Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 35376/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] naRSALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a MARSALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per la rettifica della pena in anni 4 mesi 8 e 18.333 euro di multa e -icetto nel resto per il ricorso presentato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, per nammissibilità dei ricorsi presentati in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei ricorsi.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Marsala, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento del ricorso proposto, nonchè, concludendo in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 6 febbraio 2020 dal GIP presso il Tribunale di Marsala con la quale sono state comminate le seguenti condanne: 1) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 26.200,00 di multa e interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti al capo 1, dal capo 3 a capo 17, capi 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, dal capo 37 a capo 40, capi 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56 e 57, unificati tutti dal vincolo della continuazione sotto al reato più grave di cui al capo 8), ed esclusa la contestata recidiva; 2) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 19.000,00 di multa, perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi da 1 a 17 e ai capi 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 49, 56 e 57, unificati con il vincolo della continuazione sotto al reato più grave di cui al capo 8) ed esclusa la recidiva contestata; 3) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.333,03 di multa perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi da 3 a 17 e al capo 19, unificati dal vincolo della continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 8), esclusa la recidiva contestata; 4) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 17.733,00 di multa perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi 26, 28, 33, 34, 35, 36, e 41, unificati dal vincolo della continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 28), esclusa la contestata recidiva; 5) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui al capo 28, ritenuta sussistente l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90; 6) [OSCURATO:PERSONA], alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa perché colpevole dei reati di cui ai capi 42, 43, 44 e 45, ritenuta sussistente la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90 e unificati con il vincolo della continuazione.1.1.

I giudici di merito ricostruivano i fatti come riconosciuti commessi dagli imputati a seguito di una complessa attività di osservazione espletata dal Commissariato di PS di Marsala dal febbraio 2017 e poi sviluppata anche dalla Squadra mobile di Trapani, che aveva consentito l'individuazione di alcune basi di spaccio, %a prima sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, a Marsala in un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi, dopo l'intervento degli operanti in tale appartamento, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22.

Tale investigazione si era arricchita di un'ampia attività di intercettazione delle utenze ed ambientali, sia dell'abitazione di via [OSCURATO:PERSONA], che nelle auto in uso agli imputati, nonché in attività di videoregistrazione in luogo pubblico nei pressi di tale immobile e delle abitazioni degli [OSCURATO:PERSONA].

In data 4 marzo 2017 la microspia sita in via Marino veniva scoperta, ciò che consentiva di registrare attraverso altre intercettazioni attivate i commenti relativi all'episodio di Piazza del Carmine.

I giudici di merito consideravano con ampia motivazione gli estesi ed inequivoci contenuti delle conversazioni e rinvenivano riscontri oggettivi in ordine alle sostanze stupefacenti dalle risultanze della perquisizione nell'immobile di Piazza del Carmine, nonché dal sequestro di droga (23 grammi di eroina) in Favignana, oltre agli arresti di [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2017 e [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2017.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione così articolati: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione per ii tramite dei loro difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti 8 motivi: 1) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 179, 191, 192 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., considerata l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali a causa della nullità di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, affetti da manifesto vizio di motivazione, in quanto non davano atto delle ragioni che rendevano indispensabile tale mezzo di ricerca della prova.

Tale vizio era stato già sollevato con l'atto di appello, ove era stato evidenziato come i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni risultassero del tutto privi di motivazione, in quanto si limitavano a richiamare le richieste del PM senza fornire un'autonoma motivazione, difetto reso palese dall'uniformità dei decreti di proroga, con i quali era stata autorizzata attività captativa anche nei confronti di utenze di imputati 9er le quali non era necessaria alcuna altra attività di indagine, tanto che per tali utenze una proroga non era neanche stata richiesta;2) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento al capo 57) dell'imputazione, considerato che gli indizi a carico dei ricorrenti per tale ipotesi risultano insufficienti, visto che l'unica prova dell'attività di cessione consiste nell'aver ritrovato i due [OSCURATO:PERSONA] in possesso di una somma di denaro; 3) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi da 3) a 21), considerato che tutti i reati contestati ai ricorrenti nei capi indicati riguardano presunti episodi di cessione di sostanza stupefacente desunti dalle sole intercettazioni telefoniche - mera "droga parlata" -, episodi commessi tra il 2 e il 4 marzo 2017 in un luogo ove i ricorrenti non erano presenti; tali episodi sono stati a loro attribuiti in qualità di proprietari della sostanza stupefacente o comunque di mandanti dell'attività di cessione.

I difensori lamentano la mancanza di motivazione in punto di colpevolezza dei ricorrenti, considerato che l'attribuzione dei reati è ancorata al solo fatto che un dipendente degli [OSCURATO:PERSONA] risulta affittuario di un immobile che è stato considerato "piazza di spaccio", nonostante non sia stata mai rinvenuta in esso sostanza stupefacente, né mai i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono stati visti accedere a tale immobile; 4) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 1) e 2), considerato che la colpevolezza in relazione a tali reati è stata dedotta dai giudici del merito sulla sola base di una conversazione telefonica avvenuta tra gli [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della pizzeria che essi gestivano, conversazione che aveva ad oggetto la consegna di pizze, in coerenza con l'attività commerciale dagli stessi svolta.

In assenza di altri elementi le conclusioni cui giungono i giudici del merito sono frutto di mere congetture fondate su presunzioni prive di reale valenza probatoria; 5) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 23, 24, e 27 dell'imputazione, considerato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la responsabilità delle cessioni descritte nei capi richiamati sulla sola base di intercettazioni, non essendo mai stata trovata né sostanza stupefacente, né altri elementi, ma essendo la colpevolezza ancora una volta stata dedotta dal solo fatto che lo stesso era coinvolto in cessioni di droga, pertànto tutte le conversazioni poste in essere da costui sono state ritenute sintomatiche di episodi di cessione; 6) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod.pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 28), 31), 32), 33), 37), 38), 39), 40), 46), 47), 49), 50), 51), 52), 54) e 56) dell'imputazione, trattandosi tutti di episodi di cessione di droga parlata, non essendo mai stati rinvenuti né la sostanza, né i contanti asseritamente dati in cambio; 7) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 DPR 309/90, 125 e 546 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. considerato che manca del tutto una motivazione in merito al diniego della possibilità di sussumere i reati contestati nell'ipotesi del fatto di lieve entità per il fatto che i ricorrenti sono stati ritenuti a capo di un'attività di spaccio reiterata.

Invero secondo la giurisprudenza di legittimità l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 può essere riconosciuta anche in presenza di una natura organizzata e reiterata dell'attività di spaccio.

Pertanto considerato il breve lasso di tempo in cui gli episodi si sarebbero verificati e non essendovi certezza in relazione ai quantitativi oggetto delle cessioni, i giudici del merito dovevano fornire adeguata motivazione circa il diniego del riconoscimento dell'ipotesi del piccolo spaccio; 8) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., considerato che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] risulta diversa tra dispositivo e motivazione e pertanto va corretta,dando priorità a quella affermata nella motivazione, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, ad entrambi i ricorrenti sono state negate le circostanze attenuanti generiche in assenza di una qualsivoglia motivazione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bartolo, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 179, 191, 192, e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali, per la nullità assoluta di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, considerato che tali decreti sono stati concessi senza fornire un'adeguata motivazione, ma limitandosi a richiamare la richiesta del PM senza alcuna valutazione circa la loro necessità, come invece richiesto dalla legge; 2) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 DPR 309/90, considerato che al ricorrente è stata negato !I riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto, sulla sola considerazione di avere gestito, per un significativo lasso di tempo, una piazza di spaccio, nonostante la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato che non è ostativo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 né la reiterazione del fatto, né l'esistenza di una piccola rete di fornitori e consumatori, dovendo essere valutati tutti gli elementi che accedono al fatto contestato; 3) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., considerato che i giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche in maniera indistinta nei confronti di tutti i ricorrenti, senza una motivazione individualizzata per l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., considerato che i reati a lui ascritti non risultano provati oltre ogni ragionevole dubbio, essendo del tutto insufficienti gli elementi indiziari posti a sostegno del giudizio di colpevolezza; 2) Mancato riconoscimento dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90, considerato che la sostanza stupefacente dallo stesso detenuta non era sicuramente destinata tutta allo spaccio visto che il [OSCURATO:PERSONA] risulta assuntore della stessa.

Le cessioni ascritte risultano avere ad oggetto modesti quantitativi di stupefacente e quasi sempre sono cessioni alla stessa persona; 3) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. considerato che il ricorrente ha ammesso le proprie responsabilità, vanta un unico precedente penale commesso nella medesima indagine ed ha giustificato quanto commesso a causa di un debito contratto con un altro imputato che lo ha costretto ad onorare il suo debito, mediante la partecipazione all'attività di spaccio.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 in riferimento al capo 28) nonché difetto di motivazione sul punto, considerato che la colpevolezza del ricorrente è stata dedotta sulla sola base dell'interpretazione data dal giudice di prime cure ad un'intercettazione telefonica, interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado senza fornire in proposito alcuna motivazione, nonostante nell'atto di appello fosse stata argomentata l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla cessione lui addebitata, consistita nel trasportare la sostanza stupefacente a Favignana consegnandola al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come lo scambio concordato, per come dedotto dalla conversazione intercettata, fosse stato in un secondo momento rimandato rispetto alla data iniziale e manca agli atti che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato di ciò.

La polizia giudiziaria operante non ha osservato tale cessione ed inoltre i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben possono essere giustificati dal fatto che quest'ultimo è il cognato dello [OSCURATO:PERSONA] e conoscente del [OSCURATO:PERSONA]; 2) Nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., considerato che l'episodio contestato al ricorrente doveva qualificarsi come fatto di lieve entità, visto l'episodicità dello stesso e la personalità del [OSCURATO:PERSONA]; 3) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., considerato che sono state negate le richieste circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione apparente, a fronte dello stato di incensuratezza del ricorrente e del ruolo marginale da esso svolto nell'intera vicenda; 4) Nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, nonché difetto di motivazione circa l'adeguatezza della pena, considerato che i_ giudici del merito si sono limitati a definire congrua la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna motivazione circa lo scostamento dal minimo edittale previsto per il reato contestato.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per i capi 42), 43), 44) e 45) dell'imputazione, nonché mancanza di motivazione sul punto, considerato che la colpevolezza del ricorrente è stata dedotta dalla sola interpretazione di intercettazioni telefoniche, riportando i contenuti delle stesse e senza null'altro aggiungere in motivazione, nonostante si trattasse di droga parlata, mentre i giudici del merito avrebbero dovuto motivare in maniera più esaustiva;2) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., considerato che, per le modalità della condotta e l'occasionalità della stessa, il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile, vista la particolare tenuità del fatto; 3) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in riferimerro all'art. 62-bis cod. pen., considerato che la motivazione sul punto appare apparente e non agganciata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; 4) Nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, considerato che i giudici del merito si sono discostati dal minimo edittale senza fornire alcuna motivazione sul punto in ordine alla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzitutto rilevato che caratteristica comune di tutti i ricorsi presentati è quella di censurare le due decisioni di merito, conclusesi con il medesimo giudizio di penale responsabilità degli imputati/ricorrenti, contestando la valutazione e la consistenza delle prove e la tenuta dell'argomentazione in ordine all'affermata colpevolezza, rispetto agli elementi raccolti e posti a base della condanna, a fronte invece, di una perfetta tenuta argomentativa della decisione impugnata e della sentenza di primo grado, emessa all'esito del giudizio abbreviato.

Peraltro i giudici di secondo grado hanno sviluppato un'ampia motivazione, in grado anche da sola di dare pieno fondamento alle affermazioni di responsabilità degli imputati ed hanno fornito compiuta risposta a tutte le numerose censure avanzate in appello.

Va, infatti/ considerato che i motivi formulati dai ricorrenti afferiscono in realtà, principalmente, a questioni di mera ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, che si risolvono nel riproporre in questa sede un nuovo, e diverso, giudizio di fatto, di stretta pertinenza dei giudici del merito e sottratto al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la decisione impugnata abbia seguito un percorso argomentativo esente da incongruità od illogicità.

1.1. Infatti, in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615), ciò avviene all'evidenza quando i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, se i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata.

1.2. Per quanto attiene, poi, ai vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che quasi tutti i ricorrenti hanno sollevato e che saranno nel prosieguo analizzati, occorre ricordare l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, S. U. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella; Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246916; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro), secondo il quale il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).

1.3. Del restoIè anche opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).2.

Venendo all'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi risultano inammissibili.

2.1. Quanto al primo motivo, relativo alla doglianza di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali, per la nullità assoluta di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (così Sez.5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259867 - 01; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017 , PM in proc.

Tipa, Rv. 270758 - 01).

La sentenza impugnata ha svolto ampia motivazione sul punto (pagg. 5 e seguenti), richiamando il principio e dando atto della verifica operata sulla idoneità motivazionale dei decreti di intercettazione e di quelli di proroga e con tali ampie argomentazioni il motivo proposto dai ricorrenti non si confronta affatto, risultando pertanto sia generico che manifestamente infondato.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al capo 57, il quale contiene la contestazione del primo reato cronologicamente accertato nel processo, relativo all'intervento della polizia giudiziaria nell'appartamento sito in Piazza del Carmine a Marsala, risulta sia generico, in quanto privo di confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, sia volto a richiedere una rivalutazione in fatto dell'episodio, peraltro descritto nei dettagli anche ,nella sentenza (pagg. 11 e docre. seguenti); la dinamica come descritta è ben lontana » ridurre quanto accertato dalla polizia giudiziaria all'atto dell'intervento al mero rinvenimento di consistenti somme di denaro nella detenzione sia di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza dà atto non solo del fatto che un acquirente era entrato nel cancello dell'abitazione e aveva poi cercato di disfarsi di due involucri contenenti cocaina, ma che polvere di cocaina era stata rinvenuta nella tavoletta del water dove lo [OSCURATO:PERSONA] aveva disperso la maggiore quantità al momento dell'irruzione della polizia, ed altresì hashish veniva rinvenuto in casa all'interno di un frullatore, oltre al rinvenimento di corredo per lo spaccio e di un block-notes contenente nominativi ed appunti numerici.

Tali elementi sono stati ritenuti confermativi, con deduzione di perfetta tenuta logica, del reato contestato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso, che lamenta il fatto che la colpevolezza dei ricorrenti per i reati dei capi da 3 a 21, sarebbe stata affermata sulla base delle sole intercettazioni (c.d.

"droga parlata"), è del pari privo di un argomentato confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, nella quale i reati commessi nella base di spaccio, istituita per seconda - dopo l'irruzione delle forze dell'ordine in quella sita in Piazza del Carmine - sita in via [OSCURATO:PERSONA] n.22, sempre a Marsala, trovano ampia disanima dalla pag. 24, alla pag. 69, ove i contenuti delle conversazioni sono esaminate nello specifico al fine di escludere l'equivocità del loro contenuto e di individuare i fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali mandanti delle cessioni di droga, materialmente operate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare i giudici di merito hanno fornito spiegazione delle ragioni per le quali l'intestazione del contratto di locazione fosse da riferirsi agli imputati, risultando il dipendente [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome (pag. 29).

Del resto) va ricordato che in tema di droga parlata, se è ben vero che "qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cd. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote "(cfr. Sez.6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01), nel caso di specie i giudici di merito hanno adempiuto all'obbligo di rigorosa motivazione richiesto, anche in riferimento alle modalità con le quali zazig4 state individuate le diverse qualità e tipologie della droga movimentata (cfr. Sez.4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01), dovendosi considerare l'intero compendio brobatorio acquisito all'esito della complessa indagine, svolta in un arco temporale niente affatto trascurabile, posto che non è necessario riscontrare con sequestri di stupefacente tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (in tal senso si veda anche Sez.5, n. 14863 del 21/12/2020 dep. 20/04/2021, Bruni, Rv. 281138 - 01).

2.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo ai capi 1) e 2) non ha effettiva portata censoria per le stesse ragioni già esposte, anche perché fm.+sewhe per proporre una lettura parcellizzata delle sole conversazioni del 16 e 17 febbraio\ 2017, senza confronto con le motivazioni spese nella motivazione alle pagg. 69 e \ AkdJ seguenti e nella sostanza yegilemsuggerire una nuova, diversa e più favorevole valutazione di merito dei contenuti dichiarativi.2.5.

Anche il quinto motivo, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi da 23 a 27 ed il sesto motivo, riferito ai capi 28), 31), 32), 33), 37), 38), 39), 40), 46), 47), 49), 50), 51), 52), 54) e 56) dell'imputazione ascritti agli [OSCURATO:PERSONA] (anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili per mancato confronto con l'apparato argomentativo della sentenza e la sollecitazione, neppure troppo velata, a questa Corte ad operare una rivalutazione del merito delle acquisizioni processuali.

Peraltro ; in relazione a tali episodi i giudici di merito hanno dato atto della sussistenza anche di riscontri concreti, quali, ad esempio, il sequestro dei 23 grammi di eroina spedita a Favignana e l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio 2017.

2.6. Infondato risulta il settimo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso la specifica richiesta di qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

La giurisprudenza di legittimità ha enucleato sul tema principi ormai consolidati in ordine agli elementi che i giudici di merito debbono considerare ai fini della quanficazione giuridica del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

In particolare è stato affermato (così Sez. 6, n. 3363/18 del 20/12/2017, Cesarano e altro, Rv. 272140) che è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente, in quanto, anche all'esito della nuova formulazione quale reato autonomo, tale fattispecie può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (in tal senso, Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, P.G. in proc.

Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610).

La Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni per cui le condotte di cessione di sostanze stupefacenti poste in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificate di lieve entità: si tratta di una motivazione rispettosa dei sopra menzionati principi di diritto ed espressa con argomentazione ineccepiblle, in aderenza alla piattaforma probatoria accertata dai giudici di merito, giudizio logico, privo di contraddittorietà e coerente, come tale del tutto incensurabile nella presente sede, per cui il motivo risulta manifestamente infondato.

2.7. Del pari inammissibile l'ultima censura i con la quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto ci un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610).

Del resto il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati, anche implicitamente, tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2,11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

Il motivo risulta del tutto aspecifico, perchè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.121), né individua elementi presenti agli atti valutabili dalla Corte di appello, che ha escluso l'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. con motivazione più che congrua.

2.3. Per quanto attiene alla specifica doglianza dello [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato che la pena allo stesso comminata in primo grado nel dispositivo sia diversa aa quella computata in dettaglio nella parte motiva di tale sentenza, il motivo è manifestamente infondato, oltre a non essere stato proposto in sede di appello.

Infatti (secondo quanto indicato alla pag. 139 della sentenza di primo grado) il computo della pena finale, ritenuto più grave il capo 8) e considerati i reati fine (dai quali peraltro risulta omesso il computo del capo 49, omissione che si traduce in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ammonta ad anni 8 di reclusione ed euro 28.500 di multa, dosimetria stabilita dal giudice di prime cure, che, per effetto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, conduce alla pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 19 mila di multa, in perfetta corrispondenza con quanto indicato nel dispositivo (pag. 140) della sentenza di primo grado .

Si deve quindi ritenere che l'indicazione di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.333,00 di multa, posta a lato del nome dell'imputato (pag. 139) sia frutto di un evidente errore, o refuso scaturente dalla copiatura del computo della diversa dosimetria sanzionatoria applicata a [OSCURATO:PERSONA], errore materiale posto in essere al momento della redazione della motivazione della sentenza, ma del tutto privo di effetti in virtù dell'esatta indicazione della pena finale in anni 8 di reclusione sulla quale operare la riduzione per il rito.

Non sussiste perciò, nella sostanza, alcuna discrasia tra la decisione del G.I.P. indicata nel dispositivo ed il computo effettivo della sanzione inflitta come risultante dalla parte motiva della sentenza.

3. Passando all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ne va rilevata l'inammissibilità.

3.1. Quanto al primo motivo, relativo alle intercettazioni e al loro valore probatorio, lo stesso è comune all'analogo motivo proposto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e valgono pertanto, a fondare la sua manifesta infondatezza, i rilievi formulati in risposta nei paragrafi che precedono, da intendersi qui richiamati.

Del restopon va sottaciuto che il motivo di appello in relazione alla responsabilità, per la sua genericità era stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

3.2. Parimenti / è manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto, avendo i giudici di merito valutato globalmente tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, attribuendo poi "valore assorbente" ad alcuni, nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) (cfr. pag. 120 della sentenza impugnata).

3.3. Per quantof infine) attiene al motivo con cui si censura l'omessa valutazione individualizzata della posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle richieste circostanze attenuanti generiche, lo stesso è palesemente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 121), che esclude la sussistenza di elementi mitigatori rinvenibili proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

4.1. Il primo con cui lamenta violazione dei parametri di valutazione della prova, è manifestamente infondato.

Come detto sussiste la piena utilizzabilità processuale delle intercettazioni ed i giudici di merito hanno ritenuto sussistente le condotte di cessione di sostanze stupefacenti tenendo conto dell'inequivoco significato delle conversazioni intercettate, nonostante l'utilizzazione di moduli comunicativi allusivi o "in codice"; tale valutazione attiene a questioni di fatto che appartengono alla cognizione del giudice di merito; del resto il significato delle conversazioni ha trovato riscontro (secondo quanto ritenuto dal compendio motivazionale delle decisioni di merito) non solo attraverso le coerenze e le connessioni reciproche tra comunicazioni diverse tra interlocutori anch'essi diversi, ma anche attraverso le indagini di polizia giudiziaria.

Pertanto non è sostenibile la tesi adombrata che nel caso di specie si tratti di un giudizio di colpevolezza fondato unicamente sulla c.d.

"droga parlata".

La molteplicità e la reiterazione delle condotte, il riscontro delle stesse ottenuto attraverso una duratura attività di osservazione e di polizia giudiziaria, confermata da arresti, risultati di perquisizioni e sequestri, forniscono la misura della congruità e della correttezza della ricostruzione processuale della sussistenza dei fatti di reato contestati al ricorrente.

Anche il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla penale responsabilità era stato già dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo.

4.2. Risultano inammissibili anche il secondo e terzo motivo proposti, per le ragioni già espresse in risposta ai motivi, di analogo contenuto, avanzati dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragioni alle quali si rimanda.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.

5.1. Il primo motivo lamenta la violazione dei principi di valutazione della prova in riferimento al capo 28, del quale è stata riconosciuta la derubricazione nella fattspecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nella sostanza richiedendo una rivalutazione di merito del materiale probatorio ed una diversa interpretazione del contenuto della intercettazione e contestando, ma C,3v, in maniera del tutto generica e senza un effettivo confronto t la motivazione che i giudici di appello hanno offerto in risposta al medesimo motivo proposto in tale sede (pagg. 81-91) ,ove risultano compiutamente motivate le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e che si trattasse dei 23 grammi di eroina sequestrata a Favignana.

5.2. Quanto all'invocata sussistenza della condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha specificamente argomentato (pag. 121) perché ceve essere esclusa una valutazione di particolare tenuità del fatto, ritenendo lo stesso già correttamente descritto nei contorni di concreta offensività, mediante la riqualificazione operata dal giudice di prime cure nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per cui il motivo proposto risulta manifestamente infondato.

5.3. Il terzo motivo non si sottrae ad un giudizio di assoluta genericità, posto che io stesso, oltre ad essere meramente reiterativo di quanto già esposto in appello, non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte territoriale a proposito del precedente del quale il ricorrente risulta gravato ed inoltre va nuovamente ribadito il principio che «la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826- 01), per cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare adeguato a sorreggere il giudizio (così Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Pertanto, la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittirnità,neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (cfr. Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768) Mei restorai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è più sufficiente il mero stato di formale incensuratezza (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

5.4. Quanto poi all'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'omessa valutazione sull'entità del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, e confermato in sede di appello, lo stesso risulta del tutto generico a fronte della semplice richiesta di comminatoria del minimo edittale e ) comunque )è anche manifestamente infondato.

A tale proposito va ricordato che il giudice di merito, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito e che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (ex multis, Sez. 17 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata sarebbe necessaria soltanto nel caso in cui essa sia inflitta in una misura di gran lunga superiore alla media edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.. pen. mediante il richiamo all'adeguatezza, .alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (in tal senso Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

La media edittale, inoltre, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (v., da ultimo, Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Nella fattispecie in esame, il giudice del gravame ha esposto sinteticamente le ragioni della congruità della pena già inflitta, essendo stata comminata al di sotto del medio edittale.

6. Per quanto concerne il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], relativo ai capi allo stesso ascritti ai n. 42, 43, 44 e 45, in relazione ai quali è stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 già dal giudice di primo grado, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni, non consentito nella presente sede, per le ragioni già esposte in risposta ai precedenti motivi di ricorso proposti dagli altri coimputati, di analogo contenuto, ragioni alle quali si fa rinvio.

E I del resto) la sentenza impugnata evidenzia con argomentazione coerente e priva di smagliature logiche le ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente (pagg. 102-114), esaminando specificamente il contenuto delle intercettazioni nell'ambito della piattaforma probatoria acquisita nel processo.

6.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen, è inammissibile, mancando di un serio confronto con la motivazione che i giudici di appello hanno espresso sul punto alla pag. 120 della sentenza impugnata.

6.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che ripropone la doglianza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata comminatoria del minimo edittale, non si sottraggono ad analogo giudizio di inammissibilità, per genericità e per manifesta infondatezza, potendosi qui richiamare gli indirizzi giurisprudenziali appena indicati in riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dovendosi tenere conto che la Corte territoriale ha sottolineato i precedenti del Cudia (furto e coltivazione di sostanze stupefacenti) e considerato che la dosimetria della pena inflitta (un anno di reclusione) non esigeva alcuna specifica ulteriore precisazione che quella esposta nella parte motiva della sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] naRSALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a MARSALA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] / che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per la rettifica della pena in anni 4 mesi 8 e 18.333 euro di multa e -icetto nel resto per il ricorso presentato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, per nammissibilità dei ricorsi presentati in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Marsala, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento del ricorso proposto, nonchè, concludendo in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 6 febbraio 2020 dal GIP presso il Tribunale di Marsala con la quale sono state comminate le seguenti condanne: 1) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 26.200,00 di multa e interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti al capo 1, dal capo 3 a capo 17, capi 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, dal capo 37 a capo 40, capi 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56 e 57, unificati tutti dal vincolo della continuazione sotto al reato più grave di cui al capo 8), ed esclusa la contestata recidiva; 2) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 19.000,00 di multa, perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi da 1 a 17 e ai capi 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 49, 56 e 57, unificati con il vincolo della continuazione sotto al reato più grave di cui al capo 8) ed esclusa la recidiva contestata; 3) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.333,03 di multa perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi da 3 a 17 e al capo 19, unificati dal vincolo della continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 8), esclusa la recidiva contestata; 4) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 17.733,00 di multa perché giudicato colpevole di una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, DPR 309/90, a lui ascritti ai capi 26, 28, 33, 34, 35, 36, e 41, unificati dal vincolo della continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 28), esclusa la contestata recidiva; 5) [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui al capo 28, ritenuta sussistente l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90; 6) [OSCURATO:PERSONA], alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa perché colpevole dei reati di cui ai capi 42, 43, 44 e 45, ritenuta sussistente la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/90 e unificati con il vincolo della continuazione.1.1. I giudici di merito ricostruivano i fatti come riconosciuti commessi dagli imputati a seguito di una complessa attività di osservazione espletata dal Commissariato di PS di Marsala dal febbraio 2017 e poi sviluppata anche dalla Squadra mobile di Trapani, che aveva consentito l'individuazione di alcune basi di spaccio, %a prima sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, a Marsala in un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi, dopo l'intervento degli operanti in tale appartamento, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. Tale investigazione si era arricchita di un'ampia attività di intercettazione delle utenze ed ambientali, sia dell'abitazione di via [OSCURATO:PERSONA], che nelle auto in uso agli imputati, nonché in attività di videoregistrazione in luogo pubblico nei pressi di tale immobile e delle abitazioni degli [OSCURATO:PERSONA]. In data 4 marzo 2017 la microspia sita in via Marino veniva scoperta, ciò che consentiva di registrare attraverso altre intercettazioni attivate i commenti relativi all'episodio di Piazza del Carmine. I giudici di merito consideravano con ampia motivazione gli estesi ed inequivoci contenuti delle conversazioni e rinvenivano riscontri oggettivi in ordine alle sostanze stupefacenti dalle risultanze della perquisizione nell'immobile di Piazza del Carmine, nonché dal sequestro di droga (23 grammi di eroina) in Favignana, oltre agli arresti di [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 2017 e [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2017. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione così articolati: 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione per ii tramite dei loro difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti 8 motivi: 1) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 179, 191, 192 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., considerata l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali a causa della nullità di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, affetti da manifesto vizio di motivazione, in quanto non davano atto delle ragioni che rendevano indispensabile tale mezzo di ricerca della prova. Tale vizio era stato già sollevato con l'atto di appello, ove era stato evidenziato come i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni risultassero del tutto privi di motivazione, in quanto si limitavano a richiamare le richieste del PM senza fornire un'autonoma motivazione, difetto reso palese dall'uniformità dei decreti di proroga, con i quali era stata autorizzata attività captativa anche nei confronti di utenze di imputati 9er le quali non era necessaria alcuna altra attività di indagine, tanto che per tali utenze una proroga non era neanche stata richiesta;2) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento al capo 57) dell'imputazione, considerato che gli indizi a carico dei ricorrenti per tale ipotesi risultano insufficienti, visto che l'unica prova dell'attività di cessione consiste nell'aver ritrovato i due [OSCURATO:PERSONA] in possesso di una somma di denaro; 3) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi da 3) a 21), considerato che tutti i reati contestati ai ricorrenti nei capi indicati riguardano presunti episodi di cessione di sostanza stupefacente desunti dalle sole intercettazioni telefoniche - mera "droga parlata" -, episodi commessi tra il 2 e il 4 marzo 2017 in un luogo ove i ricorrenti non erano presenti; tali episodi sono stati a loro attribuiti in qualità di proprietari della sostanza stupefacente o comunque di mandanti dell'attività di cessione. I difensori lamentano la mancanza di motivazione in punto di colpevolezza dei ricorrenti, considerato che l'attribuzione dei reati è ancorata al solo fatto che un dipendente degli [OSCURATO:PERSONA] risulta affittuario di un immobile che è stato considerato "piazza di spaccio", nonostante non sia stata mai rinvenuta in esso sostanza stupefacente, né mai i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono stati visti accedere a tale immobile; 4) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 1) e 2), considerato che la colpevolezza in relazione a tali reati è stata dedotta dai giudici del merito sulla sola base di una conversazione telefonica avvenuta tra gli [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della pizzeria che essi gestivano, conversazione che aveva ad oggetto la consegna di pizze, in coerenza con l'attività commerciale dagli stessi svolta. In assenza di altri elementi le conclusioni cui giungono i giudici del merito sono frutto di mere congetture fondate su presunzioni prive di reale valenza probatoria; 5) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod. pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 23, 24, e 27 dell'imputazione, considerato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita la responsabilità delle cessioni descritte nei capi richiamati sulla sola base di intercettazioni, non essendo mai stata trovata né sostanza stupefacente, né altri elementi, ma essendo la colpevolezza ancora una volta stata dedotta dal solo fatto che lo stesso era coinvolto in cessioni di droga, pertànto tutte le conversazioni poste in essere da costui sono state ritenute sintomatiche di episodi di cessione; 6) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 DPR 309/90, 81 cpv e 110 cod.pen., 125, 191, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento ai capi 28), 31), 32), 33), 37), 38), 39), 40), 46), 47), 49), 50), 51), 52), 54) e 56) dell'imputazione, trattandosi tutti di episodi di cessione di droga parlata, non essendo mai stati rinvenuti né la sostanza, né i contanti asseritamente dati in cambio; 7) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 DPR 309/90, 125 e 546 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. considerato che manca del tutto una motivazione in merito al diniego della possibilità di sussumere i reati contestati nell'ipotesi del fatto di lieve entità per il fatto che i ricorrenti sono stati ritenuti a capo di un'attività di spaccio reiterata. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 può essere riconosciuta anche in presenza di una natura organizzata e reiterata dell'attività di spaccio. Pertanto considerato il breve lasso di tempo in cui gli episodi si sarebbero verificati e non essendovi certezza in relazione ai quantitativi oggetto delle cessioni, i giudici del merito dovevano fornire adeguata motivazione circa il diniego del riconoscimento dell'ipotesi del piccolo spaccio; 8) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., considerato che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] risulta diversa tra dispositivo e motivazione e pertanto va corretta,dando priorità a quella affermata nella motivazione, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, ad entrambi i ricorrenti sono state negate le circostanze attenuanti generiche in assenza di una qualsivoglia motivazione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bartolo, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 179, 191, 192, e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per la inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali, per la nullità assoluta di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, considerato che tali decreti sono stati concessi senza fornire un'adeguata motivazione, ma limitandosi a richiamare la richiesta del PM senza alcuna valutazione circa la loro necessità, come invece richiesto dalla legge; 2) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 DPR 309/90, considerato che al ricorrente è stata negato !I riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto, sulla sola considerazione di avere gestito, per un significativo lasso di tempo, una piazza di spaccio, nonostante la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato che non è ostativo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 né la reiterazione del fatto, né l'esistenza di una piccola rete di fornitori e consumatori, dovendo essere valutati tutti gli elementi che accedono al fatto contestato; 3) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., considerato che i giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche in maniera indistinta nei confronti di tutti i ricorrenti, senza una motivazione individualizzata per l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., considerato che i reati a lui ascritti non risultano provati oltre ogni ragionevole dubbio, essendo del tutto insufficienti gli elementi indiziari posti a sostegno del giudizio di colpevolezza; 2) Mancato riconoscimento dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90, considerato che la sostanza stupefacente dallo stesso detenuta non era sicuramente destinata tutta allo spaccio visto che il [OSCURATO:PERSONA] risulta assuntore della stessa. Le cessioni ascritte risultano avere ad oggetto modesti quantitativi di stupefacente e quasi sempre sono cessioni alla stessa persona; 3) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. considerato che il ricorrente ha ammesso le proprie responsabilità, vanta un unico precedente penale commesso nella medesima indagine ed ha giustificato quanto commesso a causa di un debito contratto con un altro imputato che lo ha costretto ad onorare il suo debito, mediante la partecipazione all'attività di spaccio. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 in riferimento al capo 28) nonché difetto di motivazione sul punto, considerato che la colpevolezza del ricorrente è stata dedotta sulla sola base dell'interpretazione data dal giudice di prime cure ad un'intercettazione telefonica, interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado senza fornire in proposito alcuna motivazione, nonostante nell'atto di appello fosse stata argomentata l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla cessione lui addebitata, consistita nel trasportare la sostanza stupefacente a Favignana consegnandola al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come lo scambio concordato, per come dedotto dalla conversazione intercettata, fosse stato in un secondo momento rimandato rispetto alla data iniziale e manca agli atti che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato di ciò. La polizia giudiziaria operante non ha osservato tale cessione ed inoltre i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben possono essere giustificati dal fatto che quest'ultimo è il cognato dello [OSCURATO:PERSONA] e conoscente del [OSCURATO:PERSONA]; 2) Nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., considerato che l'episodio contestato al ricorrente doveva qualificarsi come fatto di lieve entità, visto l'episodicità dello stesso e la personalità del [OSCURATO:PERSONA]; 3) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., considerato che sono state negate le richieste circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione apparente, a fronte dello stato di incensuratezza del ricorrente e del ruolo marginale da esso svolto nell'intera vicenda; 4) Nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, nonché difetto di motivazione circa l'adeguatezza della pena, considerato che i_ giudici del merito si sono limitati a definire congrua la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna motivazione circa lo scostamento dal minimo edittale previsto per il reato contestato. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per i capi 42), 43), 44) e 45) dell'imputazione, nonché mancanza di motivazione sul punto, considerato che la colpevolezza del ricorrente è stata dedotta dalla sola interpretazione di intercettazioni telefoniche, riportando i contenuti delle stesse e senza null'altro aggiungere in motivazione, nonostante si trattasse di droga parlata, mentre i giudici del merito avrebbero dovuto motivare in maniera più esaustiva;2) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., considerato che, per le modalità della condotta e l'occasionalità della stessa, il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile, vista la particolare tenuità del fatto; 3) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in riferimerro all'art. 62-bis cod. pen., considerato che la motivazione sul punto appare apparente e non agganciata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; 4) Nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, considerato che i giudici del merito si sono discostati dal minimo edittale senza fornire alcuna motivazione sul punto in ordine alla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto rilevato che caratteristica comune di tutti i ricorsi presentati è quella di censurare le due decisioni di merito, conclusesi con il medesimo giudizio di penale responsabilità degli imputati/ricorrenti, contestando la valutazione e la consistenza delle prove e la tenuta dell'argomentazione in ordine all'affermata colpevolezza, rispetto agli elementi raccolti e posti a base della condanna, a fronte invece, di una perfetta tenuta argomentativa della decisione impugnata e della sentenza di primo grado, emessa all'esito del giudizio abbreviato. Peraltro i giudici di secondo grado hanno sviluppato un'ampia motivazione, in grado anche da sola di dare pieno fondamento alle affermazioni di responsabilità degli imputati ed hanno fornito compiuta risposta a tutte le numerose censure avanzate in appello. Va, infatti/ considerato che i motivi formulati dai ricorrenti afferiscono in realtà, principalmente, a questioni di mera ricostruzione dei fatti e di valutazione delle prove, che si risolvono nel riproporre in questa sede un nuovo, e diverso, giudizio di fatto, di stretta pertinenza dei giudici del merito e sottratto al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la decisione impugnata abbia seguito un percorso argomentativo esente da incongruità od illogicità. 1.1. Infatti, in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615), ciò avviene all'evidenza quando i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, se i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. 1.2. Per quanto attiene, poi, ai vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che quasi tutti i ricorrenti hanno sollevato e che saranno nel prosieguo analizzati, occorre ricordare l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, S. U. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella; Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246916; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro), secondo il quale il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). 1.3. Del restoIè anche opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).2. Venendo all'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi risultano inammissibili. 2.1. Quanto al primo motivo, relativo alla doglianza di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche e ambientali, per la nullità assoluta di tutti i provvedimenti di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (così Sez.5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259867 - 01; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017 , PM in proc. Tipa, Rv. 270758 - 01). La sentenza impugnata ha svolto ampia motivazione sul punto (pagg. 5 e seguenti), richiamando il principio e dando atto della verifica operata sulla idoneità motivazionale dei decreti di intercettazione e di quelli di proroga e con tali ampie argomentazioni il motivo proposto dai ricorrenti non si confronta affatto, risultando pertanto sia generico che manifestamente infondato. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al capo 57, il quale contiene la contestazione del primo reato cronologicamente accertato nel processo, relativo all'intervento della polizia giudiziaria nell'appartamento sito in Piazza del Carmine a Marsala, risulta sia generico, in quanto privo di confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, sia volto a richiedere una rivalutazione in fatto dell'episodio, peraltro descritto nei dettagli anche ,nella sentenza (pagg. 11 e docre. seguenti); la dinamica come descritta è ben lontana » ridurre quanto accertato dalla polizia giudiziaria all'atto dell'intervento al mero rinvenimento di consistenti somme di denaro nella detenzione sia di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza dà atto non solo del fatto che un acquirente era entrato nel cancello dell'abitazione e aveva poi cercato di disfarsi di due involucri contenenti cocaina, ma che polvere di cocaina era stata rinvenuta nella tavoletta del water dove lo [OSCURATO:PERSONA] aveva disperso la maggiore quantità al momento dell'irruzione della polizia, ed altresì hashish veniva rinvenuto in casa all'interno di un frullatore, oltre al rinvenimento di corredo per lo spaccio e di un block-notes contenente nominativi ed appunti numerici. Tali elementi sono stati ritenuti confermativi, con deduzione di perfetta tenuta logica, del reato contestato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, che lamenta il fatto che la colpevolezza dei ricorrenti per i reati dei capi da 3 a 21, sarebbe stata affermata sulla base delle sole intercettazioni (c.d. "droga parlata"), è del pari privo di un argomentato confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, nella quale i reati commessi nella base di spaccio, istituita per seconda - dopo l'irruzione delle forze dell'ordine in quella sita in Piazza del Carmine - sita in via [OSCURATO:PERSONA] n.22, sempre a Marsala, trovano ampia disanima dalla pag. 24, alla pag. 69, ove i contenuti delle conversazioni sono esaminate nello specifico al fine di escludere l'equivocità del loro contenuto e di individuare i fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali mandanti delle cessioni di droga, materialmente operate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare i giudici di merito hanno fornito spiegazione delle ragioni per le quali l'intestazione del contratto di locazione fosse da riferirsi agli imputati, risultando il dipendente [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome (pag. 29). Del resto) va ricordato che in tema di droga parlata, se è ben vero che "qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cd. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote "(cfr. Sez.6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01), nel caso di specie i giudici di merito hanno adempiuto all'obbligo di rigorosa motivazione richiesto, anche in riferimento alle modalità con le quali zazig4 state individuate le diverse qualità e tipologie della droga movimentata (cfr. Sez.4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01), dovendosi considerare l'intero compendio brobatorio acquisito all'esito della complessa indagine, svolta in un arco temporale niente affatto trascurabile, posto che non è necessario riscontrare con sequestri di stupefacente tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (in tal senso si veda anche Sez.5, n. 14863 del 21/12/2020 dep. 20/04/2021, Bruni, Rv. 281138 - 01). 2.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo ai capi 1) e 2) non ha effettiva portata censoria per le stesse ragioni già esposte, anche perché fm.+sewhe per proporre una lettura parcellizzata delle sole conversazioni del 16 e 17 febbraio\ 2017, senza confronto con le motivazioni spese nella motivazione alle pagg. 69 e \ AkdJ seguenti e nella sostanza yegilemsuggerire una nuova, diversa e più favorevole valutazione di merito dei contenuti dichiarativi.2.5. Anche il quinto motivo, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi da 23 a 27 ed il sesto motivo, riferito ai capi 28), 31), 32), 33), 37), 38), 39), 40), 46), 47), 49), 50), 51), 52), 54) e 56) dell'imputazione ascritti agli [OSCURATO:PERSONA] (anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili per mancato confronto con l'apparato argomentativo della sentenza e la sollecitazione, neppure troppo velata, a questa Corte ad operare una rivalutazione del merito delle acquisizioni processuali. Peraltro ; in relazione a tali episodi i giudici di merito hanno dato atto della sussistenza anche di riscontri concreti, quali, ad esempio, il sequestro dei 23 grammi di eroina spedita a Favignana e l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio 2017. 2.6. Infondato risulta il settimo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso la specifica richiesta di qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. La giurisprudenza di legittimità ha enucleato sul tema principi ormai consolidati in ordine agli elementi che i giudici di merito debbono considerare ai fini della quanficazione giuridica del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. In particolare è stato affermato (così Sez. 6, n. 3363/18 del 20/12/2017, Cesarano e altro, Rv. 272140) che è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente, in quanto, anche all'esito della nuova formulazione quale reato autonomo, tale fattispecie può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (in tal senso, Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610). La Corte territoriale ha congruamente motivato le ragioni per cui le condotte di cessione di sostanze stupefacenti poste in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificate di lieve entità: si tratta di una motivazione rispettosa dei sopra menzionati principi di diritto ed espressa con argomentazione ineccepiblle, in aderenza alla piattaforma probatoria accertata dai giudici di merito, giudizio logico, privo di contraddittorietà e coerente, come tale del tutto incensurabile nella presente sede, per cui il motivo risulta manifestamente infondato. 2.7. Del pari inammissibile l'ultima censura i con la quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto ci un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610). Del resto il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati, anche implicitamente, tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2,11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Il motivo risulta del tutto aspecifico, perchè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.121), né individua elementi presenti agli atti valutabili dalla Corte di appello, che ha escluso l'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. con motivazione più che congrua. 2.3. Per quanto attiene alla specifica doglianza dello [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato che la pena allo stesso comminata in primo grado nel dispositivo sia diversa aa quella computata in dettaglio nella parte motiva di tale sentenza, il motivo è manifestamente infondato, oltre a non essere stato proposto in sede di appello. Infatti (secondo quanto indicato alla pag. 139 della sentenza di primo grado) il computo della pena finale, ritenuto più grave il capo 8) e considerati i reati fine (dai quali peraltro risulta omesso il computo del capo 49, omissione che si traduce in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ammonta ad anni 8 di reclusione ed euro 28.500 di multa, dosimetria stabilita dal giudice di prime cure, che, per effetto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, conduce alla pena finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 19 mila di multa, in perfetta corrispondenza con quanto indicato nel dispositivo (pag. 140) della sentenza di primo grado . Si deve quindi ritenere che l'indicazione di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.333,00 di multa, posta a lato del nome dell'imputato (pag. 139) sia frutto di un evidente errore, o refuso scaturente dalla copiatura del computo della diversa dosimetria sanzionatoria applicata a [OSCURATO:PERSONA], errore materiale posto in essere al momento della redazione della motivazione della sentenza, ma del tutto privo di effetti in virtù dell'esatta indicazione della pena finale in anni 8 di reclusione sulla quale operare la riduzione per il rito. Non sussiste perciò, nella sostanza, alcuna discrasia tra la decisione del G.I.P. indicata nel dispositivo ed il computo effettivo della sanzione inflitta come risultante dalla parte motiva della sentenza. 3. Passando all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ne va rilevata l'inammissibilità. 3.1. Quanto al primo motivo, relativo alle intercettazioni e al loro valore probatorio, lo stesso è comune all'analogo motivo proposto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e valgono pertanto, a fondare la sua manifesta infondatezza, i rilievi formulati in risposta nei paragrafi che precedono, da intendersi qui richiamati. Del restopon va sottaciuto che il motivo di appello in relazione alla responsabilità, per la sua genericità era stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale. 3.2. Parimenti / è manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto, avendo i giudici di merito valutato globalmente tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, attribuendo poi "valore assorbente" ad alcuni, nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) (cfr. pag. 120 della sentenza impugnata). 3.3. Per quantof infine) attiene al motivo con cui si censura l'omessa valutazione individualizzata della posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle richieste circostanze attenuanti generiche, lo stesso è palesemente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 121), che esclude la sussistenza di elementi mitigatori rinvenibili proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 4.1. Il primo con cui lamenta violazione dei parametri di valutazione della prova, è manifestamente infondato. Come detto sussiste la piena utilizzabilità processuale delle intercettazioni ed i giudici di merito hanno ritenuto sussistente le condotte di cessione di sostanze stupefacenti tenendo conto dell'inequivoco significato delle conversazioni intercettate, nonostante l'utilizzazione di moduli comunicativi allusivi o "in codice"; tale valutazione attiene a questioni di fatto che appartengono alla cognizione del giudice di merito; del resto il significato delle conversazioni ha trovato riscontro (secondo quanto ritenuto dal compendio motivazionale delle decisioni di merito) non solo attraverso le coerenze e le connessioni reciproche tra comunicazioni diverse tra interlocutori anch'essi diversi, ma anche attraverso le indagini di polizia giudiziaria. Pertanto non è sostenibile la tesi adombrata che nel caso di specie si tratti di un giudizio di colpevolezza fondato unicamente sulla c.d. "droga parlata". La molteplicità e la reiterazione delle condotte, il riscontro delle stesse ottenuto attraverso una duratura attività di osservazione e di polizia giudiziaria, confermata da arresti, risultati di perquisizioni e sequestri, forniscono la misura della congruità e della correttezza della ricostruzione processuale della sussistenza dei fatti di reato contestati al ricorrente. Anche il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla penale responsabilità era stato già dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo. 4.2. Risultano inammissibili anche il secondo e terzo motivo proposti, per le ragioni già espresse in risposta ai motivi, di analogo contenuto, avanzati dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ragioni alle quali si rimanda. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. 5.1. Il primo motivo lamenta la violazione dei principi di valutazione della prova in riferimento al capo 28, del quale è stata riconosciuta la derubricazione nella fattspecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nella sostanza richiedendo una rivalutazione di merito del materiale probatorio ed una diversa interpretazione del contenuto della intercettazione e contestando, ma C,3v, in maniera del tutto generica e senza un effettivo confronto t la motivazione che i giudici di appello hanno offerto in risposta al medesimo motivo proposto in tale sede (pagg. 81-91) ,ove risultano compiutamente motivate le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e che si trattasse dei 23 grammi di eroina sequestrata a Favignana. 5.2. Quanto all'invocata sussistenza della condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha specificamente argomentato (pag. 121) perché ceve essere esclusa una valutazione di particolare tenuità del fatto, ritenendo lo stesso già correttamente descritto nei contorni di concreta offensività, mediante la riqualificazione operata dal giudice di prime cure nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per cui il motivo proposto risulta manifestamente infondato. 5.3. Il terzo motivo non si sottrae ad un giudizio di assoluta genericità, posto che io stesso, oltre ad essere meramente reiterativo di quanto già esposto in appello, non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte territoriale a proposito del precedente del quale il ricorrente risulta gravato ed inoltre va nuovamente ribadito il principio che «la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826- 01), per cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare adeguato a sorreggere il giudizio (così Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Pertanto, la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittirnità,neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (cfr. Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768) Mei restorai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è più sufficiente il mero stato di formale incensuratezza (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 5.4. Quanto poi all'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'omessa valutazione sull'entità del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, e confermato in sede di appello, lo stesso risulta del tutto generico a fronte della semplice richiesta di comminatoria del minimo edittale e ) comunque )è anche manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il giudice di merito, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito e che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (ex multis, Sez. 17 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata sarebbe necessaria soltanto nel caso in cui essa sia inflitta in una misura di gran lunga superiore alla media edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.. pen. mediante il richiamo all'adeguatezza, .alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (in tal senso Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n., 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La media edittale, inoltre, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (v., da ultimo, Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Nella fattispecie in esame, il giudice del gravame ha esposto sinteticamente le ragioni della congruità della pena già inflitta, essendo stata comminata al di sotto del medio edittale. 6. Per quanto concerne il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], relativo ai capi allo stesso ascritti ai n. 42, 43, 44 e 45, in relazione ai quali è stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 già dal giudice di primo grado, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni, non consentito nella presente sede, per le ragioni già esposte in risposta ai precedenti motivi di ricorso proposti dagli altri coimputati, di analogo contenuto, ragioni alle quali si fa rinvio. E I del resto) la sentenza impugnata evidenzia con argomentazione coerente e priva di smagliature logiche le ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente (pagg. 102-114), esaminando specificamente il contenuto delle intercettazioni nell'ambito della piattaforma probatoria acquisita nel processo. 6.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen, è inammissibile, mancando di un serio confronto con la motivazione che i giudici di appello hanno espresso sul punto alla pag. 120 della sentenza impugnata. 6.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che ripropone la doglianza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata comminatoria del minimo edittale, non si sottraggono ad analogo giudizio di inammissibilità, per genericità e per manifesta infondatezza, potendosi qui richiamare gli indirizzi giurisprudenziali appena indicati in riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dovendosi tenere conto che la Corte territoriale ha sottolineato i precedenti del Cudia (furto e coltivazione di sostanze stupefacenti) e considerato che la dosimetria della pena inflitta (un anno di reclusione) non esigeva alcuna specifica ulteriore precisazione che quella esposta nella parte motiva della sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 35376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris