CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13983/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione della pena dell’ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di omicidio,associazione di stampo mafioso e altro;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., perinsussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale da giustificarel’applicazione del regime penitenziario differenziato;considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, lasussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiestadalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario esufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei daticonoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221);rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente e i perduranti rapporticon esponenti del clan (nell’ordinanza impugnata, si ricorda come il ricorrente abbia dato ilproprio assenso all’assunzione della posizione di vertice, nell’associazione, da parte di altrosoggetto);ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]