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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/11/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 23 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di legge, vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica), per avere omesso di rispondere alle censure dell'appellante che aveva dedotto di aver solo temporaneamente depositato materiali su un terreno non recintato né delimitato; non era stata data risposta alla diversità del luogo ove si assumeva essere stata realizzata l'occupazione (a Pollica, nell'imputazione, a Agropoli nella sentenza) costituente evidente immutazione del fatto; analoga omissione riguardava la censura con cui era stata dedotta l'indicazione, quale responsabile del fatto,.un soggetto diverso dall'imputato ([OSCURATO:PERSONA]).

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.633 cod. pen. in ordine alla dimostrazione del necessario dolo specifico relativo all'utilità perseguita dall'agente mediante l'occupazione arbitraria, trattandosi di attività temporanea e occasionale per il ricovero di due animali; né poteva rilevare la presunta attività edilizia (abusiva) svolta sul fabbricato indicato nell'imputazione.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità senza alcuna motivazione idonea a specificare gli elementi ostativi all'attribuzione del carattere di particolare tenuità al fatto, considerato che l'esecuzione dei lavori sull'immobile aveva comunque giovato alla persona offesa (che significativamente non si era costituita parte civile).

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso attacca la sentenza impugnata per l'omessa motivazione su censure che riguardavano evidenti errori materiali relativi all'indicazione della località in cui avvennero i fatti oggetto del processo, così come del prenome dell'imputato; una volta appurato, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, il carattere di meri refusi della sentenza che non incidono sulla tenuta dell'apparato logico della decisione, non v'era necessità di adottare una specifica motivazione sul punto.1.2.

Quanto al secondo motivo, si tratta di censura reiterativa che non tiene conto della conforme statuizione dei giudici di merito, che hanno apprezzato - attraverso la valutazione della pacifica attività di esecuzione di lavori sul fabbricato e sul terreno oggetto della condotta contestata - la finalità di trarre profitto mediante l'illecita acquisizione del possesso del fabbricato e del terreno, in quanto oggetto l'uno di lavori strutturali e l'altro di lavori agricoli (terzo foglio della sentenza del Tribunale).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., mettendo in rilievo il carattere permanente della condotta illecita (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 0) e l'esistenza di danni per la persona offesa, riconducibili quantomeno ai costi per la riduzione in pristino dell'immobile ove erano stati eseguiti i lavori abusivi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/11/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 23 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di legge, vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica), per avere omesso di rispondere alle censure dell'appellante che aveva dedotto di aver solo temporaneamente depositato materiali su un terreno non recintato né delimitato; non era stata data risposta alla diversità del luogo ove si assumeva essere stata realizzata l'occupazione (a Pollica, nell'imputazione, a Agropoli nella sentenza) costituente evidente immutazione del fatto; analoga omissione riguardava la censura con cui era stata dedotta l'indicazione, quale responsabile del fatto,.un soggetto diverso dall'imputato ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.633 cod. pen. in ordine alla dimostrazione del necessario dolo specifico relativo all'utilità perseguita dall'agente mediante l'occupazione arbitraria, trattandosi di attività temporanea e occasionale per il ricovero di due animali; né poteva rilevare la presunta attività edilizia (abusiva) svolta sul fabbricato indicato nell'imputazione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità senza alcuna motivazione idonea a specificare gli elementi ostativi all'attribuzione del carattere di particolare tenuità al fatto, considerato che l'esecuzione dei lavori sull'immobile aveva comunque giovato alla persona offesa (che significativamente non si era costituita parte civile). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso attacca la sentenza impugnata per l'omessa motivazione su censure che riguardavano evidenti errori materiali relativi all'indicazione della località in cui avvennero i fatti oggetto del processo, così come del prenome dell'imputato; una volta appurato, come correttamente indicato dalla Corte territoriale, il carattere di meri refusi della sentenza che non incidono sulla tenuta dell'apparato logico della decisione, non v'era necessità di adottare una specifica motivazione sul punto.1.2. Quanto al secondo motivo, si tratta di censura reiterativa che non tiene conto della conforme statuizione dei giudici di merito, che hanno apprezzato - attraverso la valutazione della pacifica attività di esecuzione di lavori sul fabbricato e sul terreno oggetto della condotta contestata - la finalità di trarre profitto mediante l'illecita acquisizione del possesso del fabbricato e del terreno, in quanto oggetto l'uno di lavori strutturali e l'altro di lavori agricoli (terzo foglio della sentenza del Tribunale). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., mettendo in rilievo il carattere permanente della condotta illecita (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 0) e l'esistenza di danni per la persona offesa, riconducibili quantomeno ai costi per la riduzione in pristino dell'immobile ove erano stati eseguiti i lavori abusivi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 13710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris