CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39846/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e altra coimputata, responsabili del delitto di tentato furto di un anello in oro con diamanti e acquamarina, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la mancanza e Manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine al reato contestato e al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati; all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'1