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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15120/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZSONM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio di cui agli atti di ricorso dei due distinti difensori, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la estensione della diminuzione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto riferimento all'esistenza di procedimenti penali in corso per analoghi reati ed alla gravità complessiva del fatto che solo occasionalmente non è pervenuta a più gravi conseguenze; considerato che quanto alla pena, va ribadito il principio di diritto secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficiente il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZSONM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio di cui agli atti di ricorso dei due distinti difensori, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la estensione della diminuzione delle attenuanti generiche, tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto riferimento all'esistenza di procedimenti penali in corso per analoghi reati ed alla gravità complessiva del fatto che solo occasionalmente non è pervenuta a più gravi conseguenze; considerato che quanto alla pena, va ribadito il principio di diritto secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficiente il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPOS
Sentenza Cassazione n. 15120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris