Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 26630/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6665 R.G. anno2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrentee ricorrente incidentale avverso la SENTENZA n. 1323/2020 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIAn. 1323/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n ei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato che i saldi dei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito intrattenutidall'attrice con la banca convenuta erano uno attivo , per euro 49.610,47 , e altri due passivi, rispettivamente per euro 720.385,48 edeuro 1.304.711,53 .

2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Catania ha rideterminato ilsaldo attivo del primo dei conti correnti sopra indicati stabilendo che esso era paria euro 710.631,16.

3. ─ Ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] .

Resiste con co ntroricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto un ricorso incidentale pure fondato su di un solo mezzo di censura.

E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio, riferita al solo ricorsoprincipale, a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I l ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996, ed omesso esame di fatti decisivi.

2. ― Rileva il Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna.

3. ― Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale.

4. ― Il ricorso incidentale, rispetto al quale non è stata formulata alcuna proposta di definizioneaccelerata, è basato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.: la società [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Sez.

I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 Corte di merito abbia parzialmente compensato le spese di giudizio (di primo e di secondo grado), piuttosto che condannare la banca al pagamento integrale delle stesse.

In realtà, la Corte distrettuale ha operato la parziale compensazione delle spese (in ragione del 50%dell’intero) in quanto il debito della società correntista, sebbene ridotto , in appello, del rilevante importo di euro 887.840,06, ammontava pur sempre, alla data del 31 marzo 2014, alla somma dieuro 1.151.871,47.

La compensazione trova quindi giustificazione nell’apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell’art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile, ancora oggi, la compensazione dellespese di giudizio.

Come è noto, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parzialedelle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti, quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez.

U. 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).Nel caso in esame la Corte di appello ha dunque rettamente conferito rilievo alla circostanza per cui, a seguito della rideterminazione dei saldi dei rapporti controversi,non doveva dichiararsi che la banca era obbligata a corrispondere somme ad [OSCURATO:PERSONA] (come pure da questa domandato: cfr. ricorsoper cassazione, pag. 7), ma, all’opposto, che era Monte dei Paschiad essere creditrice di un importo assai consistente nei confronti della correntista.

Il ricorso incidentale è dunque respinto.

5. ― Le spese d el presente procedimento possono compensarsi per l’intero, tenuto conto che ilgiudizio sull’impugnazione principale si è estinto per la rinuncia di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., mentre il ricorsoincidentale è stato rigettato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e respingeil ricorso incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6665 R.G. anno2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrentee ricorrente incidentale avverso la SENTENZA n. 1323/2020 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIAn. 1323/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n ei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato che i saldi dei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito intrattenutidall'attrice con la banca convenuta erano uno attivo , per euro 49.610,47 , e altri due passivi, rispettivamente per euro 720.385,48 edeuro 1.304.711,53 . 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Catania ha rideterminato ilsaldo attivo del primo dei conti correnti sopra indicati stabilendo che esso era paria euro 710.631,16. 3. ─ Ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] . Resiste con co ntroricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto un ricorso incidentale pure fondato su di un solo mezzo di censura. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio, riferita al solo ricorsoprincipale, a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I l ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996, ed omesso esame di fatti decisivi. 2. ― Rileva il Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. 3. ― Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale. 4. ― Il ricorso incidentale, rispetto al quale non è stata formulata alcuna proposta di definizioneaccelerata, è basato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.: la società [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Sez. I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 Corte di merito abbia parzialmente compensato le spese di giudizio (di primo e di secondo grado), piuttosto che condannare la banca al pagamento integrale delle stesse. In realtà, la Corte distrettuale ha operato la parziale compensazione delle spese (in ragione del 50%dell’intero) in quanto il debito della società correntista, sebbene ridotto , in appello, del rilevante importo di euro 887.840,06, ammontava pur sempre, alla data del 31 marzo 2014, alla somma dieuro 1.151.871,47. La compensazione trova quindi giustificazione nell’apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell’art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile, ancora oggi, la compensazione dellespese di giudizio. Come è noto, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parzialedelle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti, quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).Nel caso in esame la Corte di appello ha dunque rettamente conferito rilievo alla circostanza per cui, a seguito della rideterminazione dei saldi dei rapporti controversi,non doveva dichiararsi che la banca era obbligata a corrispondere somme ad [OSCURATO:PERSONA] (come pure da questa domandato: cfr. ricorsoper cassazione, pag. 7), ma, all’opposto, che era Monte dei Paschiad essere creditrice di un importo assai consistente nei confronti della correntista. Il ricorso incidentale è dunque respinto. 5. ― Le spese d el presente procedimento possono compensarsi per l’intero, tenuto conto che ilgiudizio sull’impugnazione principale si è estinto per la rinuncia di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., mentre il ricorsoincidentale è stato rigettato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e respingeil ricorso incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Cos
Sentenza Cassazione n. 26630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris