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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 36558/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] !FATTO

1. La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza del 5/3/2020, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in ragione della detenzione subita dal 23/6/2004 al 16/11/2004 in regime di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. per., 74, 73 ci. 1 DPR 309/90, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Campobasso, in data 21/6/2004, e poi revocata dal Tribunale del Riesame di Ancona in data 16/11/2004.

La ricorrente veniva poi prosciolta dall'accusa, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Larino emessa il 23/6/2017, divenuta irrevocabile il 9/11/2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione alla sussistenza del dolo o della colpa grave che avrebbe de- terminato l'applicazione e il mantenimento della misura.

In ricorso viene definito contorto il ragionamento seguito dalla Corte territo- riale nell'escludere il diritto alla riparazione sul presupposto che la Bevilacqua, in sede di interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La mancata risposta all'interrogatorio - secondo non avrebbe consentito di individuare la giovane donna intercettata nell'ambito di un traffico di droga che coinvolgeva il padre e il fratello dell'indagata, la quale aveva un precedente specifico e soprat- tutto non chiariva che nell'ambito familiare vi era un'altra giovane donna.

La ricorrente richiama il principio secondo cui il silenzio serbato in sede di interrogatorio può costituire colpa grave solo nel caso in cui il silenzio non abbia consentito che emergessero determinati elementi, tali da impedire l'insorgere o il protrarsi della misura.

In ogni caso, si aggiunge, che ritenuta la circostanza che l'interrogatorio si era tenuto in data 25/6/2004, mentre la misura era stata applicata il 21/6/2004, non vi sarebbero stati elementi per escludere il diritto alla riparazione per i cinque gironi tra l'esecuzione della misura e l'interrogatorio.

Vengono, poi, elencati, gli elementi a carico dell'indagata, al fine di eviden- ziare la non incidenza della mancata risposta all'interrogatorio sul mantenimento della custodia in carcere.Viene anche sottolineato che con istanza de libertate del 10/12/2004, il di- fensore dell'indagata contestava l'identificazione della stessa con l'interlocutrice intercettata e, nonostante il rigetto da parte del GIP, la misura veniva revocata dal Tribunale del riesame in appello, sul presupposto dell'insuperabile incertezza dell'individuazione dell'indagata, la quale sarebbe stata poi definitivamente as- solta, nonostante il rinvio a giudizio.

La ricorrente riporta integralmente la motivazione della sentenza di assolu- zione, per concludere che nulla avrebbe potuto chiarire la Bevilacqua, rispondendo alle domande del giudice, al di là della negazione di essere l'interlocutrice e della circostanza di avere due sorelle conviventi.

Tale ultima circostanza doveva essere ben nota agli inquirenti, risultando dalle certificazioni dell'anagrafe e, certamente, non può ritenersi grave negligenza la mancata indicazione della presenza di altre donne nel proprio nucleo familiare, a prescindere dall'ulteriore considerazione che qualsiasi altra donna avrebbe potuto avere le conversazioni intercettate, tanto più che in una di esse l'interlocutrice si qualificava come moglie.

Si sottolinea che la Bevilacqua non era a conoscenza di nessun elemento da poter fornire agli inquirenti, del resto la sua assoluzione avveniva agevolmente per la mancanza di elementi al fine di identificarla nell'interlocutrice intercettata, come evidenziato dal tribunale del riesame.

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto spiegare per quale motivo i gravi indizi erroneamente ritenuti sussistenti sarebbero scemati attraverso la risposta all'interrogatorio di garanzia.

Si rileva che nessun altro elemento dal quale desumere una condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stato indicato dall'impugnato provvedimento.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata risposta addebitata alla ricorrente avrebbe potuto al massimo configurare una colpa lieve, rilevante solo ai fini di una decurtazione dell'indennizzo, soprattutto in un caso come quello che ci occupa relativo ad una famiglia rom, caratterizzata dalla numerosità dei suoi membri, tra cui diversi di sesso femminile come attestato nelle certificazioni anagrafiche, pre- senti negli atti di indagine.

Si sottolinea, infine, che nel caso di specie le condizioni ostative del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per dolo o colpa grave, non operano, essendo stata la misura disposta nonostante l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della stessa previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, adottando ogni conseguenziale provvedimento.3.

Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 16/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inam- missibile il ricorso.

CONSIDERATO I N DIRITTO

1. I motivi sopra dedotti sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso.

2. Ed invero, costituisce ius receptum il principio che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli ele- menti posti a fondamento del provvedimento cautelare. (Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina ed altro, Rv. 251325 nella cui motivazione la Corte ha pre- cisato che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della fa- coltà di non rispondere in sede di interrogatorio; conf.

Sez. 3, n. 29967 del 2/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419 ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva negato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, M.E.F. ed altro, Rv. 267393 in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si ridu- cevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile rica- vare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati).

Ebbene, l'ordinanza impugnata non opera un buon governo di tale principio.

Per i giudici della riparazione, infatti, il rifiuto di rendere l'interrogatorio ha determinato il mancato accertamento della reale posizione dell'odierna ricorrente, a carico della quale sussistevano gravi indizi determinati dall'avere un precedente specifico e dall'appartenenza al nucleo familiare i cui membri erano coinvolti, come poi effettivamente accertato, in un traffico di stupefacente e a cui partecipava anche una donna che si occupava dei contatti con i fornitori.

Il giudice di merito, tuttavia, ha assolto la Bevilacqua perché non sussisteva la certezza dell'identificazione della stessa cori l'elemento di sesso femminile della famiglia partecipe del traffico di stupefacenti, per la presenza di un'altra sorella.3.

Alla luce del principio di diritto sopra ricordato, appare allora fondato il rilievo della ricorrente che si domanda quali circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedi- mento cautelare, avrebbe potuto e dovuto disvelare agli inquirenti per andare esente da colpa.

Di certo non le si poteva chiedere di accusare la sorella.

E nem- meno doveva essere lei a rendere noto che nel proprio nucleo familiare c'erano altre donne, circostanza facilmente evincibile dagli inquirenti attraverso l'acquisi- zione di un semplice certificato anagrafico.

Sarà il giudice del rinvio, pertanto, a dover rivalutare se e quali possano es- sere i comportamenti colposi ascrivibili all'odierna ricorrente ostativi alla conces- sione del chiesto beneficio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso.

Così deciso in Roma il 22 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] !FATTO 1. La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza del 5/3/2020, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in ragione della detenzione subita dal 23/6/2004 al 16/11/2004 in regime di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. per., 74, 73 ci. 1 DPR 309/90, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Campobasso, in data 21/6/2004, e poi revocata dal Tribunale del Riesame di Ancona in data 16/11/2004. La ricorrente veniva poi prosciolta dall'accusa, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Larino emessa il 23/6/2017, divenuta irrevocabile il 9/11/2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione alla sussistenza del dolo o della colpa grave che avrebbe de- terminato l'applicazione e il mantenimento della misura. In ricorso viene definito contorto il ragionamento seguito dalla Corte territo- riale nell'escludere il diritto alla riparazione sul presupposto che la Bevilacqua, in sede di interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere. La mancata risposta all'interrogatorio - secondo non avrebbe consentito di individuare la giovane donna intercettata nell'ambito di un traffico di droga che coinvolgeva il padre e il fratello dell'indagata, la quale aveva un precedente specifico e soprat- tutto non chiariva che nell'ambito familiare vi era un'altra giovane donna. La ricorrente richiama il principio secondo cui il silenzio serbato in sede di interrogatorio può costituire colpa grave solo nel caso in cui il silenzio non abbia consentito che emergessero determinati elementi, tali da impedire l'insorgere o il protrarsi della misura. In ogni caso, si aggiunge, che ritenuta la circostanza che l'interrogatorio si era tenuto in data 25/6/2004, mentre la misura era stata applicata il 21/6/2004, non vi sarebbero stati elementi per escludere il diritto alla riparazione per i cinque gironi tra l'esecuzione della misura e l'interrogatorio. Vengono, poi, elencati, gli elementi a carico dell'indagata, al fine di eviden- ziare la non incidenza della mancata risposta all'interrogatorio sul mantenimento della custodia in carcere.Viene anche sottolineato che con istanza de libertate del 10/12/2004, il di- fensore dell'indagata contestava l'identificazione della stessa con l'interlocutrice intercettata e, nonostante il rigetto da parte del GIP, la misura veniva revocata dal Tribunale del riesame in appello, sul presupposto dell'insuperabile incertezza dell'individuazione dell'indagata, la quale sarebbe stata poi definitivamente as- solta, nonostante il rinvio a giudizio. La ricorrente riporta integralmente la motivazione della sentenza di assolu- zione, per concludere che nulla avrebbe potuto chiarire la Bevilacqua, rispondendo alle domande del giudice, al di là della negazione di essere l'interlocutrice e della circostanza di avere due sorelle conviventi. Tale ultima circostanza doveva essere ben nota agli inquirenti, risultando dalle certificazioni dell'anagrafe e, certamente, non può ritenersi grave negligenza la mancata indicazione della presenza di altre donne nel proprio nucleo familiare, a prescindere dall'ulteriore considerazione che qualsiasi altra donna avrebbe potuto avere le conversazioni intercettate, tanto più che in una di esse l'interlocutrice si qualificava come moglie. Si sottolinea che la Bevilacqua non era a conoscenza di nessun elemento da poter fornire agli inquirenti, del resto la sua assoluzione avveniva agevolmente per la mancanza di elementi al fine di identificarla nell'interlocutrice intercettata, come evidenziato dal tribunale del riesame. Il giudice della riparazione avrebbe dovuto spiegare per quale motivo i gravi indizi erroneamente ritenuti sussistenti sarebbero scemati attraverso la risposta all'interrogatorio di garanzia. Si rileva che nessun altro elemento dal quale desumere una condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stato indicato dall'impugnato provvedimento. Si evidenzia, inoltre, che la mancata risposta addebitata alla ricorrente avrebbe potuto al massimo configurare una colpa lieve, rilevante solo ai fini di una decurtazione dell'indennizzo, soprattutto in un caso come quello che ci occupa relativo ad una famiglia rom, caratterizzata dalla numerosità dei suoi membri, tra cui diversi di sesso femminile come attestato nelle certificazioni anagrafiche, pre- senti negli atti di indagine. Si sottolinea, infine, che nel caso di specie le condizioni ostative del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per dolo o colpa grave, non operano, essendo stata la misura disposta nonostante l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della stessa previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, adottando ogni conseguenziale provvedimento.3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 16/7/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inam- missibile il ricorso. CONSIDERATO I N DIRITTO 1. I motivi sopra dedotti sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. 2. Ed invero, costituisce ius receptum il principio che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della con- dizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli ele- menti posti a fondamento del provvedimento cautelare. (Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina ed altro, Rv. 251325 nella cui motivazione la Corte ha pre- cisato che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della fa- coltà di non rispondere in sede di interrogatorio; conf. Sez. 3, n. 29967 del 2/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419 ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva negato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, M.E.F. ed altro, Rv. 267393 in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si ridu- cevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile rica- vare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati). Ebbene, l'ordinanza impugnata non opera un buon governo di tale principio. Per i giudici della riparazione, infatti, il rifiuto di rendere l'interrogatorio ha determinato il mancato accertamento della reale posizione dell'odierna ricorrente, a carico della quale sussistevano gravi indizi determinati dall'avere un precedente specifico e dall'appartenenza al nucleo familiare i cui membri erano coinvolti, come poi effettivamente accertato, in un traffico di stupefacente e a cui partecipava anche una donna che si occupava dei contatti con i fornitori. Il giudice di merito, tuttavia, ha assolto la Bevilacqua perché non sussisteva la certezza dell'identificazione della stessa cori l'elemento di sesso femminile della famiglia partecipe del traffico di stupefacenti, per la presenza di un'altra sorella.3. Alla luce del principio di diritto sopra ricordato, appare allora fondato il rilievo della ricorrente che si domanda quali circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedi- mento cautelare, avrebbe potuto e dovuto disvelare agli inquirenti per andare esente da colpa. Di certo non le si poteva chiedere di accusare la sorella. E nem- meno doveva essere lei a rendere noto che nel proprio nucleo familiare c'erano altre donne, circostanza facilmente evincibile dagli inquirenti attraverso l'acquisi- zione di un semplice certificato anagrafico. Sarà il giudice del rinvio, pertanto, a dover rivalutare se e quali possano es- sere i comportamenti colposi ascrivibili all'odierna ricorrente ostativi alla conces- sione del chiesto beneficio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 22 s
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