CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19804/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 7 febbraio 2020 del Tribunale di Macerata resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 3333,00 di multa per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha osservato che, al momento del controllo sulla pubblica via, alcunché gli era stato trovato addosso, né assumeva rilievo il fatto che lo stupefacente fosse stato rinvenuto nell'abitazione di residenza personale e nella casa di campagna di proprietà materna, mentre il denaro rintracciato nel corso della perquisizione concerneva i proventi della propria attività lavorativa. Quanto al dato ponderale della sostanza, esso era compatibile con la destinazione all'uso personale, e semmai doveva ragionarsi in termini di valori soglia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. E' invero nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ciò posto, vero è che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991). 3.2. Alla stregua dei principi richiamati, sia la prova della destinazione della droga ad uso personale, sia quella della destinazione allo spaccio, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. In specie, peraltro, la Corte territoriale ha coerentemente e non illogicamente collegato - al fine di verificare la destinazione illecita - il dato ponderale e la molteplicità delle sostanze rinvenute in luoghi nella disponibilità del Perini (l'abitazione personale ovvero il casolare di campagna della mamma), nonché le modalità separate di conservazione ed occultamento delle sostanze (43,40 grammi di hashish, 91 di marijuana, 17 di anfetamine, 251 semi di canapa indiana unitamente a concime liquido e stimolatore vegetale), in parte già suddivise in svariate dosi ed in presenza di strumentazione, con tracce di stupefacente, idonea a detto confezionamento. In ragione di ciò, non illogicamente è stata ritenuta raggiunta la prova indiziaria, laddove in definitiva il ricorrente - al di là delle doglianze sui vizi di motivazione - ha solamente richiesto una differente, ma non ammissibile alla stregua dei principi ricordati, valutazione del materiale di causa, invero letto dai Giudici del merito nei termini che precedono. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Gaston