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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18723/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine a due reati di rapina aggravata in concorso, ritenuti in continuazione tra loro e con altro reato già giudicato, ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,periali Geppino R g(ti [OSCURATO:PERSONA] PENALEfl" 4 MAG,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine a due reati di rapina aggravata in concorso, ritenuti in continuazione tra loro e con altro reato già giudicato, ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,periali Geppino R g(ti [OSCURATO:PERSONA] PENALEfl" 4 MAG,
Sentenza Cassazione n. 18723/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris