CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 44614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies dellal. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 17/2/2023 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000 di ammenda in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 116 co. 15 cod. strada in quanto conduceva l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. FIM43734 senza avere mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel bien- nio (23/11/2018), fatto accertato in Cosenza il 20/3/2020 (capo a). Contestual- mente, il giudice ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 4 I. 110/75 (capo b) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. mancanza e manifesta illo- gicità della motivazione in riferimento alla circostanza documentale tesa a dimo- strare la primigenia sanzione amministrativa irrogata in data 23/11/2018. Il ricorrente lamenta che si sia giunti all'affermazione della penale responsa- bilità pur non essendo provato il presupposto del reato di cui all'art.116 c. 15 D. Lgs. n. 285/1992, ovvero la primigenia sanzione amministrativa. Nella sentenza, infatti, il giudice di primo grado ritiene provata la sanzione amministrativa elevata in data 23.11.2018, pur non avendo al riguardo alcun do- cumento in grado di dimostrare l'elevazione al Guzzo di quella sanzione. Alle pagine 5 e 6 delle trascrizioni dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il P.M., nel corso dell'esame del teste Isp. Pullano, affermava di essere materialmente impos- sibilitata alla produzione del verbale amministrativo del 2018, pertanto chiedeva tale documentazione all'ispettore Pullano, autore dell'accertamento; l'ispettore, tuttavia, in quella sede affermava che in occasione dell'intervento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quello per cui vi è processo, si era affidato ai comuni terminali in uso alle forze dell'ordine (CED). Dunque, per il ricorrente è certamente meritevole di censura la parte del prov- vedimento oggetto di ricorso, in particolare ove si ritiene provata la circostanza secondo la quale si dà l'imputato recidivo nel biennio, pur essendo assente la prova inerente la primigenia sanzione amministrativa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.5. Ed invero, il ricorrente si duole che l'affermazione in ordine alla sussistenza della ritenuta recidiva non sia supportata dall'acquisizione in atti del verbale rela- tivo alla contestazione in via amministrativa della precedente guida senza patente del 23/11/2018. Lo stesso ricorrente, tuttavia, dà atto e documenta che l'agente operante del 2022, escusso quale teste all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur dichiarando di non essere in possesso del relativo verbale, ha acclarato la circostanza attraverso la sua per- sonale visione alla banca dati CED comune alle forze dell'ordine. Di ciò, ancorché sinteticamente, dà atto il giudice calabrese nel provvedi- mento impugnato. E ciò si palesa sufficiente ai fini della prova avendo questa Corte di legittimità chiarito -sebbene nel contesto di un diverso reato, ma con un princi- pio che, mutatis mutandis, può trovare applicazione anche per quello che ci oc- cupa- che, in tema di prova dichiarativa, la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati (Sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021, Basile, Rv. 281742). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 ottobr