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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25660/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 gennaio 2017, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo B dell'imputazione nel solo delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il termine pari ad anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen. pari ad anni sei, aumentato nella misura di un quarto ex art. 161 cod. pen.) non risulta ancora decorso, alla luce della consumazione della truffa nell'ottobre 2016; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 gennaio 2017, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo B dell'imputazione nel solo delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il termine pari ad anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen. pari ad anni sei, aumentato nella misura di un quarto ex art. 161 cod. pen.) non risulta ancora decorso, alla luce della consumazione della truffa nell'ottobre 2016; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 25660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris