CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, denunciando violazione della disciplina in materia di prescrizione, propone ricorso immediato per cassazione nei confronti della sentenza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Velletri ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 4, 110 cod. pen., commesso in data 27 maggio 2015. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore della Bona che ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è fondato, dal momento che la sentenza non ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., la pena edittale massima è di dieci anni di reclusione. Ne discende che, al netto di eventuali sospensione, il termine di prescrizione discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è destinato a spirare, tenuto conto del sopra ricordato tempus commissi delicti, in data 27 novembre 2027. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma. Così de