondo il Comune di Fabriano, l’adozione del provvedimento di revoca del contributo e la conseguente richiesta di restituzione a tenore dell’art.11 della normativa regionale e delle clausole contrattuali dovevano ritenersi del tutto equipollenti alla domanda di risoluzione della convenzione e di risarcimento dei danni, rappresentati dalla somma erogata.

Erroneamente la Corte di appello, sul presupposto della tipicità delle obbligazioni propter rem, aveva negato rilevanza alla trascrizione del trasferimento delle obbligazioni in capo alla subentrante [OSCURATO:PERSONA] che era previsto proprio per evitare che la beneficiaria, riscosso il contributo si sottraesse alla garanzia alienando a terzi il complesso edilizio per cui il contributo era funzionale.

La clausola contrattuale dell’atto di trasferimento MRN-[OSCURATO:PERSONA], che assegnava la percezione del contributo alla venditrice, era poi del tutto irrilevante trattandosi di atto inter alios.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ossia l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di cedere in locazione gli alloggi costruiti a soggetti titolati entro un previsto termine.

8. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso invocando il disposto dell’art. 360 bis cod.proc.civ per essersi la Corte marchigiana attenuta agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità(Sez. 1, n. 23542 del 16.10.2013).

Tale rilievo ostativo preliminare non può essere accolto.

In primo luogo, perché il principio giurisprudenziale invocato e richiamato in modo non pertinente nella sentenza impugnata non ha nulla a che vedere con la concreta fattispecie in cui il Comune pretende il rimborso da [OSCURATO:PERSONA] per essersi questa obbligata in tal senso con l’atto di acquisto dell’immobile e il conseguente subentro negli obblighi delle convenzione stipulata dal dante causa MRN Progetti.

In secondo luogo, perché in quell’occasione la Cassazione si limitò a dir privo di legittimazione passiva il Comune di Castelvolturno con riguardo all'azione di restituzione delle somme erogate dalla Regione Campania, a titolo di contributo pubblico per lo sviluppo degli allevamenti e delle razze equine, riversato per il tramite del Comune medesimo, a un centro ippico, ritenuto l’unico legittimato passivo in quanto soggetto beneficiario del contributo e gravato dall'onere, rimasto inadempiuto, cui questo era condizionato, escludendo al contempo l’esistenza di un rapporto di mandato fra Regione e Comune e qualsiasi veste in capo al Comune che non fosse di mero tramite.

Quanto alle altre doglianze preliminari, il Collegio non condivide i rilievi critici della controricorrente perché il Comune ha indicato le statuizioni censurate, proponendo doglianze specifiche, senza che i motivi possano essere viziati di inammissibilità per il solo fatto che essi ripropongono in chiave critica una tesi già avanzata nel giudizio di merito e disattesa dalla Corte di appello, in modo asseritamente erroneo. 9.Il primo motivo di ricorso, rivolto a denunciare violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ., è inammissibile e comunque infondato.

Il Comune ricorrente, lungi dal prospettare una effettiva omissione di pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in realtà censura una errata interpretazione e qualificazione della sua domanda e un errore nella valutazione della fondatezza della sua pretesa azionata verso [OSCURATO:PERSONA].

È del tutto evidente, invece, che la Corte di Ancona ha affrontato e deciso (correttamente o meno, in questa prospettiva censoria, nulla importa) la domanda restitutoria, affermando che essa non poteva essere azionata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sì avente causa di MRN Progetti ma non percettrice, a suo tempo, dell’erogazione.

L’omissione denunciata quindi non sussiste.

10. Per ragioni di linearità logica è il caso di affrontare prima il terzo motivo, con cui il Comune denuncia vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di cedere in locazione gli alloggi costruiti a soggetti titolati entro un previsto termine.

Il motivo è inammissibile.

L’omesso esame non sussiste affatto, né il ricorrente si confronta in modo pertinente e specifico con il provvedimento impugnato.

La Corte territoriale ha considerato la circostanza asseritamente trascurata e a pagina 15 ha escluso che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ben potesse essere chiamata a rispondere di eventuali inadempimenti conseguenti alla convenzione potesse aver rilievo per fondare la sua diversa responsabilità a titolo restitutorio di un contributo mai incassato.

Vale a dire, l’inadempimento de quo è stato considerato e giudicato irrilevante ai fini di causa.

11. Il secondo motivo, invece, è fondato e va accolto.

11.1. È pacifico che con la convenzione in data 22.6.2000 MRN Progetti, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati.

11.2. L’inadempimento di questo preciso e specifico impegno è stato accertato dal Tribunale e non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte di MRN Progetti, sicché deve ritenersi coperto dal giudicato, come osserva il ricorrente.

Né, del resto, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che pur talora si esprime cautelativamente in termine di eventualità dell’inadempimento, ha impugnato tale accertamento o anche solo dedotto alcunché di specifico al contrario.

11.3. L’art.14 della convenzione del 22.6.2020, come risulta anche dalla sentenza impugnata,prevedeva che «in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il titolo in base al quale avviene il trasferimento della concessione deve essere inoltrato al Comune unitamente ad un atto unilaterale d'obbligo al rispetto integrale delle clausole della presente convenzione.

Il Comune provvede poi a volturare la concessione e a trascrivere atto d'obbligo ai sensi del successivo articolo

17. Il trasferimento delle unità immobiliari per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento di diritti, oneri e obblighi derivanti dalla convenzione in capo al nuovo proprietario degli immobili.»

11.4. In occasione dell’acquisto del compendio immobiliare da MRN Progetti in data 20.7.2002 [OSCURATO:PERSONA] prese atto che il complesso era «ricompreso nella zona di ricostruzione p ost - terremoto di cui alla convenzione stipulata ai sensi del DPGR n. 37 del 9 aprile 1999 e di cui al rogito relativo per notar [OSCURATO:PERSONA] di Fabriano in data 22 giugno 2000….» e dichiarò espressamente «di conoscere l’intero contenuto della convenzione obbligandosi ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quanto altro»; [OSCURATO:PERSONA] aggiunse infine di essere a conoscenza della circostanza che il residuo versato ai sensi della convenzione dall'Amministrazione comunale di Fabriano sarebbe stato riscosso dalla parte venditrice senza alcun diritto da parte sua.

11.5. Secondo la Corte di appello, la [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nella concessione e nel rapporto regolato dalla convenzione – e su questo punto non è stata interposta impugnazione incidentale –ma non dovrebbe rispondere della restituzione del contributo revocato semplicemente perché non l’aveva a suo tempo percepito, dal momento che i relativi importi erano stati incassati dalla venditrice MRN Progetti.

11.6. Giova puntualizzar e che non v’è traccia nella sentenza impugnata del diverso argomento speso dal Tribunale (e del tutto ignorato dalla Corte di appello) per giungere alla stessa conclusione del rigetto della pretesa del Comune di Fabriano: ossia che il subentro della [OSCURATO:PERSONA] esigeva per il suo perfezionamento la notificazione al Comune o l’accettazione in forma scritta da parte sua, sicché la fattispecie del subentro si sarebbe integrata solo in data 17.2.2009 solo con l'atto di revoca del contributo, indirizzato anche alla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] è subentrata negli obblighi convenzionali con l’acquisto (statuizione non impugnata) ma non deve rispondere della restituzione del contributo solo perché non è stata lei, ma la dante causa, ad incassarlo.

11.7. Questo assunto della Corte di Ancona è errato perché il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione e in tutti gli obblighi da questa derivanti la espone alla responsabilità per inadempimento in cui è incorsa la dante causa e nella quale, per vero, ha persistito essa pure, astenendosi dalla stipulazione dei contratti di locazione previsti.

Tra questi obblighi è inclusa pure la responsabilità per la restituzione del contributo prevista dall’art.11 della convenzione - che, diversamente da quanto recrimina la controricorrente, è stato debitamente trascritto in ricorso ed è riportato anche nella sentenza impugnata - in cui incorre tanto il contraente originario quanto quello subentrato, a fronte della legittima revoca disposta dal Comune che realizza con lo strumento dell’atto amministrativo una forma di autotutela nell’ambito del rapporto contrattuale.

Effettivamente, come obietta la controricorrente, la prospettazione in chiave risarcitoria dell’obbligazione restitutoria azionata dal Comune è nuova ed inammissibile; resta tuttavia il fatto che la configurazione della pretesa comunale in termini di obbligazione restitutoria fondata sull’inadempimento contrattuale, su cui pur [OSCURATO:PERSONA] concorda (controricorso, pag.22, 2° motivo, sub B) è perfettamente compatibile con la responsabilità contrattuale che astringe il soggetto subentrato nella convenzione, espressamente accettata e fatta propria, per aver acquistato l’immobile realizzato con il contributo pubblico e con assunzione di precisi e stringenti obblighi di natura e interesse pubblici.

11.8. L’errore di prospettiva in cui è incorsa la Corte di appello nel dar rilievo alla diversità soggettiva del percettore nasce da una erronea contaminazione della fattispecie con i principi della condictio indebiti, secondo i quali rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. (Sez. 1, n. 25170 del 7.12.2016; Sez. 2, n. 16637 del 27.7.2007; Sez. 3, n. 11073 del 15.7.2003).

Nella presente fattispecie invece il titolo della pretesa del Comune non è la dazione indebita ma la sopravvenuta decadenza comminata anche nei confronti del nuovo titolare del bene subentrato nella convenzione. 11.9.Le argomentazioni circa la necessità di un fondamento legale per la configurabilità di una obbligazione propter rem difettano di pertinenza, visto che nella fattispecie il vincolo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è dedotto scaturire dalla sua volontà contrattuale cristallizzata nell’atto di acquisto del 2002 e non viene fatto discendere dalla sola qualità di nuovo proprietario dell’immobile.

11.10. Infine il ricorrente qualifica correttamente come res inter alios actala pattuizione dell’atto di acquisto del 2002 che riservava a MRN Progetti la percezione e la ritenzione delcontributo.

Si tratta evidentemente di un accordo interno fra venditore e acquirente non opponibile al terzo Comune di Fabriano.

12. Deve quindi esser accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accogli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36534/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 634/2018 depositata il 19.5.2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Fabriano ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, la [OSCURATO:SOCIETA] la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver stipulato con MRN Progetti una convenzione in data 22.6.2000, con cui la società, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, con le caratteristiche tipologiche costruttive in materia di edilizia economico-popolare e gli standard edilizi di cui alla legge n. 457/1978, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati. Il Comune ha sostenuto che la società contraente si era resa gravemente inadempiente poiché non aveva mai ceduto in locazione alcuna delle unità immobiliari oggetto della convenzione, contravvenendo alle finalità stabilite dalla legge di finanziamento degli interventi post-terremoto, con la conseguenza, espressamente prevista nella convenzione, che doveva essere restituito l'importo erogato oltre agli interessi legali dalla data delle singole riscossioni. La restituzione è stata richiesta anche nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato dalla MRN Progetti il complesso immobiliare, dichiarando di conoscere l'intero contenuto della convenzione ed obbligandosi espressamente ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quant'altro. Si sono costituite in giudizio entrambe le convenute, contestando il fondamento dell'avversaria pretesa e chiedendone la reiezione; in particolare la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza della legittimazione attiva del Comune della propria legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda nei suoi confronti, oltreché l'insussistenza dell'inadempimento della società beneficiaria del contributo. 2. Il Tribunale con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannato la MRN Progetti al pagamento a favore del Comune di Fabriano dell'importo di € 690.612,10, oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti al saldo e spese di giudizio, e ha rigettato la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con favore di spese. Il Tribunale, a tal proposito, ha osservato che l'articolo 14 della convenzione tra Comune e MRN Progetti aveva autorizzato preventivamente la cessione del rapporto contrattuale, per il caso di trasferimento del complesso immobiliare, esigendo però per il perfezionamento di tale cessione la notificazione al Comune o l’accettazione in forma scritta da parte sua; che nella fattispecie la cessione del rapporto non era stata notificata al Comune, che aveva manifestato in modo espresso la volontà di accettare soltanto con l'atto di revoca del contributo in data 17.2.2009, indirizzato anche alla [OSCURATO:PERSONA]; che perciò la cessione non poteva aver riguardato il contributo ormai erogato, che, anzi, era stato esplicitamente escluso da ogni considerazione anche nell’ambito del contratto di alienazione del complesso immobiliare del 20.7.2022; che, in relazione alla erogazione e, conseguentemente, alla restituzione, del contributo non vi era alcun rapporto giuridico tra l'ente comunale e la [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Fabriano a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia di MRN Progetti. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 19.5.2018 ha respinto l’appello, con l’aggravio delle spese del grado. La Corte di appello ha ritenuto che alla restituzione del contributo potesse essere tenuta solo la società che l’aveva effettivamente ricevuto, senza che una diversa conclusione potesse essere giustificata dalla conoscenza della convenzione e dall’impegno a rispettarne le pattuizioni assunto da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’acquisto, posto che non si discuteva dell’inadempimento alla convenzione ma invece dell’obbligo restitutorio che non poteva gravare che sul percettore effettivo. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 13.12.2018 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Fabriano, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 21.1.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. L’intimata MRN Progetti non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito l’originario difensore, avv.Menditto, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sollecita fissazione di udienza. Entrambe le parti hanno presentato memoria. La memoria di [OSCURATO:PERSONA] tuttavia è stata depositata solo il 29.11.2022 e pertanto tardivamente rispetto all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al termine a ritroso previsto dall’art.380 bis - 1 comma 1, terzo periodo, c.p.c. (10 giorni). [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. Secondo il Comune, [OSCURATO:PERSONA] era obiettivamente inadempiente agli obblighi della convenzione in cui era subentrata per effetto della cessione; l’atto di decadenza dal contributo era lo strumento con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitato l’eccezione di inadempimento della beneficiaria e della sua avente causa; la mancata pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] configurava una violazione dell’art.112 cod.proc.civ. 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei principi di diritto in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 e ss. cod.civ.) e in materia di revoca dell’atto amministrativo (art.21 quinquies legge 7.8.1990 n.241) e di convenzione di lottizzazione urbanistica (art.28 legge 17.8.1942 n.1150), nonché della specifica normativa regionale (art.11 DPG Regione Marche n.37 del 9.4.1999 (all.5 fascicolo di primo grado) e negoziale (convenzione 22.6.2000- all.2 fascicolo di primo grado). Secondo il Comune di Fabriano, l’adozione del provvedimento di revoca del contributo e la conseguente richiesta di restituzione a tenore dell’art.11 della normativa regionale e delle clausole contrattuali dovevano ritenersi del tutto equipollenti alla domanda di risoluzione della convenzione e di risarcimento dei danni, rappresentati dalla somma erogata. Erroneamente la Corte di appello, sul presupposto della tipicità delle obbligazioni propter rem, aveva negato rilevanza alla trascrizione del trasferimento delle obbligazioni in capo alla subentrante [OSCURATO:PERSONA] che era previsto proprio per evitare che la beneficiaria, riscosso il contributo si sottraesse alla garanzia alienando a terzi il complesso edilizio per cui il contributo era funzionale. La clausola contrattuale dell’atto di trasferimento MRN-[OSCURATO:PERSONA], che assegnava la percezione del contributo alla venditrice, era poi del tutto irrilevante trattandosi di atto inter alios. 7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ossia l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di cedere in locazione gli alloggi costruiti a soggetti titolati entro un previsto termine. 8. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso invocando il disposto dell’art. 360 bis cod.proc.civ per essersi la Corte marchigiana attenuta agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità(Sez. 1, n. 23542 del 16.10.2013). Tale rilievo ostativo preliminare non può essere accolto. In primo luogo, perché il principio giurisprudenziale invocato e richiamato in modo non pertinente nella sentenza impugnata non ha nulla a che vedere con la concreta fattispecie in cui il Comune pretende il rimborso da [OSCURATO:PERSONA] per essersi questa obbligata in tal senso con l’atto di acquisto dell’immobile e il conseguente subentro negli obblighi delle convenzione stipulata dal dante causa MRN Progetti. In secondo luogo, perché in quell’occasione la Cassazione si limitò a dir privo di legittimazione passiva il Comune di Castelvolturno con riguardo all'azione di restituzione delle somme erogate dalla Regione Campania, a titolo di contributo pubblico per lo sviluppo degli allevamenti e delle razze equine, riversato per il tramite del Comune medesimo, a un centro ippico, ritenuto l’unico legittimato passivo in quanto soggetto beneficiario del contributo e gravato dall'onere, rimasto inadempiuto, cui questo era condizionato, escludendo al contempo l’esistenza di un rapporto di mandato fra Regione e Comune e qualsiasi veste in capo al Comune che non fosse di mero tramite. Quanto alle altre doglianze preliminari, il Collegio non condivide i rilievi critici della controricorrente perché il Comune ha indicato le statuizioni censurate, proponendo doglianze specifiche, senza che i motivi possano essere viziati di inammissibilità per il solo fatto che essi ripropongono in chiave critica una tesi già avanzata nel giudizio di merito e disattesa dalla Corte di appello, in modo asseritamente erroneo. 9.Il primo motivo di ricorso, rivolto a denunciare violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ., è inammissibile e comunque infondato. Il Comune ricorrente, lungi dal prospettare una effettiva omissione di pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in realtà censura una errata interpretazione e qualificazione della sua domanda e un errore nella valutazione della fondatezza della sua pretesa azionata verso [OSCURATO:PERSONA]. È del tutto evidente, invece, che la Corte di Ancona ha affrontato e deciso (correttamente o meno, in questa prospettiva censoria, nulla importa) la domanda restitutoria, affermando che essa non poteva essere azionata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sì avente causa di MRN Progetti ma non percettrice, a suo tempo, dell’erogazione. L’omissione denunciata quindi non sussiste. 10. Per ragioni di linearità logica è il caso di affrontare prima il terzo motivo, con cui il Comune denuncia vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di cedere in locazione gli alloggi costruiti a soggetti titolati entro un previsto termine. Il motivo è inammissibile. L’omesso esame non sussiste affatto, né il ricorrente si confronta in modo pertinente e specifico con il provvedimento impugnato. La Corte territoriale ha considerato la circostanza asseritamente trascurata e a pagina 15 ha escluso che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ben potesse essere chiamata a rispondere di eventuali inadempimenti conseguenti alla convenzione potesse aver rilievo per fondare la sua diversa responsabilità a titolo restitutorio di un contributo mai incassato. Vale a dire, l’inadempimento de quo è stato considerato e giudicato irrilevante ai fini di causa. 11. Il secondo motivo, invece, è fondato e va accolto. 11.1. È pacifico che con la convenzione in data 22.6.2000 MRN Progetti, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati. 11.2. L’inadempimento di questo preciso e specifico impegno è stato accertato dal Tribunale e non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte di MRN Progetti, sicché deve ritenersi coperto dal giudicato, come osserva il ricorrente. Né, del resto, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che pur talora si esprime cautelativamente in termine di eventualità dell’inadempimento, ha impugnato tale accertamento o anche solo dedotto alcunché di specifico al contrario. 11.3. L’art.14 della convenzione del 22.6.2020, come risulta anche dalla sentenza impugnata,prevedeva che «in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione. Il titolo in base al quale avviene il trasferimento della concessione deve essere inoltrato al Comune unitamente ad un atto unilaterale d'obbligo al rispetto integrale delle clausole della presente convenzione. Il Comune provvede poi a volturare la concessione e a trascrivere atto d'obbligo ai sensi del successivo articolo 17. Il trasferimento delle unità immobiliari per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento di diritti, oneri e obblighi derivanti dalla convenzione in capo al nuovo proprietario degli immobili.» 11.4. In occasione dell’acquisto del compendio immobiliare da MRN Progetti in data 20.7.2002 [OSCURATO:PERSONA] prese atto che il complesso era «ricompreso nella zona di ricostruzione p ost - terremoto di cui alla convenzione stipulata ai sensi del DPGR n. 37 del 9 aprile 1999 e di cui al rogito relativo per notar [OSCURATO:PERSONA] di Fabriano in data 22 giugno 2000….» e dichiarò espressamente «di conoscere l’intero contenuto della convenzione obbligandosi ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quanto altro»; [OSCURATO:PERSONA] aggiunse infine di essere a conoscenza della circostanza che il residuo versato ai sensi della convenzione dall'Amministrazione comunale di Fabriano sarebbe stato riscosso dalla parte venditrice senza alcun diritto da parte sua. 11.5. Secondo la Corte di appello, la [OSCURATO:PERSONA] è subentrata nella concessione e nel rapporto regolato dalla convenzione – e su questo punto non è stata interposta impugnazione incidentale –ma non dovrebbe rispondere della restituzione del contributo revocato semplicemente perché non l’aveva a suo tempo percepito, dal momento che i relativi importi erano stati incassati dalla venditrice MRN Progetti. 11.6. Giova puntualizzar e che non v’è traccia nella sentenza impugnata del diverso argomento speso dal Tribunale (e del tutto ignorato dalla Corte di appello) per giungere alla stessa conclusione del rigetto della pretesa del Comune di Fabriano: ossia che il subentro della [OSCURATO:PERSONA] esigeva per il suo perfezionamento la notificazione al Comune o l’accettazione in forma scritta da parte sua, sicché la fattispecie del subentro si sarebbe integrata solo in data 17.2.2009 solo con l'atto di revoca del contributo, indirizzato anche alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] è subentrata negli obblighi convenzionali con l’acquisto (statuizione non impugnata) ma non deve rispondere della restituzione del contributo solo perché non è stata lei, ma la dante causa, ad incassarlo. 11.7. Questo assunto della Corte di Ancona è errato perché il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione e in tutti gli obblighi da questa derivanti la espone alla responsabilità per inadempimento in cui è incorsa la dante causa e nella quale, per vero, ha persistito essa pure, astenendosi dalla stipulazione dei contratti di locazione previsti. Tra questi obblighi è inclusa pure la responsabilità per la restituzione del contributo prevista dall’art.11 della convenzione - che, diversamente da quanto recrimina la controricorrente, è stato debitamente trascritto in ricorso ed è riportato anche nella sentenza impugnata - in cui incorre tanto il contraente originario quanto quello subentrato, a fronte della legittima revoca disposta dal Comune che realizza con lo strumento dell’atto amministrativo una forma di autotutela nell’ambito del rapporto contrattuale. Effettivamente, come obietta la controricorrente, la prospettazione in chiave risarcitoria dell’obbligazione restitutoria azionata dal Comune è nuova ed inammissibile; resta tuttavia il fatto che la configurazione della pretesa comunale in termini di obbligazione restitutoria fondata sull’inadempimento contrattuale, su cui pur [OSCURATO:PERSONA] concorda (controricorso, pag.22, 2° motivo, sub B) è perfettamente compatibile con la responsabilità contrattuale che astringe il soggetto subentrato nella convenzione, espressamente accettata e fatta propria, per aver acquistato l’immobile realizzato con il contributo pubblico e con assunzione di precisi e stringenti obblighi di natura e interesse pubblici. 11.8. L’errore di prospettiva in cui è incorsa la Corte di appello nel dar rilievo alla diversità soggettiva del percettore nasce da una erronea contaminazione della fattispecie con i principi della condictio indebiti, secondo i quali rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. (Sez. 1, n. 25170 del 7.12.2016; Sez. 2, n. 16637 del 27.7.2007; Sez. 3, n. 11073 del 15.7.2003). Nella presente fattispecie invece il titolo della pretesa del Comune non è la dazione indebita ma la sopravvenuta decadenza comminata anche nei confronti del nuovo titolare del bene subentrato nella convenzione. 11.9.Le argomentazioni circa la necessità di un fondamento legale per la configurabilità di una obbligazione propter rem difettano di pertinenza, visto che nella fattispecie il vincolo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è dedotto scaturire dalla sua volontà contrattuale cristallizzata nell’atto di acquisto del 2002 e non viene fatto discendere dalla sola qualità di nuovo proprietario dell’immobile. 11.10. Infine il ricorrente qualifica correttamente come res inter alios actala pattuizione dell’atto di acquisto del 2002 che riservava a MRN Progetti la percezione e la ritenzione delcontributo. Si tratta evidentemente di un accordo interno fra venditore e acquirente non opponibile al terzo Comune di Fabriano. 12. Deve quindi esser accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accogli
Sentenza Cassazione n. 11268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris