CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1983
Cassazione n. 33786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1983 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto BASILE Giovanni colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nella sua abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto, a prescindere dai profili di diritto intertemporale su cui il ricorrente fonda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., il giudice distrettuale ha escluso i presupposti di applicabilità della disposizione pin ragione della gravità della condotta e dell'offesa, trattandosi di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacente da cui erano ricavabili dose misurate in migliaia e la condotta risultava altresì improntata ad una professionale e sistematica preparazione dello stupefacente ai fini della cessione. Manifestamente infondato è altresì il motivo concernente il trattamento sanzionatorio atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilievo assorbente della recidiva riconosciuta (art.99 comma 4 cod.pen. che preclude un giudizio di prevalenza delle attenuanti) e della gravità del reato desunta dagli elementi circostanziali della condotta. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es