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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 32181/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o» % Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di euro trecento di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum) l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col primo dei quali cui si duole di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla revoca di un teste della difesa Succi, non considerando la decisività della prova dichiarativa in questione - profilo che la difesa afferma di aver diffusamente argomentato- e erroneamente riferendo a negligenza della difesa la mancata notifica al teste stesso; col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non avendo al Corte fornito adeguate ragioni circa il diniego di assoluzione perché il fatto con costituisce reato; col terzo motivo, si lamenta vizio motivazionale in relazione all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che l'impugnazione, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di merito.

Va ricordato, infatti che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e che, in caso di dubbio, si debba privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Nel caso che ci occupa, come esplicitato con l'illustrazione dei motivi di ricorso, la difesa propone censure che specificamente deducono l'asserita mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai tre menzionati profili.

Vengono, quindi, dedotti vizi motivazionali che rientrano nella triade elencata nel testo della lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen.

Ebbene, l'art.569, comma 3, cod. proc. pen. espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 del codice di rito.

Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possa essere presentato per saltum, dovendo bensì essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf.

Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 6, n. 12370 del 29.02.2024, Caputo e a., n.m.).

Neppure può farsi applicazione, nel caso in esame, dell'art. 593 cod. proc. pen., posto che la sentenza di condanna (alla multa) pronunciata nei confronti dell'imputato non è inappellabile ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 17/05/2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o» % Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di euro trecento di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum) l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col primo dei quali cui si duole di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla revoca di un teste della difesa Succi, non considerando la decisività della prova dichiarativa in questione - profilo che la difesa afferma di aver diffusamente argomentato- e erroneamente riferendo a negligenza della difesa la mancata notifica al teste stesso; col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non avendo al Corte fornito adeguate ragioni circa il diniego di assoluzione perché il fatto con costituisce reato; col terzo motivo, si lamenta vizio motivazionale in relazione all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che l'impugnazione, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di merito. Va ricordato, infatti che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e che, in caso di dubbio, si debba privilegiare il tipo ordinario di gravame. Nel caso che ci occupa, come esplicitato con l'illustrazione dei motivi di ricorso, la difesa propone censure che specificamente deducono l'asserita mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai tre menzionati profili. Vengono, quindi, dedotti vizi motivazionali che rientrano nella triade elencata nel testo della lettera e) dell'art.606 cod. proc. pen. Ebbene, l'art.569, comma 3, cod. proc. pen. espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 del codice di rito. Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possa essere presentato per saltum, dovendo bensì essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193; Sez. 6, n. 12370 del 29.02.2024, Caputo e a., n.m.). Neppure può farsi applicazione, nel caso in esame, dell'art. 593 cod. proc. pen., posto che la sentenza di condanna (alla multa) pronunciata nei confronti dell'imputato non è inappellabile ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, il 17/05/2024 Il consigliere
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