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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47927/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo delle stesse censure in punto sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, già devolute ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corrette.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza della prestazione indicata nella fattura 1/2014, emessa da [OSCURATO:PERSONA] srl, all'epoca anch'essa legalmente rappresentata dal ricorrente, utilizzata nelle dichiarazioni dell'omonima ditta individuale, oggetto di imputazione, sul rilievo che la scrittura privata, contenente un accordo contrattuale tra la ditta individuale e la società [OSCURATO:PERSONA] era stata formata in epoca successiva di ben 10 anni rispetto all'apparente datazione e realizzata ad opera di tale Mauro e che anche la fattura n. 1 del 2014 unica emessa per quell'anno di imposta, era stata confezionata nel 2015, elementi dai quali ha tratto la conclusione dell'inesistenza della prestazione (consulenza) indicata, utilizzo che aveva consentito di realizzare una compensazione e portare a credito l'iva della stessa (cfr. pag. 3 e 4).

Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. è manifestamente infondato La corte territoriale (cfr. pag. 9) ha negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo della sussistenza di due precedenti penali, uno dei quali specifici.

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo delle stesse censure in punto sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, già devolute ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corrette. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza della prestazione indicata nella fattura 1/2014, emessa da [OSCURATO:PERSONA] srl, all'epoca anch'essa legalmente rappresentata dal ricorrente, utilizzata nelle dichiarazioni dell'omonima ditta individuale, oggetto di imputazione, sul rilievo che la scrittura privata, contenente un accordo contrattuale tra la ditta individuale e la società [OSCURATO:PERSONA] era stata formata in epoca successiva di ben 10 anni rispetto all'apparente datazione e realizzata ad opera di tale Mauro e che anche la fattura n. 1 del 2014 unica emessa per quell'anno di imposta, era stata confezionata nel 2015, elementi dai quali ha tratto la conclusione dell'inesistenza della prestazione (consulenza) indicata, utilizzo che aveva consentito di realizzare una compensazione e portare a credito l'iva della stessa (cfr. pag. 3 e 4). Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. è manifestamente infondato La corte territoriale (cfr. pag. 9) ha negato il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo della sussistenza di due precedenti penali, uno dei quali specifici. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 n
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