CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche; il rigetto, nel resto, dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi 1 (artt. 110, 56, 575, 577, primo comma, n. 4, 61, primo comma, n. 5, cod. pen.) e 2 (art. 110, 61, primo comma, n. 2, cod. pen, 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110), condannando Grillo alla pena di sette anni e due mesi di reclusione e Lotti alla pena di sei anni di reclusione. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. Gli imputati, infine, venivano condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], oltre che alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla stessa parte. 2. Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello del primo dei tre ricorrenti, rideterminava la pena irrogata a Grillo in otto anni e sei mesi di reclusione e quella irrogata a Lotti in otto anni e due mesi di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata, con il rigetto degli appelli degli imputati, che venivano condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini richiamati, emergeva che, il 19 ottobre 2021, intorno alle ore 15.30, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso tra loro e con il figlio, per il quale si procedeva separatamente, aggredivano [OSCURATO:PERSONA], all'interno del [OSCURATO:PERSONA], ubicato a Marano di Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] n. 91, colpendola ripetutamente con calci, pugni, un piede di porco e un accendino con una lama estraibile, con il quale venivano sferrati all'indirizzo della vittima quattro fendenti. Deve precisarsi ulteriormente che l'azione aggressiva si sviluppava in più fasi distinte, alle quali prendevano parte tutti e tre i componenti della famiglia• Grillo, che, alternandosi tra loro, riuscivano a colpire ripetul:amente la persona offesa, nonostante i tentativi dei gestori dell negozio, di fare cessare il brutale pestaggio.In conseguenza dell'aggressione, la persona offesa veniva ricoverata presso l'[OSCURATO:PERSONA] delle Grazie di Pozzuoli, dove le venivano riscontrate una frattura composta al terzo metatarso coccigeo, ematomi e contusioni sparse, giudicati guaribili in venticinque giorni. La vicenda delittuosa, innanzitutto, veniva accertata sulla scorta di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che, fin dall'immediatezza dei fatti, affermava di essere stata aggredita dai coniugi Grillo e dal figlio della coppia, che erano suoi vicini di casa, a causa di un diverbio sorto poco prima dell'aggressione per il parcheggio dell'autovettura della vittima, che, a causa di un guasto meccanico, era rimasta ferma davanti al cortile condominiale dello stabile dei ricorrenti, ostruendolo; diverbio che era stato preceduto da un alterco verificatosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 19 ottobre 2021, per analoghe ragioni, nel corso del quale le due donne si erano accapigliate. Le accuse della persona offesa, inoltre, venivano corroborate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano assistito all'aggressione da breve distanza, abitando nello stesso stabile dove aveva avuto origine il diverbio condominiale. Tali dichiarazioni si ritenevano ulteriormente corroborate dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il compagno della vittima, che era stato avvisato telefonicamente dalla vittima delle tensioni che si erano create con la famiglia Grillo. Nella prima fase delle indagini preliminari, venivano acquisite le sommarie informazioni di altri soggetti, tra cui i gestori del [OSCURATO:PERSONA], che avevano assistito all'aggressione fisica di [OSCURATO:PERSONA], tentando con difficoltà di farla cessare, che, però, non fornivano elementi decisivi per ricostruire la causale e la dinamica del pestaggio. L'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre ; veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del [OSCURATO:PERSONA], le cui immagini consentivano di ricostruire la sequenza del pestaggio, scaturito dal diverbio sviluppatosi tra la persona offesa e la famiglia Grillo a causa dell'ostruzione dell'accesso al cortile condominiale di cui si è detto. Deve, ancora, rilevarsi che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a interrogatorio, ammettevano le loro responsabilità, pur individuando nel comportamento provocatorio assunto dalla persona offesa nei loro confronti il fattore scatenante dell'aggressione. Nel corso delle indagini preliminari, veniva anche eseguita una consulenza tecnica medico-legale, svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], su incarico del Pubblico ministero, che accertava la compatibilità delle lesioni personali riportate da [OSCURATO:PERSONA] con la ricostruzione della dinamica dell'aggressione riferita dalla stessa vittima.La Corte di appello di Napoli, infine, riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato ascritti agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1 e 2, ritenendo provati sia le modalità con cui l'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] si era concretizzata, sia il contesto, legato al diverbio condominiale causato dal parcheggio ostruttivo del veicolo della vittima, nel quale i fatto di reato erano maturati, da cui discendeva il riconoscimento delle aggravanti contestate ai ricorrenti. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di appello di Napoli emetteva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre censure difensive. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 56, 575 e 582 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle incertezze probatorie sulla dinamica dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA]„ che non permettevano di ritenere dimostrato l'intento omicida sotteso alla condotta aggressiva degli imputati, imponendo la riqualificazione del reato contestato al capo 1 nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della configurazione del reato di cui al capo 1, in relazione alla quale si censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali non si era considerato che la mattina del 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un diverbio intervenuto per il parcheggio del veicolo controverso. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non permettevano il riconoscimento delle circostanze 'attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'atteggiamento di collaborazio e processuale assunto dagli imputati fin dall'immediatezza dei fatti, dalla loro condizione di incensuratezza e dalla causale dell'aggressione, determinata dal comportamento prevaricatore assunto da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 19 ottobre 2021. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati in accoglimento del terzo motivo, relativo all'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Nel resto, gli atti di impugnazione proposti nell'interesse degli imputati devono essere rigettati. 2. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 56, 575 e 582 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle incertezze probatorie sulla dinamica dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], che non permettevano di ritenere dimostrato l'intento omicida sotteso alla condotta aggressiva degli imputati, imponendo la riqualificazione del reato contestato al capo 1 nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate. Secondo la difesa dei ricorrenti, la dinamica degli accadimenti criminosi non consentiva di affermare l'idoneità dell'azione dei coniugi Grillo e del figlio a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le modalità del ferimento della persona offesa non permettevano di ricondurre la condotta dei ricorrenti all'ipotesi del tentato omicidio aggravato, non risultando provati né l'attitudine offensiva a determinare l'evento mortale né Vanimus necandi sotteso all'aggressione oggetto di vaglio, anche alla luce delle emergenze probatorie, che prefiguravano uno scenario, caratterizzato dall'estrema concitazione dell'azione degli imputati, incompatibile con l'intento di uccidere la vittima all'interno del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'aggressione posta in essere dagli imputati e dal figlio in danno di Vero 'ca Barca, nel pomeriggio del 19 ottobre 2021, era inidonea a provocarne la morte, è smentito dalla sequenza dell'azione criminosa e dagli esiti del brutale pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima, che risultano correttamente ricostruiti nella sentenza impugnata. La Corte di appello di Napoli, in particolare, fondava il suo giudizio sull'idoneità dell'azione dei ricorrenti e del complice a provocare la morte della persona offesa su una pluralità, convergente, di elementi circostanziali, rappresentati dal numero degli aggressori e dalla pervicacia della loro attività; dall'utilizzo di un piede di porco e di un accendino con lama estraibile per colpire la vittima; dalla natura delle ferite sparse riportate dalla persona offesa a seguito dell'aggressione, che ne imponeva il ricovero d'urgenza presso l'[OSCURATO:PERSONA] delle Grazie di Pozzuoli. In questa cornice, deve rilevarsi i fatti di reato ascritti a Grillo e Lotti ai capi 1 e 2, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, dovendosi ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] veniva colpita violentemente lia tre persone, che le provocavano ferite che ne imponevano il ricovero ospedaliero per sottoporsi alle cure del caso, rese necessarie dalla frattura coccigea, dagli ematomi e dalle contusioni sparse riportate a seguito dell'aggressione. La ricostruzione della sequenza degli accadimenti criminosi, del resto, veniva accertata grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che venivano confermate da due testimoni oculari - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ed erano corroborate dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Marano di Napoli, nel quale si verificava il brutale pestaggio subito dalla vittima. Su questi profili valutativi, al contrario di quanto dedotto dalla difesa dei ricorrenti, la Corte di appello di Napoli si soffermava con un percorso argomentativo conforme alle emergenze probatorie e immune da censure motivazionali, evidenziando che l'azione criiminosa dei tre aggressori, per le modalità esecutive che si sono richiamate, era certamente idonea a determinare la morte di [OSCURATO:PERSONA], avendo provocato i colpi inferti alla persona offesa lesioni sparse in tutto il corpo, investito dalla furia aggressiva dei suoi contendenti. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che «il sistema di video sorveglianza del negozio ha ripreso in modo completo l'aggressione brutale di [...] [OSCURATO:PERSONA] ai danni della Barca, presa a calci e pugni ripetutamente anche una volta caduta per terra [...]». Considerazioni analcghe valgono per la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a proposito della quale la Corte di merito evidenziava che la vittima, secondo quanto riferito dalla stessa, voleva «allontanarsi cor) la /1)9 sua auto ed era già arrivata al lato passeggeri dell'auto, allorquando veniva raggiunta dalla Lotti che l'aggrediva». Sulla scorta di questa, ineccepibile, ricostruzione del ferimento della persona offesa, che deve essere necessariamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione omicida di Grillo e Lotti, la Corte di appello di Napoli formulava un giudizio affermativo sull'idoneità degli atti posti in essere a provocare la morte della vittima, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/0:3/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 - 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti cili ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421-01). 2.1. In questa cornice, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurava ulteriormente la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio contestato al capo 1 della rubrica, ex artt. 110, 56, 575, 577, primo comrna, n. 4, 61, primo comma, n. 5, cod. pen., a sua volta incidente sull'assenza di prova della volontà omicida degli imputati, che doveva essere esclusa sulla base della sequenza, estremamente concitata, degli accadimenti criminosi e delle ragioni, all'evidenza prive di connotazioni omicidiarie, sottese all'aggressione, imponendo, anche , sotto questo profilo, la riqualificazione della fattispecie ascritta ai ricorrenti nel reato di lesioni personali aggravate. L'azione dei ricorrenti, infatti, doveva ritenersi sprovvista dell'animus necandi necessario alla configurazione del reato di cui al capo 1, essendo evidente che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] si concretizzava in un contesto di estrema concitazione, causato dal diverbio sviluppatosi tra la persona offesa e la famiglia Grillo, in conseguenza dell'ostruzione dell'accesso al cortile condominiale determinato dal guasto meccanico dell'autovettura della vittima, che aveva avuto origine già nel corso della mattinata. Osserva, in proposito, il Collegio che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa — analoga a quella ascritta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 — riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che, nel caso in esame, è rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che ai fini dell'accertamento dell'animus necandi sotteso alla condotta esaminata, afferma: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv.. 236110 - 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lamari, Rv. 191241 - 01). Ne discende che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete delle condotte illecite posta in essere dai ricorrenti in danno della persona offesa — culminate nel brutale pestaggio verificatosi all'interno del [OSCURATO:PERSONA] nel primo pomeriggio del 19 ottobre 2021 —, nel senso che il loro, convergente, comportamento aggressivo doveva possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva e della dinamica dell'aggressione, l'attitudine a rendere manifesto il loro intento omicida, desumibile sia dagli atti preparatori sia da quelli esecutivi (tra le altre, Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106 - 01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829 - 01). 8 ( / In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento c> L [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contesto criminoso nel quale si inseriva, ~ -1 rieng dimostrativa del fatto che l'azione dei ricorrenti e del figlio conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata dalle sentenze di merito, consentendo di affermare che i coniugi Grillo e il congiunto intendevano uccidere la persona offesa, noncuranti del rischio di causarne il decesso, che non si verificava per l'intervento dei gestori dell'esercizio commerciale, che riuscivano, sia pure a fatica, a interrompere il pestaggio. La morte di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non si verificava per cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti, essendo incontroverso che solo la sequenza, estremamente concitata, degli accadimenti criminosi impediva il verificarsi di un epilogo infausto dell'aggressione; condizioni, queste, che impongono di escludere che la condotta illecita ascritta agli imputati al capo 1 possa essere ricondotta alla fattispecie delle lesioni personali aggravate, così come richiesto dal loro difensore. 2.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della configurazione del reato di cui al capo 1, in relazione alla quale si censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali non si era considerato che la mattina del 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un diverbio intervenuto per il parcheggio del veicolo controverso. Allo scopo di inquadrare l'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale: «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 01; Sez. 5, n. 12558 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020 - 01). Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la brutale aggressione di [OSCURATO:PERSONA] traeva origine da una situazione di tensione, maturata tra la persona offesa e la famiglia Grillo nella giornata del 19 ottobre 2021, in conseguenza dell'ostruzione dell'accesso al cortile condominiale, non provocata volontariamente dalla vittima; ma determinata dal guasto meccanico della sua autovettura,, rispetto alla quale non assumono un rilievo decisivo le condizioni problematiche di salute di [OSCURATO:PERSONA], pur conclamate. In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di Napoli, sulla base di un percorso argomentativo congruo e pienamente rispettoso delle emergenze probatorie, riteneva insussistenti i requisiti legittimanti l'applicazione dell'attenuante della provocazione, non ravvisando, nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica, diretto o indiretto, tra i comportamenti della vittima e dei suoi aggressori, proprio a causa del guasto meccanico non provocato dalla persona offesa, rilevante ex art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. Non si può, in proposito, non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava «l'eccessività della reazione degli agenti rispetto all'evento — il diverbio condominiale — che è la causa dell'accaduto LA» e la volontà dei ricorrenti «di sopraffare la vittima con spirito punitivo [...]». Ne discende che l'attenuante invocata non risulta dimostrata sulla base delle emergenze probatorie, che non permettono di affermare l'esistenza dell'atteggiamento provocatorio di [OSCURATO:PERSONA] richiamato dalla difesa dei ricorrenti a sostegno delle loro deduzioni. Si aggiunga che nemmeno la ricostruzione della fase genetica dell'aggressione posta in essere da Grillo e Lotti consente di affermare la sussistenza di un atteggiamento provocatorio della persona offesa, rispetto alla quale non assumono un rilievo favorevole agli imputati le loro dichiarazioni, che non appaiono corroborate dalle emergenze probatorie. L'atteggiamento provocatorio della persona offesa, dunque, non risultava provato sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, né era desumibile dalla ricostruzione degli accadimenti criminopi fornita dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e Urzo, che assumevano un atteggiamento neutrale rispetto agli eventi e non fornivano indicazioni di sorta nella direzione invocata dalla difesa dei ricorrenti. Non è, pertanto, possibile ritenere sussistente un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento aggressivo dei coniugi Grido e del figlio, indispensabile alla configurazione dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., atteso che le emergenze probatorie non consentono di ipotizzare alcun collegamento tra le condotte dei protagonisti della vicenda in esame, con la conseguenza di non potere ritenere sussistente nemmeno questo ulteriore elemento necessario alla ricorrenza della provocazione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, correttamente applicata nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 5056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ndoj, Rv. 251833 - 01; Sez. 1, n. 16790 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], D'Amico, Rv. 240282 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo, con cui si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell'atteggiamento di collaborazione processuale assunto dagli imputati fin dall'immediatezza dei fatti, dalla loro condizione di incensuratezza e dalla causale dell'aggressione, determinata dal comportamento prevaricatore assunto da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 19 ottobre 2021. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta, sul punto, dalla Corte di appello di Napoli, che non si soffermava analiticamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati ai ricorrenti ai capi 1 e 2, escludendo assertivamente che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore, tenuto conto dell'atteggiamento di collaborazione processuale mostrato, l'in da subito, dagli imputati e dall'assenza di pregiudizi penali. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 della decisione impugnata, in cui la Corte di merito escludeva il riconoscimento delle attenuarti generiche, senza confrontarsi con le censure difensive e limitandosi ad affermare che gli imputati avevano mostrato «di essere particolarmente pericolosi e dotati di un forte istinto criminale, vista la complessiva dinamica dei fatti». r Queste conclusioni, a ben vedere, determinavano un giudizio dosimetrico che non sembra connotato da proporzionalità, tenuto conto del disvalore dei fatti di reato contestati a Grillo e Lotti ai capi 1 e 2, che si inserivano in una vicenda criminosa che, come detto, traeva origine da un episodio oggettivamente bagatellare, riguardante l'ostruzione dell'accesso al cortile condominiale dove risiedevano gli imputati e la vittima, determinato dal guasto meccanico del veicolo della persona offesa. Si rende, pertanto, necessaria la riformulazione del giudizio dosimetrico relativo al trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle invocate attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione processuale degli imputati. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impone la riformulazione del giudizio dosimetrico sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche negate a Grillo e Lotti - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 - 01). Queste considerazioni impongono di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore degli imputati, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, l'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto delle attività defensionali svolte nel presente procedimento, si ritiene opportuno liquidare in complessivi 4.500,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle circost