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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 1974

Cassazione n. 40914/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1974 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1942 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto la conferma della sentenza di appello e deposita conclusioni e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Genova del 7-11-2018, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata loro in concorso ascritto, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia; l'avv.to Tartarini per Marafioti, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - mancata assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen., manc:anza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen; lamentava il suddetto vizio in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione delle registrazioni delle telefonate dell'estate del 2014 trattandosi di riproduzione fonografica di conversazioni tra privati, non essendone stata valutata la portata determinante che avrebbe potuto smentire la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 L'avv.to Foti per [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo ugualmente riassunto, lamentava erronea applicazione dell'art. 99 comma 4 cod.pen., difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in relazione a due precedenti condanne riportate nel 1981 e nel 1982 essendo gli altri reati depenalizzati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi appaiono manifestamente infondati e puramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, quanto alla prima doglianza del ricorso Marafioti, alcun vizio sussiste in relazione alla omessa acquisizione delle conversazioni in sede di rinnovazione istruttoria, posto che, la corte di appello di Genova, risulta avere respinto la richiesta ex art. 603 cod proc.pen. con argomenti ancorati a specifici elementi di fatto che le facevano ritenere irrilevante la richiesta di acquisizione relativa a conversazioni svoltesi a diversi mesi dalla data di consumazione dei fatti.

In tema di omessa rinnovazione da parte del giudice di appello va ribadito l'orientamento secondo cui l'"error in procedendo" rilevante "ex" art. 606, comma primo, lett, d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Rv. 240839 - 01).

Decisività che, per le precise argomentazioni svolte, deve pertanto essere esclusa.

Quanto al secondo motivo del ricorso Marafioti, la negazione delle attenuanti generiche è fondata su precisi elementi riferiti senza alcuna illogicità a pagina 3 della motivazione.

Quanto poi al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] la recidiva è ampiamente motivata dalla corte di appello senza che la risalenza nel tempo dei precedenti costituisca elemento ostativo al suo riconoscimento.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge.

Sentenza a motivazione semplificata.

F_oma, 8 luglio 2022 ,. i I CONSIGLIER: ST. i tic/ IL PRESIDENTE Dot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1974 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1942 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto la conferma della sentenza di appello e deposita conclusioni e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Genova del 7-11-2018, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata loro in concorso ascritto, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia; l'avv.to Tartarini per Marafioti, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - mancata assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen., manc:anza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen; lamentava il suddetto vizio in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione delle registrazioni delle telefonate dell'estate del 2014 trattandosi di riproduzione fonografica di conversazioni tra privati, non essendone stata valutata la portata determinante che avrebbe potuto smentire la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 L'avv.to Foti per [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo ugualmente riassunto, lamentava erronea applicazione dell'art. 99 comma 4 cod.pen., difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in relazione a due precedenti condanne riportate nel 1981 e nel 1982 essendo gli altri reati depenalizzati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi appaiono manifestamente infondati e puramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto alla prima doglianza del ricorso Marafioti, alcun vizio sussiste in relazione alla omessa acquisizione delle conversazioni in sede di rinnovazione istruttoria, posto che, la corte di appello di Genova, risulta avere respinto la richiesta ex art. 603 cod proc.pen. con argomenti ancorati a specifici elementi di fatto che le facevano ritenere irrilevante la richiesta di acquisizione relativa a conversazioni svoltesi a diversi mesi dalla data di consumazione dei fatti. In tema di omessa rinnovazione da parte del giudice di appello va ribadito l'orientamento secondo cui l'"error in procedendo" rilevante "ex" art. 606, comma primo, lett, d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Rv. 240839 - 01). Decisività che, per le precise argomentazioni svolte, deve pertanto essere esclusa. Quanto al secondo motivo del ricorso Marafioti, la negazione delle attenuanti generiche è fondata su precisi elementi riferiti senza alcuna illogicità a pagina 3 della motivazione. Quanto poi al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] la recidiva è ampiamente motivata dalla corte di appello senza che la risalenza nel tempo dei precedenti costituisca elemento ostativo al suo riconoscimento. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. F_oma, 8 luglio 2022 ,. i I CONSIGLIER: ST. i tic/ IL PRESIDENTE Dot
Sentenza Cassazione n. 40914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris