CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1983
Cassazione n. 05941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/1983 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .1 , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione e di 800,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità, denunciando l'incompatibilità tra il dato ponderale di sostanza stupefacente rinvenuta e lo scopo di commercializzazione della stessa; Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto l'imputato è stato dichiarato colpevole proprio del fatto ascrittogli nell'imputazione, mentre gli elementi ulteriori sono stati richiamati esclusivamente per spiegare per quale motivo la detenzione dell'hashish era funzionale alla cessione a terzi (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata dove si dice: «D'altronde, anche la diversa colorazione dei rotoli di nastro isolante rinvenuti (rosso e nero) conduce senz'altro, unitamente a tutti gli altri elementi [...] a ritenere che la sostanza oggetto di contestazione - ossia l'hashish - era anch'essa destinata alla cessione a terzi e costituiva il residuo di un più ampio quantitativo, ricomprendente sostanza del tipo pesante, di cui l'appellante era riuscito a disfarsi nei cinque minuti in cui non aveva aperto la porta»); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto la Corte d'appello ha correttamente desunto la finalità illecita della detenzione della sostanza stupefacente di tipo hashish rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ossia della destinazione a terzi, da un contesto complessivo caratterizzato da una pluralità di indizi, quali: a) il ritardo dell'imputato nell'aprire la porta di casa alla polizia giudiziaria, costretta ad aspettare in strada per almeno cinque minuti; b) la presenza di n. 29 bustine di plastica con residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutte contenute in una busta di plastica per immondizia appesa al lavandino della cucina; c) la rilevazione di residui di sostanza stupefacente di tipo cocaina nello scolo del lavandino attiguo alla busta di plastica appena indicata; d) il rinvenimento, tra il materiale sequestrato, del "nnannitolo", sostanza utile al taglio della cocaina; e) la presenza di vari strumenti per il confezionamento delle dosi (tra cui un bilancino di precisione, rotoli di nastro isolante e numerose bustine in plastica utili per il confezionamento di dosi singole); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 d