CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 795/2020depositato il 02/05/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva ed otteneva dal Tribunale diCatania decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamentoin suo favore di euro 52.000,00 al lordo di IVA dovuti per unaprestazione professionale resa nell’ambito di un contratto di consultingengineering, avente ad oggetto la realizzazione di una strutturacomplessa da destinare a centro commerciale.Il decreto ingiuntivo veniva opposto da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi almedesimo Tribunale, eccependo la nullità del contratto di prestazioniprofessionali stipulato tra le parti in data 11 gennaio 2011, ai sensidell’art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, e chiedendo invia riconvenzionale (sempre subordinata all’eccezione preliminare),l’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di prestazioniprofessionali, con conseguente condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione dell’importo di euro 92.300,00, oltre interessi come perlegge sino alla data del soddisfo, ovvero, in ulteriore subordine,l’accertamento dell’intervenuto scioglimento del contratto diprestazioni professionali stipulato tra le parti in data 11 gennaio 2011,per motivato recesso della [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione, dichiarando lanullità del contratto di consulenza per impossibilità di esercitarel’attività professionale oggetto del rapporto inter partes in formasocietaria; disponeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo econdannava la convenuta al rimborso, in favore dell’opponente, dellespese di lite e di CTU.2. Avverso la pronuncia di primo grado interponeva gravame CIVs.r.l. innanzi alla Corte d’Appello di Catania chiedendo la restituzionedegli importi corrisposti in forza del contratto dichiarato nullo, pari aeuro 92.300,00; [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava appello incidentaleNumero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026avente ad oggetto, per quanto qui rileva, la validità del contratto del10.01.2011 e la conferma del decreto ingiuntivo.Con sentenza n. 795/2020 la Corte adita accoglieva l’appelloincidentale. Ricostruito il «tormentato» iter legislativo riguardantel’esercizio di attività professionale in forma societaria, sosteneva laCorte territoriale che l’art. 1, comma 148, della legge n. 183 del 2011avesse definitivamente abrogato il divieto a suo tempo imposto dallalegge 1815 del 1939, con decorrenza dal 01.01.2012. Pertanto, ilsecondo giudice rigettava l’appello principale e, rimodulato l’importodel quantum ancora dovuto, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dieuro 23.971,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]3. La suddetta pronuncia viene impugnata per la cassazione da CIVs.r.l., e il ricorso affidato a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di esclusionedella memoria della ricorrente, avanzata dalla controricorrentesull’assunto che la medesima non sia «né sintetica né illustrativa» e,quindi, non autorizzata perché in violazione dell’art. 378 c.p.c. e delprovvedimento con cui questa Corte ha disposto la trattazione incamera di consiglio.Osserva il Collegio che il ricorso segue il rito anteriore alla riformadi cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato dalla legge 29dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 01.01.2023), essendo statonotificato in data 13.07.2020; pertanto, trova applicazione l’art. 378c.p.c., che consentiva alle parti il deposito di «memorie» cinque giorniprima dell’udienza. E comunque, la memoria risponde ai criteri stabilitidalla legge.Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026Tanto precisato, il Collegio procede nell’esame del ricorso.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dell’art. 1,comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 1, della legge 23/11/1939 n. 1815, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1418c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Sostiene la ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era unasocietà di servizi, e non di ingegneria, al tempo in cui il contratto diconsulenza era stato stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., come viene in evidenzadal confronto tra l'oggetto sociale in vigore fino al 22.02.2017, el’oggetto sociale modificato dalla resistente a quella data. Il giudicedell’appello avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 24, comma1, della legge n. 266/1997 (che aveva abrogato il divieto di esercizioin forma sociale delle attività rientranti nelle c.d. professioniintellettuali) nonché l’art. 1, comma 148, della legge n. 124/2017,applicabile soltanto ai contratti stipulati tra privati ed una societàd’ingegneria; mentre, sostiene la ricorrente, risultava pienamenteoperante ratione temporis il divieto di esercizio in forma sociale delle1815/1939.La ricorrente rinnova anche in questa sede la sua richiesta disollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 148,legge n. 124/2017, per violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., oltreche dell’art. 3 Cost.3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio,Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026oggetto di ampia discussione tra le parti, costituito dalla natura o menodi società di ingegneria della [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente ripropone la tesi riportata nel primo motivo digravame, sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo,rinvenibile nell’oggetto sociale della società di consulenza al tempodella stipulazione del contratto per cui è causa riferito ad attivitàmeramente strumentali nei più disparati settori, e per questo nonsussumibile tra le attività di società di ingegneria.4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perstretta connessione logica, e sono infondati per le ragioni che seguono.4.1. In linea con quanto affermato nella sentenza qui impugnata(pag. 3, 4° e 5° capoverso), è utile ricostruire gli approdi legislativi cheavrebbero portato all’abrogazione del divieto, già previsto nell’art. 2della legge n. 1815 del 1939, di costituire ed esercitare sotto qualsiasiforma diversa da quella dell’art. 1 (cioè associazioni fra professionistiche usano nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione studiotecnico, legale, commerciale contabile amministrativo o tributario)l’attività di consulenza tecnica, legale, commerciale, contabile otributaria.Le società di ingegneria sono state interessate, a partire dallaseconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, da interventisettoriali (legge n. 183 del 1976, art. 13; legge n. 92 del 1979, art. 1;legge n. 17 del 1981, art. 11) con cui il legislatore ha introdottodisposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria,nelle due forme del commercial e del consulting engineering, cosìparzialmente abrogando il divieto di cui all’articolo 2 della legge n. 1815del 1939. L’esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica,secondo la giurisprudenza di questa corte, era circoscritto all'ipotesi incui «l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del piùNumero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attivitàoggetto del contratto tra committente e società consista, secondol'accertamento del giudice di merito, in un'opera di progettazione diingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipicadell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria eaccessoria rispetto all'indicata progettazione; conseguentemente ènullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichirientranti in pieno nell'ordinaria attività del libero professionista» (pertutte: Cass. Sez. 1, n. 10872 del 1/10/1999).L’art. 90 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contrattipubblici), per i servizi di architettura e ingegneria (in precedenza: leggeMerloni 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17), includeva espressamente le«società di ingegneria» tra i soggetti che potevano espletare leprestazioni di progettazione/direzione lavori e supporto tecnico-amministrativo nelle procedure pubbliche, in forma di società dicapitali: cfr. art. 90, comma 2, lett. b) (a sua volta sostituito dall’art.46 del d.lgs. n. 50/2016), che così recitava:«[Si in tendono per:]società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII deltitolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societàcooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civileche non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi difattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impattoambientale»).Società di capitali tenute distinte dallo stesso codice dei contrattipubblici dalle società di persone tra professionisti (STP: art. 90, comma2, lett. a), definite: «[…] società costituite esclusivamente traprofessionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamentiprofessionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III eNumero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma disocietà cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto delcodice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale»).Quindi, sul piano normativo, alla data di stipulazione del contrattodi cui si discute era testualmente previsto che una società di capitalipotesse essere qualificata come società di ingegneria, e che potessesvolgere anche “consulenze”, sebbene nel contesto dei servizi attinentiall’architettura e ingegneria per le procedure pubbliche.La trasposizione fuori dal settore dei lavori pubblici dei principisopra affermati era stata invocata in forza dell’ulteriore intervento, dicarattere ricognitivo, attuato con l’art. 24 legge n. 266/1997:l’intervento, pur avendo effettuato la prima abrogazione completa deldivieto di esercizio di attività professionale in forma societaria, erarimasto in una sorta di “limbo”, determinato dalla mancanza del d.m.di attuazione della stessa legge (così Cass. Sez. 2, n. 7310 del22/03/2017, Rv. 643521 – 01; v. anche Sez. U, n. 13144 del25/06/2015, Rv. 635702 - 01).La conferma dell’abrogazione del divieto, giunta con la legge n. 183del 2011, non avrebbe comunque appianato l’incertezza residua,determinata dal fatto che detta ultima abrogazione del divietoprendeva effetto solo dal 1° gennaio 2012 (v. Cass. n. 7310 del 2017,cit., che ha ribadito l’operatività del divieto del 1939 in ragione dellamancata attuazione dell’abrogazione disposta dall’art. 24, comma 1,della legge n. 266/1997 a seguito dell’omessa adozione del decreto difissazione dei requisiti di cui alla legge n. 1815 del 1939, art. 1).L’art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (leggeannuale per il mercato e la concorrenza) ha, infine, conferito conNumero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026indubbia chiarezza stabilizzazione legislativa alla questionedell’abrogazione del divieto di esercizio della professione in forma disocietà di capitali, riconoscendo la validità dei contratti stipulati trasocietà di ingegneria e committenti privati a decorrere dall’11 agosto1997 (data di entrata in vigore della legge 266/1997), grazie all’effettoretroattivo assicurato dalla sua natura interpretativa (Cass. Sez. 2, n.22534 del 18/07/2022, Rv. 665379 – 01).La menzionata norma così recita: «In applicazione dell'articolo 24,comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effettoi rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore dellamedesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituitein forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V dellibro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative dicui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile».A conclusione di questo travagliato iter seguito dall'ordinamentonazionale dalla tradizionale restrizione del mercato delle professioni aisoggetti giuridici, e in specie alle società di capitali, è stato affermatoche «il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria,costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII deltitolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di societàcooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto delcodice civile - a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815 del1939 per effetto del richiamo all'art. 24 della l. n. 266 del 1997 daparte dell'art. 1, commi 148 e 149, della l. n. 124 del 2017 - non èaffetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., peravere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere oarchitetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od allecooperative» (Cass. n. 22534 del 2022, cit.).Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/20264.2. Tanto premesso ai fini di un corretto inquadramento giuridicodel problema, chiarito che l’attività di consulenza ingegneristica eraconsentita alle società di capitali alla data di stipulazione del contrattointer partes per il pieno effetto abrogativo, riconosciuto alla legge n.266/1997, del divieto di esercizio dell’attività di consulenzaingegneristica in forma societaria, diversamente da quanto affermatoin ricorso (secondo motivo), e ribadito in memoria, la Corte d’appellosi è soffermata a valutare la natura dell’attività promessa e svolta daArchengineering s.r.l., avendo riguardo all’oggetto stesso del contrattostipulato tra le due società, ritenendola «prevalentemente di carattereintellettuale» e comprendente «tutte le prestazioni professionalinecessarie alla realizzazione dell’intervento fino al rilascio dellecertificazioni di agibilità e/o di abitabilità» (pag. 4, 1° capoverso).Trattandosi, quindi, di attività di consulting engineering, essa rientratra quelle richieste per le società di ingegneria che esercitino laprofessione in forma di società di capitali (s.r.l. nella specie).La Corte d’appello, dunque, ha correttamente fatto applicazionedella normativa applicabile e sono prive di fondamento le prospettatecensure di violazione di legge. Alla luce di quanto sopra detto, poi, nonritiene il Collegio ravvisabili motivi per sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 148, della legge n. 12/2017,connotato da un decisivo intento chiarificatore in grado di dirimeregiudizi in corso su rapporti pregressi, per anni caratterizzati daincertezza legislativa e che, pertanto, non viola i principi diragionevolezza e neanche di uguaglianza, atteso che l’esercizio informa societaria di STP (oggi regolate dal d.m. 34/2013) èdiversamente caratterizzato dalla prevalenza professionisti e regolesulla partecipazione dei soci investitori.Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/20265. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.La ricorrente si duole del mancato riconoscimento alla [OSCURATO:SOCIETA]dell’integrale restituzione dei pagamenti eseguiti, come invece sidovrebbe dedurre dalla nullità del rapporto contrattuale di cui è causa.5.1. Avendo il Collegio rigettato i primi due motivi del ricorso, equindi confermato la validità del contratto di consulenza stipulato trale parti, il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.6. In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVAe CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 19307/2020Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 21348/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente