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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 09256/2025

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avvocata [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso diretto per l'annullamento della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 372 cod. pen ascrittogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attore in un processo civile per danni da circolazione stradale, che lo aveva istigato a rendere falsa testimonianza.

Q)

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto della rilevanza della falsa testimonianza del correo, ammesso alla prova per detto reato e, pertanto, riconosciuto autore della istigazione dell'Izzo, con il quale rispondeva in concorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, che in più punti evoca direttamente la illogicità della motivazione quale endiadi della sua mancanza, deve essere convertito in appello e tramesso alla Corte di appello di Napoli.

La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti, infatti, è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285738).

Nel caso in esame è evidente, in particolare con riferimento al denunciato vizio di carenza di motivazione, che il motivo si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito la cui erronea lettura ridonda nel denunciato vizio di violazione di legge anche con riferimento alla mancanza di motivazione la cui nozione ricomprende solo la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando la valutazione del giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in ordine agli elementi costitutivi del reato ovvero delle altre fattispecie processuali o sostanziali rilevanti ai fini della decisione.

P.Q.M. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello 0 di Napoli per il giudizio.

Così deciso il 19 febbraio 2025 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avvocata [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso diretto per l'annullamento della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 372 cod. pen ascrittogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attore in un processo civile per danni da circolazione stradale, che lo aveva istigato a rendere falsa testimonianza. Q) 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione sul punto della rilevanza della falsa testimonianza del correo, ammesso alla prova per detto reato e, pertanto, riconosciuto autore della istigazione dell'Izzo, con il quale rispondeva in concorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, che in più punti evoca direttamente la illogicità della motivazione quale endiadi della sua mancanza, deve essere convertito in appello e tramesso alla Corte di appello di Napoli. La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti, infatti, è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285738). Nel caso in esame è evidente, in particolare con riferimento al denunciato vizio di carenza di motivazione, che il motivo si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito la cui erronea lettura ridonda nel denunciato vizio di violazione di legge anche con riferimento alla mancanza di motivazione la cui nozione ricomprende solo la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando la valutazione del giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo in ordine agli elementi costitutivi del reato ovvero delle altre fattispecie processuali o sostanziali rilevanti ai fini della decisione. P.Q.M. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello 0 di Napoli per il giudizio. Così deciso il 19 febbraio 2025 La Consigliera
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