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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23255/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe per il reato di cui all'art. 73, comma 5.

D.PR. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alla detenzione e cessione di più dosi di droga, a favore di più consumatori, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), quale, in ipotesi, l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati quando, in un contesto unitario di tempo e di luogo, siano accertati più fatti di detenzione e cessione.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe per il reato di cui all'art. 73, comma 5. D.PR. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alla detenzione e cessione di più dosi di droga, a favore di più consumatori, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), quale, in ipotesi, l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati quando, in un contesto unitario di tempo e di luogo, siano accertati più fatti di detenzione e cessione. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23255/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris