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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45693/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00M18YH ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. - perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 5/11/2024 Il consigliere est [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 00M18YH ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, oltre ad essere formulato in termini inammissibilmente generici, attiene ad un profilo, quello della responsabilità, ormai precluso in questa sede - ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen. - perché non oggetto di alcun rilievo con l'atto d'appello che aveva avuto riguardo esclusivamente al trattamento sanzionatorio con la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consigliere est [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45693/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris