CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze emesse dalla Corte d'appeillo di Bari: - 1) in data 18 ottobre 2012, irrevocabile il 3 marzo 2013, di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., commesso in Andria il 24 ottobre 2005; - 2) in data 15 novembre 2012, irrevocabile il 31 marzo 2013, di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., commesso in Andria il 15 febbraio 2006; - 3) in data 3 dicembre 2012, irrevocabile il 25 giugno 2013 per il reato di _ 4 - cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. peri., commesso in Andria il 5 maggio 2005. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. Pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia trasc:urato, nonostante l'evidente natura sintomatica dell'unitarietà della deliberazione criminosa, la circostanza pacifica che i tre reati di furto di autovetture per cui si invoca il riconoscimento del vincolo della continuazione sono stati commessi in un arco temporale ristretto (appena sei mesi), nel medesimo contesto territoriale e con le medesime modalità esecutive, vale a dire con l'ausilio di un terzo soggetto. A tale ultimo proposito, il decidente non avrebbe dovuto valorizzare il dato relativo all'identità o meno dei concorrenti, bensì quello inerente alla scelta del condannato di avvalersi di un'altra persona nella commissione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo posto dalla ricorrente a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pone questioni giuridiche, risulta manifestamente infondato o generico. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (più mesi) e l'assenza e, financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, ma anche le modalità esecutive dei reati, desunte dalle sentenze„ che attestano differenti modalità esecutive, non essendo stato identificato il complice in tutti e tre i procedimenti. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che tutte le violazioni, tenuto conto della reiterazione di condotte analoghe in un arco temporale ristretto con finalità di locupletazione, sembrano più plausibilmente riconducibili, anziché ad una unitaria deliberazione criminosa, ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazione abituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione. D'altra parte, la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento 7 i C 1 L(, / L • / intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). 3. Le censure del ricorrente sollecitano una valutazione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli argomenti posti alla base della decisione impugnata, senza tuttavia offrire nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatcrio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 4. Resta, dunque, solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d