Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47023/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, commesso il 6.11.2014.

2. Ha dedotto si seguenti motivi: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza in quanto il reddito comunque percepito era tale da consentire l'ammissione al gratuito patrocinio; - la mancata applicazione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio eccessivo non riconducibile ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.11 Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso . 4.11 ricorso quanto al primo motivo non è manifestamente infondato. 4.1.Giova rammentare che il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio.

Invero l'inidoneità del dato alterato a fare da discrimine tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell'oggettiva sussistenza della falsità, può invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell'illecito.

In linea di principio, per la sussistenza del reato di cui si tratta sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401).

Come come già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione (Sez.4,n.7192 del 11.01.2018,Zappia, rv 272192,Sez.4,n.4623 del 15.12.2017Avagliano,rv 271949;Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo.

La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale.

Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario.

Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, secondo cui per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa.

4.2. Nel caso di specie l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico e la motiva zi o ne su I pu n t o è stata carente , perché la Corte di Appello si é limitata a constatare l'esistenza oggettiva della falsità (fol 1), senza argomentare in relazione ad una compiuta analisi delle circostanze di fatto, analisi del tutto assente nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado del 19.12.2018 L'esame dei motivi consente quindi di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze di cui al primo motivo.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari sette anni e mezzo secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. (commesso il 6.11.2014) 4, ., 2 5.Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, commesso il 6.11.2014. 2. Ha dedotto si seguenti motivi: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza in quanto il reddito comunque percepito era tale da consentire l'ammissione al gratuito patrocinio; - la mancata applicazione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio eccessivo non riconducibile ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.11 Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso . 4.11 ricorso quanto al primo motivo non è manifestamente infondato. 4.1.Giova rammentare che il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio. Invero l'inidoneità del dato alterato a fare da discrimine tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell'oggettiva sussistenza della falsità, può invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell'illecito. In linea di principio, per la sussistenza del reato di cui si tratta sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Come come già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione (Sez.4,n.7192 del 11.01.2018,Zappia, rv 272192,Sez.4,n.4623 del 15.12.2017Avagliano,rv 271949;Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, secondo cui per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa. 4.2. Nel caso di specie l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico e la motiva zi o ne su I pu n t o è stata carente , perché la Corte di Appello si é limitata a constatare l'esistenza oggettiva della falsità (fol 1), senza argomentare in relazione ad una compiuta analisi delle circostanze di fatto, analisi del tutto assente nella sentenza impugnata e nella sentenza di primo grado del 19.12.2018 L'esame dei motivi consente quindi di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze di cui al primo motivo. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari sette anni e mezzo secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. (commesso il 6.11.2014) 4, ., 2 5.Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 47023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris