Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21533/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino albanese), in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando - in sintesi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa traduzione in lingua albanese, per iscritto, della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. In primo luogo, la descritta censura è indeducibile, in quanto non riconducibile a quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire quelle riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

6. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che l'accesso al rito del "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotto, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire vizi derivanti dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01).

Peraltro, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma può incidere, eventualmente, sulla decorrenza del termine di impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01).

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino albanese), in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando - in sintesi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa traduzione in lingua albanese, per iscritto, della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. In primo luogo, la descritta censura è indeducibile, in quanto non riconducibile a quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., vale a dire quelle riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 6. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che l'accesso al rito del "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotto, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire vizi derivanti dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01). Peraltro, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma può incidere, eventualmente, sulla decorrenza del termine di impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01). 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21533/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris