CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 03418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato quella emessa in data 28/1/2016 dal Tribunale di Novara, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 179 cod. propc. pen. in relazione all'omesso accogliemento della istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore, non rilevando la mancata richiesta di discussione orale in quanto le condizioni di salute impedivano qualsiasi attività difensiva. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in quanto del tutto legittimamente la Corte ha rigettato l'istanza di rinvio del difensore per suo legittimo impedimento in ragione della natura non partecipata del procedimento in relazione al quale non poteva essere differita la deliberazione, pertinendo evidentemente l'impedimento alla comparizione della parte che lo rappresenta, nella specie non prevista. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna de b ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il