CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21152/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2500 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente –Numero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 4315/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 2758/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sedeche aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della giustizia per ottenerel’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, dellaretribuzione spettante per il lavoro carcerario dallo stessoprestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 e sinoal mese di gennaio 2016.La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questogiudizio di legittimità, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato il suo diritto adottenere l’adeguamento richiesto sino al mese di gennaio 2016,condannando il Ministero della giustizia al pagamento dellerelative differenze retributive, in ragione dell’unicità delrapporto di lavoro intercorso tra lo stesso e l’amministrazionepenitenziaria, ma aveva escluso da tali differenze la sommarichiesta a titolo di Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] (T.F.R.), inquanto il rapporto unico e continuativo esistente tra le parti eraancora in atto alla data della domanda, e non era stato allegatoe provato che esso fosse cessato in corso di giudizio.La Corte territoriale aveva altresì condannato il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore dell’INPS, convenuto in giudiziofin dal primo grado, dei contributi previdenziali dovuti sulleNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026anzidette differenze retributive nei limiti dell’intervenutaprescrizione quinquennale.3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motividi impugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Ministero dellagiustizia, il quale ha depositato a tal fine controricorso.5. Anche l’INPS ha depositato controricorso, con il quale si èrimesso alla valutazione della Corte ed ha chiesto, per l’ipotesidi fondatezza del ricorso, che venisse riconosciuto ilconseguente obbligo del pagamento della contribuzione dovutae delle sanzioni civili dal momento dell’inadempimento al saldo,nei limiti del termine di prescrizione stabilito dall’ordinamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente hacensurato la sentenza impugnata deducendo la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchédell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e, perquanto di ragione, l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., dicircostanze documentali, pacifiche e, comunque, non contestateche avevano formato oggetto di discussione tra le partiCon tale mezzo di critica è stato dedotto che la Corte Territorialeha erroneamente escluso la debenza del T.F.R., avendo ignorato«che tra le Parti sussisteva un patto di conglobamento ex legesulla base del quale il TFR veniva erogato mensilmente – comecomprovato dalle buste paga versate in atti – sicché, inrelazione ai riconosciuti adeguamenti contrattuali, il sig.Mangione aveva diritto alle relative differenze retributive anchea tale titolo. Tant’è che il Ministero della Giustizia – nei propriNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026scritti difensivi – non ha mai contestato il conglobamento delTFR nella retribuzione mensilmente corrisposta».2. Tale motivo è inammissibile, in quanto introduce unaquestione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamentidi fatto che non è possibile esperire in questa sede.3. Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimentoal fatto che le parti hanno discusso, sia in primo che in secondogrado di giudizio, dell’esistenza di, un non meglio definito,«accordo (legale) di conglobamento che, proprio in quantoproveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nellafattispecie, l’erogazione mensile della quota (maturata) di TFR,in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa».La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata adaffermare che esso non poteva essere riconosciuto all’odiernoricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei Fatti di causa.4. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025,qualora una questione giuridica - implicante un accertamento difatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in qualeCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, primadi esaminare nel merito la censura stessa.L’odierno ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, nonavendo dedotto di avere introdotto la questione relativaNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’esistenza del predetto accordo legale di conglobamento inprecedenti atti o fasi del giudizio.5. Tale conglobamento non è peraltro desumibile dalla solacircostanza dedotta, secondo cui nelle buste paga mensili figural’indicazione di una quota dovuta a titolo di «anzianità», essendonecessaria a tal fine l’indicazione delle fonti, convenzionali olegali, che hanno previsto detto conglobamento.L’indicazione delle fonti di tale conglobamento non è mai statafornita, nonostante che essa fosse tanto più necessaria nelmomento in cui in ricorso si è dedotto che il conglobamentocostituiva l’oggetto di un accordo, o di una prassi in deroga alledisposizioni dell’art. 2120 c.c., le quali in realtà prevedono lacorresponsione del T.F.R. unicamente al momento dellacessazione del rapporto di lavoro o, al più, medianteanticipazioni da corrispondere una tantum, al ricorrere dideterminate condizioni, e non già da accreditarsi mensilmentein via continuativa senza una specifica causale giustificativa (v.in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025).6. Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di taleconglobamento la menzione della nota del Ministero dellaGiustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione delprincipio di specificità del ricorso per cassazione - non è statoriprodotto nel ricorso, se non per un minimo stralcio che nonconsente però di risalire alla dedotta «evidente sussistenza trale parti di un accordo (legale)» per conglobare nella retribuzionemensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensi dell’art. 2120c.c., deve essere accantonata mensilmente.7. L’esistenza di un siffatto accordo di conglobamento introduce,inoltre, una questione che richiede accertamenti in fatto, se soloNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026si considera che essa implica la necessità di una verifica dellebuste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fatto che in esse -come desumibile da quella riprodotta nel corpo del ricorso, maasseritamente uguale alle altre depositate in giudizio – figurano,alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla «terza vocedegli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro, la cuiragione deve necessariamente valutarsi alla luce di specifichededuzioni che però, sino ad oggi, non sono state mai svolte.8. Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risultainammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui ilricorrente ha assunto l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto didiscussione tra le parti.9. La mancata deduzione nel giudizio di appello del predettoaccordo di conglobamento impedisce poi di ritenere che la Corteterritoriale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamento in questione eper non averlo rilevato in base alla mancata contestazione dellacontroparte ed alla già richiamata nota del Ministero dellaGiustizia del 10.11.1993.10. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art.24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,per l’erronea compensazione delle spese di lite dei precedentigradi di giudizio disposta dalla sentenza impugnata, in ragionedel recente orientamento della Suprema Corte in merito allaquestione della decorrenza del termine di prescrizione inNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026relazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, sullaquale si erano registrate divergenti decisioni nellagiurisprudenza di merito e di legittimità.11. Il motivo è infondato, considerato che l’esistenza di contrastidi giurisprudenza in ordine alla questione, o alle questioni,oggetto di giudizio integra una delle gravi ragioni per le quali èpossibile, anche a seguito della citata sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018, disporre la compensazione dellespese processuali, come pure deve dirsi per il consolidamentodi un orientamento giurisprudenziale rispetto ad altri precedentidi diverso segno, circostanza verificatasi nel caso in esame.12. A fronte di una sentenza di primo grado del 3.05.2023, cheaveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente proprio inragione della maturata prescrizione del diritto vantato, assumerilievo dirimente il definitivo consolidarsi solo nel 2024dell’orientamento di legittimità che ha stabilito una decorrenzadi detta prescrizione tale da consentire di ribaltare l’esito dellamedesima sentenza, e da giustificare quindi la resistenzaspiegata dalla controparte prima di detto consolidamento.13. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del Ministero della giustizia,delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo.14. Per quanto concerne invece la regolazione delle spese neiconfronti dell’INPS, esse vanno compensate in ragionedell’atteggiamento “neutro” assunto, avendo l’Istitutodichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte, e facendovalere l’obbligo di una maggior contribuzione a carico delNumero registro generale 12381/2025Numero sezionale 2500/2026Numero di raccolta generale 21152/2026Data pubblicazione 22/06/2026controricorrente solo per l’eventualità di un accoglimento delricorso. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso erigetta il secondo; condanna parte ricorrente al pagamento infavore del Ministero della giustizia delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Compensa interamente le spese di giudizio tra l’INPS e le altreparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]