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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49057/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063VGTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26713/22 Mantovan OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla mancata disamina di cause di non punibilità ex art. 129 cod. pen. e che detto motivo, totalmente generico, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura (attinente alla responsabilità per il reato contestato) già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 5); Ritenuto inoltre che il motivo attinente alla dosimetria della pena non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello (ove, quanto al trattamento sanzionatorio, si era censurata soltanto la mancata concessione dei benefici di legge); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063VGTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26713/22 Mantovan OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla mancata disamina di cause di non punibilità ex art. 129 cod. pen. e che detto motivo, totalmente generico, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura (attinente alla responsabilità per il reato contestato) già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 5); Ritenuto inoltre che il motivo attinente alla dosimetria della pena non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello (ove, quanto al trattamento sanzionatorio, si era censurata soltanto la mancata concessione dei benefici di legge); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 49057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris