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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 10717/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12585/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alleva ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, sezione staccata di PESCARA, n. 885/2017 depositata il 20/10/2017. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.

Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], piccolo imprenditore, svolgente attività di affissione di manifesti pubblicitari, del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap, per i periodi di imposta dal 2008 al 2011, fondata sull’assenza di un’autonoma organizzazione;

2. la C.T.P. di Pescara accolse il ricorso con sentenza (n. 50/16) che è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), la quale ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dopo avere sottolineato che (cfr. pag. 2 della sentenza) «il reddito derivante dall’attività svolta da Pierantozzi […] è derivato da […] dal prevalente lavoro proprio, atteso che lo stesso si è servito, per un periodo di due anni, di un solo lavoratore occasionale, tra l’altro retribuito con somme di piccola entità e che lo stesso ha utilizzato mezzi e beni strumentali essenziali e di valore non significativo, così come evidenziato dal registro dei beni ammortizzabili in atti»;

3. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente ha resistito con controricorso; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’ufficio censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che il requisito dell’Irap costituito dall’autonoma organizzazione, con riferimento a ogni tipologia di impresa, inclusa la c.d.

“piccola impresa”, è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta;

2. il motivo non è fondato;

3. premesso che il giudice tributario di appello, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha negato la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la sentenza è in linea con la pacifica opinione della giurisprudenza, che il Collegio condivide e che intende ribadire, per la quale « [i]n tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato in concreto per i piccoli imprenditori» (Cass. n. 19329/18);

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente per il principio della soccombenza;

6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese gener

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12585/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alleva ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di PESCARA, n. 885/2017 depositata il 20/10/2017. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12 aprile 2023. Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], piccolo imprenditore, svolgente attività di affissione di manifesti pubblicitari, del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap, per i periodi di imposta dal 2008 al 2011, fondata sull’assenza di un’autonoma organizzazione; 2. la C.T.P. di Pescara accolse il ricorso con sentenza (n. 50/16) che è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), la quale ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dopo avere sottolineato che (cfr. pag. 2 della sentenza) «il reddito derivante dall’attività svolta da Pierantozzi […] è derivato da […] dal prevalente lavoro proprio, atteso che lo stesso si è servito, per un periodo di due anni, di un solo lavoratore occasionale, tra l’altro retribuito con somme di piccola entità e che lo stesso ha utilizzato mezzi e beni strumentali essenziali e di valore non significativo, così come evidenziato dal registro dei beni ammortizzabili in atti»; 3. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente ha resistito con controricorso; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’ufficio censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che il requisito dell’Irap costituito dall’autonoma organizzazione, con riferimento a ogni tipologia di impresa, inclusa la c.d. “piccola impresa”, è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta; 2. il motivo non è fondato; 3. premesso che il giudice tributario di appello, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha negato la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la sentenza è in linea con la pacifica opinione della giurisprudenza, che il Collegio condivide e che intende ribadire, per la quale « [i]n tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato in concreto per i piccoli imprenditori» (Cass. n. 19329/18); 4. ne consegue il rigetto del ricorso; 5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente per il principio della soccombenza; 6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese gener
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