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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 1981

Cassazione n. 18025/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1981 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina dell'Il maggio 2022, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 4-bis e 4-ter della legge n. 401 del 1989, nonché 88 e 110, primo comrna, del r. d. n. 773 del 1931, perché, privo di concessione, autorizzazione o licenza,, ai sensi dell'art. 88 del testo delle leggi di pubblica sicurezza, svolgeva attività organizzata, al fine di accettare o raccogliere, o comunque favorire l'accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettate in Italia o all'estero, e per aver altresì effettuato la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi, per la predetta raccolta o prenotazione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio, con conseguente assoluzione dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 530, primo o, gradatamente, secondo comma, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste ovvero non è stata raggiunta la prova che l'imputato lo abbia commesso oppure, in via subordinata„ il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.1.

Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge n. 401 del 1989 e 88 e 110, primo comma, T.u.l.p.s., altresì invocando l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello di Messina avrebbe erroneamente omesso: a) di confrontarsi con la circostanza che nessuno si sarebbe trovato all'interno della sede dell'attività culturale, gestita dall'[OSCURATO:PERSONA] profit di cui l'odierno ricorrente è rappresentante, la quale costituirebbe, anzi, un semplice punto di ricarica telefonica; tanto che, in essa, non sarebbe stato reperito alcuno strumento tramite cui poter effettuare giochi e scommesse; b) di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata ad autorizzare una perizia - già negata in primo grado - avente lo scopo di accertare l'incompatibilità delle tre ricevute - rinvenute nel cestino della predetta sede - e della loro carta, rispettivamente, con la stampante e il computer, ivi collocati, e cori il materiale cartaceo utilizzato per le ricariche telefoniche.

2.2. In secondo luogo, si censura la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Più precisamente, la difesa invoca la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza di primo grado e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla valenza probatoria delle tre ricevute, immotivatamente ritenute probanti dello svolgimento della vietata attività di gioco nella sede dell'Associazione culturale ed, invero, estranee alla condotta del ricorrente; di talché risulterebbe, ancora una volta, necessaria la negata perizia tecnica, la quale, a parere del ricorrente, potrebbe condurre, non solo, ad una sentenza compiutamente motivata, ma anche alla assoluzione del ricorrente, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ovvero, in subordine, per non essere stata raggiunta la prova, ai sensi dell'art. 530, commi, rispettivamente, 1 e 2, cod. proc. pen. 2.3.

Con un terzo motivo di impugnazione, si lamenta, infine, l'inosservanza dell'art.131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto.

Secondo la difesa - contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito - nessuna attività del tipo di quella contestata nel capo di imputazione sarebbe mai stata espletata dal [OSCURATO:PERSONA], né alcun elemento dirimente in tal senso potrebbe rinvenirsi dal materiale sequestrato; di talché, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché le condizioni di fatto e di diritto, per potere supportare l'esistenza del reato contestato.

L'associazione di cui è rappresentante l'odierno ricorrente, del resto, altro non sarebbe che un'associazione culturale e musicale con punto vendita di ricariche (PVR)-conti gioco, avente regolare licenza A.A.M.S. e fornita di computer necessari per l'erogazione delle ricariche telefoniche e per le attività culturali e musicali, nonché di una stampante termica, incompatibile con quella idonea a stampare ricevute del tipo di quelle acquisite al processo; mentre, dirimente nel senso dell'estraneità dal reato dell'imputato sarebbe, ancora una volta, la discrasia strutturale e facciale delle schedine - quanto a caratteri, composizione chimica della carta, timbri di fattura, tecnologia di stampa - rispetto alle diverse peculiarità caratterizzanti le ricevute utilizzate per il regolare rilascio delle predette ricariche.

Tali schedine sarebbero state rinvenute nel cestino della sede dell'associazione culturale, perché ivi gettate da soci avventori che avrebbero giocato altrove.

Quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, infine, osserva il ricorrente che nel caso di specie ricorrerebbero tutte le condizioni di estraneità e comprovata irriferibilità all'Associazione ed ai suoi componenti della condotta contestata, avendo essa agito regolarmente, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., nell'esercizio di un diritto, specificamente afferente all'ambito della sua attività tecnologica; con la conseguenza che, nella fattispecie, non ric:orrerebbe alcun nesso che possa costituire l'attribuzione di paternità, in capo all'imputato, delle t:re ricevute, ovvero della presunta statuizione di responsabilità in ordine al reato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1.

I primi due motivi di impugnazione - che possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla manc:ata disposizione dell'accertamento peritale, espressamente richiesto dalla parte - sono inammissibili perché, in parte, caratterizzati dalla mancanza di concreti riferimenti critici al testo della sentenza impugnata e, in parte, manifestamente infondati in diritto.

Più precisamente, le asserzioni della difesa risultano meramente fattuali e generiche, laddove fondano la pretesa assoluzione del ricorrente sulla circostanza che nessuno si sarebbe trovato all'interno della sede dell'attività culturale, senza offrire, tuttavia, la compiuta rappresentazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970), mancando altresì di specificità nella parte in cui si evoca - in seno al secondo motivo di doglianza (pag. 6 del provvedimento impugnato) - la contraddittorietà delle trascrizioni probatorie, risultanti dall'escussione dell'unico teste sentito, senza fornire alcuna indicazione circa le ragioni su cui poter fondare tale vizio.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, deo. 2012, Rv. 253849).

Le argomentazioni del ricorrente, peraltro, risultano meramente fattuali e di carattere strettamente valutativo nella parte in cui contestano la prova dell'attività organizzata di raccolta illecita delle scommesse, essendo dirette semplicemente ad ottenere una diversa interpretazione di elementi di fatto posti a fondamento della decisione e già adeguatamente considerati e motivati dal giudice di secondo grado; profili fattuali la cui valutazione risulta, peraltro, preclusa al sindacato di questa Corte, giacché riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369; Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

Quanto, invece, alla mancata disposizione della perizia, ritenuta dalla difesa prova decisiva, deve rilevarsi che, in punto di diritto, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, in ogni caso, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U., n. 39746 del 2:3 marzo 2017; Rv. 270936).

Il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto, è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 52517 del 03 novembre 2011, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17 gennaio 2013, Rv. 225152; Sez. 6, n. 43526 del 03 ottobre 2012, Rv. 253707); motivazione che, nel caso di specie, appare idonea e coerente, allorché insiste sulla circostanza che le tre ricevute, rinvenute nel cestino dei rifiuti della sede dell'associazione culturale, non rappresentino elemento dirimente a carico dell'odierno ricorrente, valorizzando, all'opposto, la presenza, ivi accertata, di quattro computer, collegati a una stampante, tali da fornire alla clientela, la possibilità di collegarsi su diverse piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line.

1.2. Anche il terzo motivo di censura con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto - deve essere ritenuto inammissibile.

La ricostruzione difensiva, infatti - dopo il richiamo di giurisprudenza in parte ripetitiva di principi di diritto ben noti e, in parte, inconferente, consolidatasi nel tempo, in materia di presupposti soggettivi e oggettivi del reato, nonché in ordine all'operatività dell'art 131-bis - si esaurisce in argomentazioni, desumibili dal tenore generale del motivo, che, lungi dal riguardare la doglianza effettivamente dedotta nell'epigrafe, sembrano piuttosto riferirsi, ancora una volta, all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, nonché ad una casistica, del tutto astratta, circa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità.

In ogni caso, la doglianza, proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, risulta preclusa al sindacato di questa Corte perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato, laddove esso esclude l'operatività della predetta norma sul rilievo della circostanza che, trattandosi di attività svolta in forma imprenditoriale, con stabile predisposizione di mezzi, la condotta dell'imputato non può essere considerata di scarsa rilevanza.

2. Tenuto conto della sentenza 13 giiugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1981 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina dell'Il maggio 2022, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 4-bis e 4-ter della legge n. 401 del 1989, nonché 88 e 110, primo comrna, del r. d. n. 773 del 1931, perché, privo di concessione, autorizzazione o licenza,, ai sensi dell'art. 88 del testo delle leggi di pubblica sicurezza, svolgeva attività organizzata, al fine di accettare o raccogliere, o comunque favorire l'accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettate in Italia o all'estero, e per aver altresì effettuato la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi, per la predetta raccolta o prenotazione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio, con conseguente assoluzione dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 530, primo o, gradatamente, secondo comma, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste ovvero non è stata raggiunta la prova che l'imputato lo abbia commesso oppure, in via subordinata„ il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché la violazione degli artt. 4-bis e 4-ter della legge n. 401 del 1989 e 88 e 110, primo comma, T.u.l.p.s., altresì invocando l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello di Messina avrebbe erroneamente omesso: a) di confrontarsi con la circostanza che nessuno si sarebbe trovato all'interno della sede dell'attività culturale, gestita dall'[OSCURATO:PERSONA] profit di cui l'odierno ricorrente è rappresentante, la quale costituirebbe, anzi, un semplice punto di ricarica telefonica; tanto che, in essa, non sarebbe stato reperito alcuno strumento tramite cui poter effettuare giochi e scommesse; b) di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata ad autorizzare una perizia - già negata in primo grado - avente lo scopo di accertare l'incompatibilità delle tre ricevute - rinvenute nel cestino della predetta sede - e della loro carta, rispettivamente, con la stampante e il computer, ivi collocati, e cori il materiale cartaceo utilizzato per le ricariche telefoniche. 2.2. In secondo luogo, si censura la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Più precisamente, la difesa invoca la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza di primo grado e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla valenza probatoria delle tre ricevute, immotivatamente ritenute probanti dello svolgimento della vietata attività di gioco nella sede dell'Associazione culturale ed, invero, estranee alla condotta del ricorrente; di talché risulterebbe, ancora una volta, necessaria la negata perizia tecnica, la quale, a parere del ricorrente, potrebbe condurre, non solo, ad una sentenza compiutamente motivata, ma anche alla assoluzione del ricorrente, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ovvero, in subordine, per non essere stata raggiunta la prova, ai sensi dell'art. 530, commi, rispettivamente, 1 e 2, cod. proc. pen. 2.3. Con un terzo motivo di impugnazione, si lamenta, infine, l'inosservanza dell'art.131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa - contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito - nessuna attività del tipo di quella contestata nel capo di imputazione sarebbe mai stata espletata dal [OSCURATO:PERSONA], né alcun elemento dirimente in tal senso potrebbe rinvenirsi dal materiale sequestrato; di talché, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti soggettivi e oggettivi, nonché le condizioni di fatto e di diritto, per potere supportare l'esistenza del reato contestato. L'associazione di cui è rappresentante l'odierno ricorrente, del resto, altro non sarebbe che un'associazione culturale e musicale con punto vendita di ricariche (PVR)-conti gioco, avente regolare licenza A.A.M.S. e fornita di computer necessari per l'erogazione delle ricariche telefoniche e per le attività culturali e musicali, nonché di una stampante termica, incompatibile con quella idonea a stampare ricevute del tipo di quelle acquisite al processo; mentre, dirimente nel senso dell'estraneità dal reato dell'imputato sarebbe, ancora una volta, la discrasia strutturale e facciale delle schedine - quanto a caratteri, composizione chimica della carta, timbri di fattura, tecnologia di stampa - rispetto alle diverse peculiarità caratterizzanti le ricevute utilizzate per il regolare rilascio delle predette ricariche. Tali schedine sarebbero state rinvenute nel cestino della sede dell'associazione culturale, perché ivi gettate da soci avventori che avrebbero giocato altrove. Quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, infine, osserva il ricorrente che nel caso di specie ricorrerebbero tutte le condizioni di estraneità e comprovata irriferibilità all'Associazione ed ai suoi componenti della condotta contestata, avendo essa agito regolarmente, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., nell'esercizio di un diritto, specificamente afferente all'ambito della sua attività tecnologica; con la conseguenza che, nella fattispecie, non ric:orrerebbe alcun nesso che possa costituire l'attribuzione di paternità, in capo all'imputato, delle t:re ricevute, ovvero della presunta statuizione di responsabilità in ordine al reato oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. I primi due motivi di impugnazione - che possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla manc:ata disposizione dell'accertamento peritale, espressamente richiesto dalla parte - sono inammissibili perché, in parte, caratterizzati dalla mancanza di concreti riferimenti critici al testo della sentenza impugnata e, in parte, manifestamente infondati in diritto. Più precisamente, le asserzioni della difesa risultano meramente fattuali e generiche, laddove fondano la pretesa assoluzione del ricorrente sulla circostanza che nessuno si sarebbe trovato all'interno della sede dell'attività culturale, senza offrire, tuttavia, la compiuta rappresentazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970), mancando altresì di specificità nella parte in cui si evoca - in seno al secondo motivo di doglianza (pag. 6 del provvedimento impugnato) - la contraddittorietà delle trascrizioni probatorie, risultanti dall'escussione dell'unico teste sentito, senza fornire alcuna indicazione circa le ragioni su cui poter fondare tale vizio. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, deo. 2012, Rv. 253849). Le argomentazioni del ricorrente, peraltro, risultano meramente fattuali e di carattere strettamente valutativo nella parte in cui contestano la prova dell'attività organizzata di raccolta illecita delle scommesse, essendo dirette semplicemente ad ottenere una diversa interpretazione di elementi di fatto posti a fondamento della decisione e già adeguatamente considerati e motivati dal giudice di secondo grado; profili fattuali la cui valutazione risulta, peraltro, preclusa al sindacato di questa Corte, giacché riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Quanto, invece, alla mancata disposizione della perizia, ritenuta dalla difesa prova decisiva, deve rilevarsi che, in punto di diritto, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, in ogni caso, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U., n. 39746 del 2:3 marzo 2017; Rv. 270936). Il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto, è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 52517 del 03 novembre 2011, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17 gennaio 2013, Rv. 225152; Sez. 6, n. 43526 del 03 ottobre 2012, Rv. 253707); motivazione che, nel caso di specie, appare idonea e coerente, allorché insiste sulla circostanza che le tre ricevute, rinvenute nel cestino dei rifiuti della sede dell'associazione culturale, non rappresentino elemento dirimente a carico dell'odierno ricorrente, valorizzando, all'opposto, la presenza, ivi accertata, di quattro computer, collegati a una stampante, tali da fornire alla clientela, la possibilità di collegarsi su diverse piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line. 1.2. Anche il terzo motivo di censura con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., invocando il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto - deve essere ritenuto inammissibile. La ricostruzione difensiva, infatti - dopo il richiamo di giurisprudenza in parte ripetitiva di principi di diritto ben noti e, in parte, inconferente, consolidatasi nel tempo, in materia di presupposti soggettivi e oggettivi del reato, nonché in ordine all'operatività dell'art 131-bis - si esaurisce in argomentazioni, desumibili dal tenore generale del motivo, che, lungi dal riguardare la doglianza effettivamente dedotta nell'epigrafe, sembrano piuttosto riferirsi, ancora una volta, all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, nonché ad una casistica, del tutto astratta, circa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. In ogni caso, la doglianza, proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, risulta preclusa al sindacato di questa Corte perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato, laddove esso esclude l'operatività della predetta norma sul rilievo della circostanza che, trattandosi di attività svolta in forma imprenditoriale, con stabile predisposizione di mezzi, la condotta dell'imputato non può essere considerata di scarsa rilevanza. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giiugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond
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