CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo, che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità. A ben vedere il ricorrente propone la tesi della irretroattività della interpretazione giurisprudenziale meno favorevole, a fronte di quella prevalente e più favorevole esistente al momento del fatto che escludeva il riconoscimento dell'aggravante in esame per il furto di oggetti - come nel caso in esame tre borse da lavoro - contenuti in una autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il motivo è manifestamente infondato, nell'evocazione del c.d. overruling giurisprudenziale, ossia di un mutamento ermeneutico, ascrivibile alla Corte di cassazione e foriero di un'applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale, che sostanziale, denunciata dalla difesa come in violazione degli artt. 2 cod. pen. 25 Cost. e 7 CEDU. Pacifico risulta, infatti, il criterio per cui l'overruling non consentito, perché non prevedibile per l'imputato, è ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre va esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l'esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall'indirizzo maggioritario (Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone). Nel caso di specie difetta il requisito dell'imprevedibilità data la sussistenza, già a partire dal 2015, in data anteriore alla condotta del ricorrente, di sentenze affermative del principio secondo cui «Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura» (Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744 - 01; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01; Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere es